Ecoreati: il disastro ambientale
Con l’introduzione dell’art. 452 quater cod. pen., intitolato “ Disastro ambientale” il legislatore ha cercato di configurare un reato autonomo rispetto alla previsione dell’ art. 434 cod. pen. ( cd. “disastro innominato”), articolo a cui nel passato si era fatto ricorso per sanzionare illeciti che coinvolgevano l’ambiente.
L’art. 452 quater prevede il reato di “chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale (…). Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.”
La pena è particolarmente severa in quanto è prevista la reclusione da cinque a quindici anni.
Nel caso in cui il disastro è prodotto in aree naturali protette o sottoposte a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico etc.) ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
In pratica, il disastro ambientale è configurato in due modi diversi: 1) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema in modo irreversibile o, in alternativa, un’alterazione la cui eliminazione si presenti come particolarmente onerosa o realizzabile solo con provvedimenti eccezionali; 2) un’offesa della pubblica incolumità caratterizzata da un fatto rilevante per l’estensione della compromissione (ambientale) o dei suoi effetti lesivi, oppure per il numero delle persone coinvolte.
Cosa s’intende per “irreversibile”? E’ da accogliere un concetto ampio d’irreversibilità comprendente, oltre alle ipotesi di palese irreversibilità, anche i casi in cui il ripristino dell’equilibrio ambientale è teoricamente possibile, ma tale da richiedere un ciclo temporale così lungo da non poter essere riconducibile alle categorie dell’agire umano.
L’art. 452 – quinquies del cod. pen., intitolato “Delitti colposi contro l’ambiente”, introduce, nel comma 1, la “versione colposa” del disastro ambientale. Nel caso in cui il disastro ambientale sia commesso per colpa, la pena è diminuita (da un terzo a due terzi).
Difficilmente l’ operato delle PMI potrà causare questa tipologia d’illecito, anche nella sua versione colposa, proprio per la portata stessa del disastro ambientale che comporta - da un punto di vista dimensionale - un evento distruttivo di proporzioni eccezionali e - dal punto di vista offensivo - un pericolo per l’ambiente di portata irreversibile o un pericolo per la vita e l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357.)