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DIFFERITI UFFICIALMENTE I TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Pubblicato il D.P.C.M. in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato il 29 giugno, sulla Gazzetta Ufficiale n. 162, il D.P.C.M. 27.06.2020 che sposta dal 30 giugno al 20 luglio il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva.  

Di conseguenza risulta possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.  

La proroga trova applicazione nei confronti dei seguenti contribuenti (a condizione che i ricavi dichiarati non superino il limite consentito di € 5.164.569): 

  • soggetti che applicano gli Isa;
  • soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa, compresi i contribuenti che adottano il regime dei minimi e il regime forfettario;
  • soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli:                                     5 – società di persone – imprese familiari,                                                                                                    115 e 116 Tuir soggetti in trasparenza fiscale  

    le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito. 

La proroga era stata già annunciata, lo scorso 22 giugno, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 147. 

Con il suddetto comunicato è stato precisato che la proroga, quest’anno, è stata ritenuta necessaria in considerazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sull’operatività dei contribuenti di minori dimensioni e, conseguentemente, sull’operatività degli intermediari. 

Versamenti interessati dalla proroga 

La disposizione di differimento dei termini di versamento delle imposte riguarda: 

le imposte risultante dal modello redditi:

  • Irpef, Ires
  • Iva sui maggiori ricavi dichiarati per adeguare il punteggio Isa
  • Irap (qualora esclusi dall’abolizione del saldo 2019 e primo acconto 2020 prevista dal DL 34/2020)
  • Addizionali Irpef
  • Maggiorazione Ires per società di comodo
  • Contributi previdenziali
  • Cedolare secca
  • Acconto 20% per redditi a tassazione separata
  • Ivie e Ivafe

ed inoltre:

  • Diritto CCIAA
  • Imposta sostitutiva del 20 – 26% dovuta sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni
  • Imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni di impresa

Soggetti non interessati alla proroga

 

I soggetti non interessati alla proroga sono:

  • Le persone fisiche “private”
  • I soci di Srl “non trasparenti” soggette agli Isa. Per questi soggetti si ritiene, come in passato, la proroga dovrebbe essere concessa esclusivamente per il versamento dei contributi previdenziali
  • Soggetti con attività per le quali non sono stati approvati gli Isa (compreso i soci)
  • Soggetti con ricavi superiori al limite stabilito (compresi i soci). 

I soggetti non interessati dalla proroga dovranno effettuare i versamenti nei termini ordinari previsti dalla normativa, e più precisamente: 

  • Entro il 30 giugno 2020 oppure
  • Entro il 30 luglio 2020 con la maggiorazione dello 0,40%.

Se rispetto agli anni precedenti non si riscontrano elementi di novità, è tuttavia necessario ricordare che l’articolo 106, comma 1, D.L. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), nel prevedere la possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dello stesso, ha inciso anche sui termini di versamento delle imposte con riferimento alle società di capitali. 

È utile sottolineare che, ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, i versamenti devono essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, sicché il termine ordinario, indipendentemente da qualsiasi proroga, deve essere individuato nel giorno 31 luglio 2020 per le società che approveranno il bilancio nel mese di giugno. Sarà conseguentemente possibile effettuare il versamento entro il 30 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%.

    

 

 

 

  • Data inserimento: 06.07.20
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 4505