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DL n. 70/2011 convertito dalla Legge n. 106/2011

Principali disposizioni contenute nella legge di conversione del c.d.“Decreto Sviluppo”.

Di seguito sono esaminate le principali disposizioni fiscali contenute nel Decreto evidenziando quanto confermato, anche con modifiche, ovvero quanto introdotto ex novo dalla legge di conversione.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO – COMMA 2, LETT. E) - Confermato

È confermata la modifica dell’art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73 che sopprime l’obbligo di comunicare annualmente al sostituto d’imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di:

–         lavoratori dipendenti;

–         pensionati.

Di fatto, pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la ripresentazione della comunicazione.

Si segnala che la mancata comunicazione delle variazioni comporta l’applicazione al dipendente/pensionato delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).

DETRAZIONE IRPEF 36% – COMMA 2, LETT. Q) E R) - Confermato

È confermata, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l’abrogazione dell’obbligo:

–         di invio della comunicazione di inizio lavori;

–         dell’indicazione in fattura del costo della manodopera.

1.       Comunicazione inizio lavori

Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo è comunque sostituito:

  • dall’indicazione nel mod. UNICO:

–         dei dati catastali identificativi dell’immobile;

–         degli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto), se i lavori sono effettuati dal detentore (ad esempio, conduttore);

–         degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

  • dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell’Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento.

2.       Indicazione in fattura del costo della manodopera

È stato eliminato l’obbligo di indicare, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall’agevolazione dall’art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA – COMMA 2, LETT. M) E S) - Confermato

1.       Incremento limite dei ricavi

È confermato l’aumento del limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la tenuta della contabilità semplificata:

 

ATTIVITÀ

VECCHIO LIMITE

NUOVO LIMITE

Prestazioni di servizi

€ 309.874,14

€ 400.000

Altre attività

€ 516.456,90

€ 700.000

 

Di fatto, pertanto, si amplia la platea dei soggetti che possono adottare la contabilità semplificata.

Per quanto attiene la decorrenza dei nuovi limiti, si rammenta che in occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da € 185.924,48 a € 309.874,14, disposto dal DPR n. 222/2001, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.8.2001, n. 80/E aveva sostenuto l’applicabilità dal periodo d’imposta in corso al 28.6.2001 (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto.

Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è pertanto necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.

Di conseguenza, le imprese transitate nel 2011 alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi superiori ai vecchi limiti ma non superiori ai nuovi limiti, secondo quanto specificato nella predetta Circolare n. 80/E, possono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata già per il 2011, con la conseguenza che, a far data dal 14.5.2011, potranno limitarsi a tenere le scritture previste per tale contabilità.

Si sottolinea che i limiti previsti per le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale non sono stati modificati, e pertanto rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

2.       Periodo d’imposta di deducibilità di costi non superiori a € 1.000

È confermata la modifica dell’art. 66, comma 3, TUIR, in base alla quale le imprese in contabilità semplificata possono dedurre interamente nel periodo d’imposta di ricevimento della fattura le spese a condizione che le stesse siano:

–         riferite a contratti a corrispettivi periodici;

–         di competenza di 2 periodi d’imposta;

–         di ammontare non superiore a € 1.000.

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI – COMMA 2, LETT. O) - Confermato

È confermato l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certificazione mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

Per effetto di tale modifica, si rammenta che il DL n. 98/2011, ha previsto l’obbligo per i predetti operatori finanziari di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi è avvenuto con i suddetti mezzi.ù

TRASFORMAZIONE” RIMBORSI D’IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE – COMMA 2, LETT. I) - Confermato

È confermata l’introduzione del nuovo comma 8-ter all’art. 2, DPR n. 322/98 che prevede la possibilità di “trasformare” la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP), espressa dal contribuente nella relativa dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione degli stessi a condizione che:

  • il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
  • sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d’imposta cui la stessa si riferisce.

RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI – COMMA 2, LETT. L) Confermato

È confermato che i versamenti / adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l’Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.

Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE – COMMA 2, LETT. P) - Confermato

È confermata l’abolizione dell’obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese/lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.

L’applicazione di tale disposizione pone la questione della modalità di registrazione dei rifornimenti e di detrazione dell’IVA (non disponendo di un documento equiparato alla fattura ciò non dovrebbe essere possibile).

DOCUMENTO RIEPILOGATIVO MENSILE – COMMA 2, LETT. AA) - Confermato

È confermato l’innalzamento da € 154,94 a € 300 dell’importo delle fatture emesse / ricevute per le quali l’annotazione ai fini IVA può essere effettuata, anziché singolarmente, mediante la registrazione di un unico documento riepilogativo mensile, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96, nel quale sono riportati i numeri, attribuiti dal cedente / prestatore o dall’acquirente / committente, delle fatture cui lo stesso si riferisce, l’ammontare complessivo delle operazioni e dell’IVA, distinti per aliquota.

Tale possibilità è estesa anche alle autofatture emesse ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

DEPOSITI FISCALI / DOGANALI – ART. 7, COMMA 2, LETT. CC TER) – Nuovo

In sede di conversione in legge è stato modificato l’art. 50-bis, DL n. 331/93 che nella nuova formulazione prevede:

  • una più precisa individuazione dei depositi fiscali e doganali. I primi infatti sono quelli di cui all’art. 1, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 504/92 (impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa) mentre i secondi sono quelli di cui all’art. 525, Regolamento CEE n. 2454/93 (depositi privati di tipo D, E, C);
  • l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta;
  • la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa. Tale obbligo non riguarda comunque i soggetti certificati ex art. 14-bis, Regolamento CEE n. 2454/93 nonché quelli esonerati ex art. 90, DPR n. 43/73 (Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e “ditte di notoria solvibilità”);
  • l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia. Tale obbligo sussiste “fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali”, le cui modalità saranno definite da un’apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane.

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – COMMA 2, LETT. DA DD) A GG) - Confermato con modifiche

È confermata la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell’1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2012 il termine entro il quale provvedere:

-          alla redazione ed all’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all’1.7.2011;

-          al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:

  • 2% per le partecipazioni non qualificate;
  • 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

In sede di conversione in legge, la possibilità di effettuare la rivalutazione è estesa anche alle società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle previgenti disposizioni in materia di rivalutazione (ad esempio, ex artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001), sono stati oggetto di misure cautelari e per i quali la titolarità è stata riacquistata all’esito del giudizio.

1.       Rivalutazione di terreni / partecipazioni già rivalutati

Sono confermate le novità previste nell’ipotesi in cui il contribuente provveda alla rivalutazione di terreni / partecipazioni già oggetto di rivalutazione.

Infatti, considerato che è necessario versare l’imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato, è ora prevista la possibilità di:

  1. utilizzare in “compensazione” l’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. La legittimità di tale detrazione sarà monitorata nell’ambito del mod. UNICO in cui dovranno essere inseriti specifici dati da individuare con apposito Provvedimento;
  2. richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni (qualora il contribuente non si avvalga dell’utilizzo in compensazione di cui al punto a. e provveda all’integrale versamento dell’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione) entro 48 mesi ex art. 38, DPR n. 602/73, decorrenti dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rivalutazione effettuata.

Si ritiene opportuno segnalare che l’importo di quanto chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto sul nuovo valore rivalutato.

La richiesta di rimborso riguarda “anche” i versamenti effettuati entro il 14.5.2011. Se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta scaduto, la stessa può essere presentata entro 12 mesi dalla predetta data.

  • Data inserimento: 28.07.11
  • Inserito in:: FISCO
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