DETRAZIONE IVA SULLE AUTO: IL 40% RESTA FINO AL 2028
Con la recente decisione del Consiglio dell’Unione Europea, l’Italia ha ottenuto la proroga fino al 31 dicembre 2028 del regime speciale che limita al 40% la detraibilità dell’IVA sui veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o professionale.
Si tratta, in realtà, di un assetto ormai consolidato, che introduce una presunzione legale di utilizzo promiscuo del veicolo e che, proprio per questo, richiede particolare attenzione nella corretta applicazione.
Il quadro normativo di riferimento
Il principio generale dell’IVA, disciplinato dall’articolo 19 del DPR 633/1972, prevede la detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti inerenti all’attività economica. Tuttavia, per il comparto dei veicoli stradali a motore, l’Italia opera in deroga alla direttiva IVA europea, grazie a un’autorizzazione comunitaria rinnovata periodicamente.
L’attuale disciplina, contenuta nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR 633/1972, stabilisce che l’IVA relativa all’acquisto, importazione, leasing, noleggio e alle spese di gestione dei veicoli è detraibile nella misura del 40% quando il mezzo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
La percentuale forfetaria del 40% rappresenta, di fatto, una stima legale dell’uso professionale, non superabile nemmeno in presenza di un utilizzo aziendale prevalente.
Quali veicoli rientrano nella limitazione
La limitazione riguarda i veicoli stradali a motore, indipendentemente dalla tipologia o dall’alimentazione (benzina, diesel, ibrida o elettrica), purché:
- abbiano una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
- siano destinati al trasporto di persone o beni;
- abbiano un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.
Restano invece esclusi dalla limitazione, con conseguente detrazione IVA al 100%, i veicoli:
- utilizzati esclusivamente nell’attività (ad esempio taxi, autonoleggi, scuole guida, imprese di vigilanza);
- che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa;
- utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
- non qualificabili come veicoli stradali a motore (trattori agricoli, mezzi sopra i 35 quintali, veicoli con più di 8 posti).
Auto ai dipendenti: quando l’IVA è interamente detraibile
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i veicoli concessi ai dipendenti. In caso di assegnazione in uso promiscuo, la disciplina IVA cambia in funzione della presenza o meno di un corrispettivo:
- senza addebito di un corrispettivo: la detrazione resta limitata al 40%;
- con addebito di un corrispettivo congruo (non simbolico): il veicolo è considerato utilizzato esclusivamente per l’attività e l’IVA diventa integralmente detraibile, con obbligo di fatturazione al dipendente sulla base del valore normale (fringe benefit).
La presunzione è inderogabile
È fondamentale ricordare che la limitazione del 40% costituisce una presunzione legale assoluta. Ciò significa che:
- non è possibile superarla dimostrando un utilizzo aziendale “quasi esclusivo”;
- la deroga opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma.
La stessa percentuale si applica anche a tutte le spese correlate al veicolo: carburanti, energia elettrica per la ricarica, manutenzioni, riparazioni, pedaggi, custodia, leasing e noleggio.
Attenzione alla tracciabilità dei pagamenti
Infine, la detrazione dell’IVA resta subordinata al rispetto degli obblighi di pagamento tracciabile. Fatture e spese devono essere saldate mediante strumenti idonei (carte, bonifici, assegni, strumenti elettronici), pena la perdita del diritto alla detrazione.

