DICHIARAZIONE AIUTI DI STATO COVID
La dichiarazione sostitutiva, che le imprese destinatarie di aiuti di Stato ricevuti per mitigare gli effetti dell’emergenza Covid-19 hanno inviato all’Agenzia delle Entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework, ora può essere annullata.
A tal fine, l’Agenzia ha aggiornato, in data 16.01.2023, il modello e le istruzioni di compilazione dell’autodichiarazione aiuti di Stato, da presentare entro il prossimo 31.01.2023, prevedendo ora la possibilità di annullare una dichiarazione precedentemente trasmessa.
In premessa è utile precisare che è sempre possibile presentare Dichiarazioni correttive entro il prossimo 31 gennaio 2023 (le istruzioni in merito non hanno subito variazioni) se si intende sostituire (correggere) una Dichiarazione in quanto l’ultima dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedenti. La regola appena esposta non riguarda l’ipotesi di definizione agevolata, in quanto la Dichiarazione inviata oltre il 31 gennaio 2023 contenente i dati riguardanti la definizione “agevolata” (Decreto Sostegni) non sostituisce quella presentata entro il 31 gennaio 2023.
Tornando all’ipotesi di dover annullare un Dichiarazione già trasmessa (in quanto non doveva esserlo), nel riquadro “Dichiarante” del frontespizio, accanto alla casella “Definizione agevolata”, è stata inserita la nuova casella “Annullamento”.
In questo caso, trattandosi di annullamento di dichiarazione già inviata dovranno essere compilati esclusivamente i seguenti campi:
- “Dichiarante”;
- “Rappresentante firmatario della dichiarazione” (in presenza di rappresentante / erede);
- “Sottoscrizione”;
- “Impegno alla presentazione telematica” (in presenza di incaricato alla Trasmissione Telematica).
Inoltre, con riferimento alla definizione agevolata, le istruzioni specificano che se si intende annullare una dichiarazione inviata oltre il 31.1, occorre presentare entro il termine di 60 giorni dal pagamento una nuova dichiarazione compilata come sopra indicato e nella quale va barrata anche la casella “Definizione Agevolata” presente nel frontespizio.