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Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 41/E/2011 del 5 agosto 2011, l'Agenzia illustra alcune delle novità contenute nel decreto legge di stabilizzazione finanziaria (D.L. n. 98 del 2011).

PREMESSA

Il decreto legge n. 98 del 6 luglio u.s., convertito in legge 111 del 15 luglio 2011, ha introdotto numerose novità nell’ambito fiscale.

Con la circolare n. 41/E/2011 del 5 agosto 2011, l’Agenzia delle entrate, nel commentare le disposizioni di carattere fiscale, ha fornito alcuni primi chiarimenti.

Si segnalano, di seguito, le precisazioni di maggior rilievo.

RIDUZIONE ALIQUOTA DELLA RITENUTA D’ACCONTO SU BONIFICI (paragrafo 2 circolare)

L’articolo 23, comma 8, del decreto ha ridotto al 4% la ritenuta d’acconto operata da banche e Poste sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che danno luogo alle detrazioni del 36% e 55%.

La ritenuta va applicata in misura ridotta sugli accrediti che si sono verificati a decorrere dal 6 luglio 2011.

L’Agenzia fornisce una precisazione nel caso in cui le banche e le Poste, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi operativi, abbiano continuato ad operare all’atto dell’accredito la ritenuta più elevata del 10%: in tal caso tali enti potranno accreditare direttamente, nei confronti del soggetto beneficiario del bonifico, la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI GARANZIA (paragrafo 4 circolare)

L’articolo 23, commi 17-20, ha eliminato l’obbligo di prestazione della garanzia per versamento rateale delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e acquiescenza all’accertamento per importi delle rate successive alla prima superiori a 50.000 euro.

E’ altresì  previsto un inasprimento delle sanzioni: in caso di mancato pagamento, anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all’art. 13 decreto legislativo 471/97, applicata in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

L’Agenzia chiarisce la decorrenza della disposizione e gli effetti sul regime transitorio:

Ø       nel caso di atti di adesione, acquiescenze e conciliazioni giudiziali già perfezionati alla data del 6 luglio 2011, per i quali la garanzia è stata già presentata, questa continuerà a produrre gli effetti connessi alla sua presentazione;

Ø       l’eliminazione dell’obbligo di prestazione della garanzia trova quindi applicazione per le rinunzie ad impugnare, conciliazioni giudiziali ed atti di accertamento con adesione non ancora perfezionati alla data del 6 luglio 2011;

Ø       gli uffici possono evitare di chiedere la prestazione della garanzia, se non presentata dai contribuenti alla data del 6 luglio 2011, a condizione che:

  • i contribuenti abbiano tempestivamente pagato la prima rata e
  • gli uffici non abbiano già provveduto a formalizzare il mancato perfezionamento della definizione, seppure alla stessa data risultino superati i termini per il perfezionamento.

Inoltre, l’Agenzia conferma che, per le adesioni già perfezionate prima del 6 luglio 2011, gli uffici hanno la possibilità di mantenere il beneficio della dilazione originariamente concessa al contribuente se lo stesso ha manifestato la volontà di adempiere al proprio impegno pagando, a titolo di ravvedimento, gli importi dovuti alle rispettive scadenze, gli interessi legali  maturati alla data di originaria scadenza a quella di versamento, nonché la relativa sanzione.

Per i pagamenti tardivi eseguiti prima del 6 luglio 2011, non trova applicazione la disposizione che prevede l’iscrizione a ruolo della sanzione pari al 60% della misura delle residue somme dovute a titolo di tributo, bensì quella ordinariamente prevista dall’art. 13 D.lgs. 471/97.

PARTITE IVA INATTIVE: CHIUSURA D’UFFICIO E SANATORIA (paragrafo 5 circolare)

L’articolo 23, commi 22 e 23 del decreto introducono rispettivamente la chiusura d’ufficio della partita IVA (se per 3 annualità consecutive il titolare non ha esercitato l’attività o, se obbligato, non ha presentato la dichiarazione annuale IVA) e la sanatoria per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività.

Dalla lettura della circolare n. 41/E sembrerebbero emergere indicazioni diverse, in merito alle modalità operative, rispetto a quelle che la stessa Agenzia aveva anticipato con il comunicato stampa dell’11 luglio 2011.

In particolare, nel citato comunicato stampa l’Amministrazione aveva individuato un percorso semplificato per accedere alla sanatoria, consistente nel solo versamento di euro 129 mediante il “modello F24 Versamenti con elementi identificativi”.

