DPR 74/2013 - manutenzione e controllo degli impianti termici
Il Dpr 74/2013, ha concluso il recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione" degli impianti termici degli edifici, ed in particolare estendendole anche ad altre tipologie (come ad esempio i condizionatori d'aria) dopo l'avvio da parte della commissione europea di una procedura di infrazione a nostro carico con richiesta di condanna alla Corte di giustizia europea.
La normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005 che con il DL 63/2013 è stato grandemente modificato, riscrivendo tra l’altro la definizione degli impianti termici.
Questi sono gli impianti tecnologici destinati ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, compresi gli impianti individuali di riscaldamento. Le stufe e i caminetti sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali per unità abitativa è maggiore di 5 kW.
Viene trasferita nel nuovo decreto la norma relativa alle temperature massime degli ambienti nelle unità immobiliari e ai limiti di esercizio degli impianti, prima contenuta nel Dpr 412/93.
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli impianti termici nonché il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul "responsabile dell'impianto”, cioè sul proprietario, chi occupa l’unità immobiliare dove questo si trova, oppure è l'amministratore nel caso di impianti condominiali.
Il soggetto responsabile deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinché' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se ciò non avviene è passibile di una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
Può essere nominato un “Terzo Responsabile”, ma qui cambiano un po’ le regole rispetto al passato.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In caso di impianti non conformi non si può fare la delega salvo che nell'atto di delega sia conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. (nota: comunicare termine lavori entro cinque giorni lavorativi).
In caso di interventi va usata la forma scritta e c’è l’obbligo di risposta entro 10 giorni. In caso contrario decade la delega.
Il terzo responsabile deve comunicare alla Regione o l'organismo delegato entro 10 gg la delega, mentre entro 2 gg la revoca, rinuncia o i cambi di titolarità impianto.
Gli impianti avranno il Libretto di impianto per la climatizzazione. La norma dice inoltre che i modelli del libretti di impianto e dei rapporti di efficienza energetica verranno redatti con decreto entro il 1° luglio 2013, anche se ad oggi nulla ancora si vede.
Il Responsabile, chiunque esso sia, deve mantenere aggiornato il “Libretto di impianto per la climatizzazione”.
MANUTENZIONE E CONTROLLO DEL RENDIMENTO ENERGETICO
Manutenzione impianto - DPR 74/2013 (art. 7)
Il DPR 74/2013 chiarisce che la manutenzione dell’ impianto (art. 7) e il controllo del rendimento energetico (art. 8) sono due operazioni diverse e distinte con tempistiche che non coincidono e sono entrambe obbligatorie.
Nel DPR 74/2013 inoltre viene esplicitato che le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione (ordinaria) dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ex Dm n. 37/2008.
La periodicità degli interventi di controllo sono quelle indicate nelle istruzioni tecniche di uso e manutenzione rilasciate dall’installatore (INSTALLATORE). Nel caso non siano presenti queste istruzioni valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle istruzioni tecniche di prodotto (FABBRICANTE). In ultima, se non ci sono le indicazioni di cui sopra, valgono le prescrizioni e periodicità indicate nelle normative UNI (NORMA: per le caldaie UNI 10435 o 10436).
Gli installatori e i manutentori devono comunque dichiarare esplicitamente in forma scritta le operazioni di controllo e manutenzione e la frequenza di queste operazioni.
Controllo dell'efficienza energetica e tempistiche degli impianti termici - DPR 74/2013 (art. 8 e allegato A)
Le operazioni di controllo dell’efficienza energetica comprendono il controllo del sottosistema di generazione; la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati; nonché la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti. Questi andranno svolti secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica (indicati all’allegato A).
Questi controlli andranno svolti in occasione degli interventi di manutenzione di cui all'articolo 7, con le tempistiche minime di cui all’allegato A. Inoltre i controlli andranno svolti in occasione della prima messa in esercizio dell'impianto, sostituzione del generatore e nel caso di interventi che modifichino l'efficienza energetica.
Allegato A
Tipologia Impianto |
Alimentazione |
Potenza termica (kW) |
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) |
Impianti con generatore di calore a fiamma |
Generatori alimentati a combustibile liquida o solido |
10<P<100 |
2 |
P>=100 |
1 |
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL |
10<P<100 |
4 |
|
P>=100 |
2 |
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore |
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e Macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta |
12<P<100 |
4 |
P>=100 |
2 |
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico |
P>=12 |
4 |
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica |
P>=12 |
2 |
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento |
Sottostazione di scambio termico da rete a utenza |
P>10 |
4 |
Impianti cogenerativi |
Microcogenerazione |
Pel <50 |
4 |
Unità cogenerative |
Pel>=50 |
2 |
Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica.
Una copia del “Rapporto di controllo di efficienza energetica” viene rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo allega al “Libretto di impianto per la climatizzazione”; una copia va trasmessa a cura del manutentore all'indirizzo indicato dalla Regione, con la cadenza indicata all'Allegato A.
Nel caso in cui il rendimento di combustione fosse inferiore ai livelli di cui all’allegato B del DPR 74/2013, deve essere sostituito il generatore entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Le pompe di calore per le quali sia stato rilevato che i valori dei parametri di efficienza energetica sono inferiori del 15 per cento rispetto a quelli definiti dal fabbricante e misurati in fase di collaudo e riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale.
IL NUOVO SISTEMA DI RESPONSABILITA’ PER I CONTROLLI
Il catasto degli impianti e le ispezioni sugli impianti termici
Il legislatore ha ritenuto necessario per effettuare delle ispezioni sui controlli creare un catasto degli impianti stessi.
Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o il terzo responsabile devono comunicare entro 120 giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative.
Le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.
Le ispezioni sugli impianti termici
Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Per gli impianti di potenza inferiore a 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
Le ispezioni sono programmate dando priorità agli impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, oppure che abbiano una anzianità superiore a 15 anni, altrimenti siano dotati di generatori a combustibile liquido o solido e infine gli impianti per i quali dai rapporti di controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B.
Entro il 31 dicembre 2014 la Regione deve inviare al Ministero una relazione sulle ispezioni dell’ultimo biennio e la stessa deve essere aggiornata con frequenza biennale.
Cosa fare nel periodo transitorio
Fino a quando non saranno emessi i rapporti di efficienza energetica, si continueranno ad usare il libretto di impianto e di centrale, insieme agli allegati F e G del D.lgs. 192/2005.
Pare invece non del tutto chiaro la competenza sui controlli e si è in attesa di chiarimenti ni sede regionale.