E’ legge la manovra correttiva dei conti pubblici
Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nel S.O. n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017, n. 95, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nel S.O. n. 31/L alla G.U. 23 giugno 2017 n. 144
Si segnalano di seguito le disposizioni più importanti contenute nel decreto-legge n. 50/2017 in ambito fiscale:
- viene esteso l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione; è attuato l’allargamento dell’ambito di detta scissione dei pagamenti anche alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti ad elevata affidabilità fiscale che non fanno parte della pubblica amministrazione;
- è modificato il termine per l’esercizio della detrazione IVA sugli acquisti: detto termine, in base alla nuova normativa, è individuato, al più tardi, nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno di registrazione;
- è esteso l’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità (da 15.000 a 5.000 euro) e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA;
- sono modificate le aliquote da applicare al regime ACE; nella nuova formulazione è prevista l’applicazione dall’ottavo periodo d’imposta dell’aliquota nella misura dell’1,5% per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio; è modificata anche l’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 portandola dal 2,3 per cento all’1,6 per cento.
- sono introdotti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in sostituzione degli studi di settore;
- è stato introdotto un credito d’imposta spettante sulle somme prelevate da riserve IRI in caso di fuoriuscita dal regime dell’imposta sul reddito di impresa (IRI).