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DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO

È disponibile il modello per comunicare i sostegni ricevuti

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 143438 dello scorso 27 aprile, ha pubblicato il modello e le relative istruzioni relativamente alla dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia delle Entrate.

Il documento è stato predisposto per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” ed il rispetto delle varie condizioni previste.

La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022 esclusivamente utilizzando la modalità telematica:

  • direttamente dal contribuente utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure
  • avvalendosi di un soggetto abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata degli avvisi bonari, devono inviare la dichiarazione in commento rispettando un calendario particolare:

  • entro il 30 giugno, oppure se il termine è successivo,
  • entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

A seguito della presentazione dell’istanza viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico della dichiarazione ovvero lo scarto della stessa indicandone i motivi.

Soggetti obbligati ed esonerati

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti i soggetti economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative previste dal D.L. “Sostegni” che rientrano nel c.d. regime “ombrello”.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa in sede di presentazione di una comunicazione/istanza per l’accesso agli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione (ad esempio il contributo a fondo perduto “perequativo”) la presentazione della dichiarazione sostitutiva in commento non è obbligatoria a condizione che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli indicato nel Decreto “Sostegni”.

Nel caso di ricevimento di ulteriori aiuti, la dichiarazione deve essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Viene ulteriormente precisato che la dichiarazione va comunque presentata nei casi in cui:

  • il beneficiario abbia fruito di aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato, nella dichiarazione sostitutiva originaria, il quadro C;
  • il beneficiario abbia superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti economici eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si sia avvalso della facoltà di “allocare” la medesima misura in parte nella sezione 3.1 ed in parte nella sezione 3.12 qualora residui il massimale stabilito.
  • Data inserimento: 09.05.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5374