DL Fiscale: approvato dalla Camera l’emendamento di Confartigianato che fa chiarezza sull’annosa questione dell’interpretazione della trasferta.
A distanza di quasi 20 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 314/1997, nel quale era stata ben identificata la differenza tra i due regimi contributivi della trasferta (esenzione totale delle indennità corrisposte fino a € 46,48 giornalieri) e del trasfertista abituale (imponibilità al 50% delle somme/indennità erogate), finalmente viene accolta l’indicazione di Confartigianato volta a chiarire in via definitiva quando il lavoratore deve essere considerato in trasferta, con conseguente trattamento agevolato delle relative indennità e quando, invece, ci si trova di fronte ad un trasfertista abituale, per il quale la Legge prevede una parziale imponibilità delle indennità erogate.
A tal proposito ricordiamo che quando si parla di trasferta si fa riferimento a quei lavoratori che, pur avendo una sede aziendale, possono essere chiamati, temporaneamente, a svolgere la loro attività al difuori della sede azienda, ricevendo una indennità che risulta totalmente esente fino a € 46.48 al giorno in Italia e fino a € 77,46 per trasferte all’estero. I trasfertisti abituali, invece, sono quei lavoratori tenuti per contratto a svolgere l’attività in luoghi sempre variabili, quindi di fatto privi di una sede fissa di lavoro; per questi lavoratori, le indennità corrisposte dall’azienda sono tassate nel limite del 50%.
Il citato D.Lgs. 314/1997 aveva previsto , in capo a Ministeri delle Finanze e del Lavoro, l’emanazione di un decreto nel quale dovevano essere specificatamente individuate le categorie dei trasfertisti abituali, decreto purtroppo mai emanato. In tutti questi anni si è andati avanti seguendo una certa prassi amministrativa, confermata dalle circolari dell’allora Ministero delle Finanze e dell’INPS, che hanno sempre sostenuto che per identificare la trasferta nel contratto di assunzione dovesse essere indicata la sede dell’azienda e che al lavoratore non fosse riconosciuta una indennità fissa, ma variabile in funzione dei giorni effettivi di trasferta.
Purtroppo dal 2012 si sono sviluppate delle interpretazioni giurisprudenziali sfavorevoli alle aziende, con particolare riferimento a quelle attività che prevedono giornalmente l’invio di lavoratori in trasferta (ad es. edilizia, autotrasporto, impiantistica in genere); in questi casi, a seguito di alcune verifiche ispettive, la Cassazione ha stabilito che tali categorie di lavoratori, in ragione dell’effettiva modalità di svolgimento del lavoro, che richiede spostamenti continui dalla sede dell’azienda, di fatto rientrano nel novero dei trasfertisti abituali, pertanto le indennità corrisposte a titolo di trasferta dovrebbero essere assoggettate al 50%.
E’ evidente che questa nuova impostazione rischiava di avere degli effetti dirompenti per alcuni settori, si pensi per l’appunto all’edilizia, ai trasporti, alle aziende impiantistiche, che avrebbero visto aumentare in modo considerevole il costo del lavoro, senza considerare che anche il lavoratore si sarebbe trovato una diminuzione netta della propria busta paga..
Per tale motivo, Confartigianato si è mossa nelle sedi istituzionali, presentando un emendamento al DL Fiscale per fare chiarezza sulla questione, individuando in modo chiaro quando si è in presenza di una trasferta e quando invece si parla di trasfertismo; in tal modo si vuole garantire alle imprese la certezza del trattamento applicato ai lavoratori per le missioni in trasferta al di fuori del territorio comunale. Il provvedimento è stato approvato alla Camera, ora passerà al Senato per la definitiva approvazione, Confartigianato auspica che il testo venga confermato al fine di salvaguardare aziende e lavoratori.