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DETRAZIONE IVA SULLE AUTO: IL 40% RESTA FINO AL 2028

Prorogata la deroga europea sulla detrazione: regole confermate, attenzione ai casi particolari

Con la recente decisione del Consiglio dell’Unione Europea, l’Italia ha ottenuto la proroga fino al 31 dicembre 2028 del regime speciale che limita al 40% la detraibilità dell’IVA sui veicoli non utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o professionale.

Si tratta, in realtà, di un assetto ormai consolidato, che introduce una presunzione legale di utilizzo promiscuo del veicolo e che, proprio per questo, richiede particolare attenzione nella corretta applicazione.

Il quadro normativo di riferimento

Il principio generale dell’IVA, disciplinato dall’articolo 19 del DPR 633/1972, prevede la detrazione integrale dell’imposta sugli acquisti inerenti all’attività economica. Tuttavia, per il comparto dei veicoli stradali a motore, l’Italia opera in deroga alla direttiva IVA europea, grazie a un’autorizzazione comunitaria rinnovata periodicamente.

L’attuale disciplina, contenuta nell’articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del DPR 633/1972, stabilisce che l’IVA relativa all’acquisto, importazione, leasing, noleggio e alle spese di gestione dei veicoli è detraibile nella misura del 40% quando il mezzo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

La percentuale forfetaria del 40% rappresenta, di fatto, una stima legale dell’uso professionale, non superabile nemmeno in presenza di un utilizzo aziendale prevalente.

Quali veicoli rientrano nella limitazione

La limitazione riguarda i veicoli stradali a motore, indipendentemente dalla tipologia  o dall’alimentazione (benzina, diesel, ibrida o elettrica), purché:

  • abbiano una massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate;
  • siano destinati al trasporto di persone o beni;
  • abbiano un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a otto.

Restano invece esclusi dalla limitazione, con conseguente detrazione IVA al 100%, i veicoli:

  • utilizzati esclusivamente nell’attività (ad esempio taxi, autonoleggi, scuole guida, imprese di vigilanza);
  • che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio;
  • non qualificabili come veicoli stradali a motore (trattori agricoli, mezzi sopra i 35 quintali, veicoli con più di 8 posti).

 Auto ai dipendenti: quando l’IVA è interamente detraibile

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda i veicoli concessi ai dipendenti. In caso di assegnazione in uso promiscuo, la disciplina IVA cambia in funzione della presenza o meno di un corrispettivo:

  • senza addebito di un corrispettivo: la detrazione resta limitata al 40%;
  • con addebito di un corrispettivo congruo (non simbolico): il veicolo è considerato utilizzato esclusivamente per l’attività e l’IVA diventa integralmente detraibile, con obbligo di fatturazione al dipendente sulla base del valore normale (fringe benefit).

La presunzione è inderogabile

È fondamentale ricordare che la limitazione del 40% costituisce una presunzione legale assoluta. Ciò significa che:

  • non è possibile superarla dimostrando un utilizzo aziendale “quasi esclusivo”;
  • la deroga opera solo nei casi espressamente previsti dalla norma.

La stessa percentuale si applica anche a tutte le spese correlate al veicolo: carburanti, energia elettrica per la ricarica, manutenzioni, riparazioni, pedaggi, custodia, leasing e noleggio.

Attenzione alla tracciabilità dei pagamenti

Infine, la detrazione dell’IVA resta subordinata al rispetto degli obblighi di pagamento tracciabile. Fatture e spese devono essere saldate mediante strumenti idonei (carte, bonifici, assegni, strumenti elettronici), pena la perdita del diritto alla detrazione.

  • Data inserimento: 30.12.25
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 7003