Nella circolare, invece, è specificato che è possibile sanare la violazione presentando la dichiarazione di cessazione di attività entro 90 giorni e versando, entro lo stesso termine, un importo pari a 129 euro.

La Confartigianato ha stato posto all’attenzione dell’Agenzia il dubbio interpretativo emerso dalla lettura della circolare, al fine di comprendere se il percorso semplificato rimane comunque valido (quindi, il solo versamento, come risulta dal comunicato stampa di luglio) o se, al contrario, l’Amministrazione abbia voluto modificare la sua posizione.

Al riguardo, dovrebbe essere emanato un chiarimento ufficiale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE (paragrafo 7 circolare)

L’articolo 23, comma 28, differisce il termine di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli studi di settore: la pubblicazione deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno in cui entrano in vigore.

Inoltre, gli studi già approvati possono essere modificati entro il successivo 31 marzo al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

E’ inoltre aumentata la sanzione in caso di omessa presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore. Poiché la disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 6 luglio 2011, l’importo della sanzione in misura massima (euro 2.065) dovrà essere applicato con riferimento alle dichiarazioni presentate successivamente alla suddetta data.

Il comma 28, in argomento, alla lettera c) prevede la possibilità di procedere all’accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli di comunicazione dati rilevanti ai fini degli studi di settore, nonché nell’ipotesi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. Tale disposizione opera solo a condizione che le irregolarità compiute dal contribuente siano tali da rendere applicabili le ulteriori sanzioni introdotte con la legge finanziaria 2007 (maggior reddito d’impresa o di arte o professione accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, superiore al 10% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato).

L’Agenzia ribadisce, come già specificato nella circolare n. 31/E/2007, che non è necessario che sia intervenuta l’effettiva irrogazione della  sanzione, ma è sufficiente che risultino verificati i presupposti oggettivi posti a base della norma sanzionatoria (nelle motivazioni dell’atto di accertamento andrà inclusa anche quella relativa alla sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle citate sanzioni).

Nonostante la disposizione sull’accertamento induttivo, in argomento, esplichi effetti diretti solo sull’imposizione diretta, l’Agenzia chiarisce che gli Uffici possono comunque verificare gli effetti ai fini IVA di una ricostruzione induttiva dei ricavi o compensi, alla luce della specifica attività esercitata dal contribuente soggetto a controllo e della possibile tipologia di evasione dallo stesso effettuata, tenuto conto dei beni ceduti e dei servizi resi in evasione d’imposta.

RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN PRESENZA DI LIEVI RITARDI (paragrafo 10 circolare)

Il comma 31 dell’articolo 23 del decreto, nel modificare l’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla

generalità dei versamenti dei tributi.

Nel testo previgente, infatti, il citato articolo 13 - che prevede la sanzione del 30 per cento per il ritardato od omesso versamento dei tributi - riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.

In pratica, per effetto della nuova disposizione, per tutti i versamenti effettuati entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, la sanzione del 30% è ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Ad esempio:

versamento di euro 1.000, effettuato con 2 giorni di ritardo: la sanzione del 30% è ridotta a 2/15. Quindi:

30 x 2/15= 4%. La sanzione è applicata nella misura di 40 euro.

Con l’aumento del ritardo nel versamento, è incrementata anche la sanzione. Infatti:

Ø       versamento dopo 5 gg di ritardo: 10%; sanzione euro 100.

Ø       versamento dopo 14 gg di ritardo: 28%; sanzione euro 280.

Ovviamente, la riduzione si annulla al 15° giorno, tornando pari al 30%.

L’Agenzia chiarisce che la riduzione in argomento si applica anche alle violazioni commesse precedentemente alla data del 6 luglio 2011, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

Inoltre, la riduzione si cumula con gli effetti del ravvedimento operoso: se il versamento dell’imposta è effettuato con un ritardo inferiore ai 15 giorni ed il contribuente versa spontaneamente, per la stessa violazione, sanzione ed interessi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione ad 1/15 per ogni giorno di ritardo si cumula con quella di 1/10 del minimo.

Ad esempio:

versamento di euro 1.000, effettuato con 2 giorni di ritardo. Il ravvedimento della sanzione è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, nella misura di 1/10 del minimo.

Quindi: 30 x 2/15= 4%. La sanzione dovrebbe essere  applicata nella misura di 40 euro.

Per effetto del ravvedimento, la sanzione sarà ulteriormente ridotta e dovuta nella misura di euro 4 (40 x 1/10).

In pratica, la sanzione sarà così conteggiata:

30 x 2/15 x 1/10= 0,4%

1000 x 0,4%= 4 euro

  • Data inserimento: 07.09.11
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