EBAV: prestazione per lavoratori sospesi con fruizione del trattamento di CIG in deroga D.L. n. 160/2024.
Il 13 novembre u.s., Confartigianato Imprese Veneto, le altre Associazioni Artigiane e le OO.SS. regionali hanno sottoscritto un verbale di accordo che riconosce un contributo una tantum ai lavoratori sospesi con fruizione del trattamento CIGD previsto dal D.L. n. 160/2024.
L’accordo in commento modifica la prestazione “D34 – Integrazione per sospensione lavoro” di EBAV già prevista in favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti in periodi di sospensione FSBA, definendo il valore economico del contributo aggiuntivo valevole per i periodi di sospensione dal lavoro con CIG in deroga nel periodo dal 29ottobre 2024 al 31 dicembre 2024.
La prestazione D34 si sostanzia in un contributo una tantum aggiuntivo al trattamento di integrazione salariale (FSBA – CIGD) richiedibile dai lavoratori e dalle lavoratrici sospesi dal lavoro e dipendenti dalle imprese in crisi versanti EBAV.
Per richiedere il contributo i lavoratori e le lavoratrici devono trovarsi nelle seguenti fattispecie:
- sospensione dal lavoro con fruizione dell’Assegno di Integrazione Salariale (AIS) erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (FSBA) nel periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2024;
- sospensione dal lavoro con fruizione del trattamento di integrazione salariale di cui al D.L. n. 160/2024 (CIG in deroga) nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024.
Un giorno di effettiva sospensione è considerata la giornata per cui l’azienda ha rendicontato almeno un’ora di effettiva sospensione dal lavoro per il lavoratore richiedente il contributo D34.
Per giornata di effettiva sospensione si intendono anche quelle effettuate in maniera non consecutiva e relative alla/al singola/o lavoratrice/ore.
Il contributo varia la propria intensità a seconda delle giornate di sospensione da lavoro.
Per FSBA AIS nel periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2024:
- da nr. 10 a nr. 14 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €100
- da nr. 15 a nr. 19 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €200
- da nr. 20 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa: €300
Per CIG in deroga nel periodo 29 ottobre 2024 – 31 dicembre 2024:
- da nr. 1 a nr. 10 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €100
- da nr. 11 a nr. 20 giorni di effettiva sospensione anche non continuativa: €200
- da nr. 21 giorni in poi di effettiva sospensione anche non continuativa: €300
La domanda di contributo D34 va consegnata, a cura del/della lavoratore/trice, agli Sportelli EBAV presso le Organizzazioni Sindacali ENTRO il 31 maggio 2025.
Per avere diritto alla erogazione di cui sopra, sarà cura della/del lavoratrice/ore presentare allo Sportello delle OO.SS. prescelto copia delle buste paga relative ai mesi con almeno un giorno di effettiva sospensione (FSBA/CIG in deroga), accompagnata da una autodichiarazione attestante le effettive giornate di sospensione.