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Edilizia: CCRL 03.02.2022. Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.).

Sottoscritti il 20 marzo 2023 due accordi regionali per l’applicazione e l’erogazione dell’E.V.R. anno 2022.

Il contratto collettivo regionale del 3 febbraio 2022 ha introdotto e regolamentato l’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) a copertura del periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 (anni 2021 – 2022 e 2023).

Il contratto nazionale di settore del 4 maggio 2022 è intervenuto sulla materia E.V.R. prevedendo le modalità di erogazione dello stesso e le linee guida per la sua applicazione a livello aziendale, dando così modo alle imprese di poter applicare il regime di tassazione agevolata, laddove ricorrano le condizioni di legge.

A fronte delle novità previste dal CCNL, con l’Accordo del 20 marzo 2023 le Parti Sociali regionali di categoria hanno ridefinito il contenuto dell’art. 18 del CCRL andando in particolare a regolamentare le modalità per l’applicazione dell’E.V.R. a livello aziendale per le annualità 2022 e 2023.

Con verbale di accordo sottoscritto in medesima data (20 marzo 2023) è stato quantificato il valore dell’E.V.R. di competenza 2022.

Nel merito della disciplina, l’E.V.R. è determinato annualmente sulla base di 5 parametri/indicatori territoriali verificati dalle Parti sociali previo confronto dei relativi dati consolidati di Edilcassa Veneto al 30 settembre di ogni anno edile di riferimento con quelli dell’anno edile immediatamente precedente.

I parametri che vengono verificati sono:

  • numero lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto;
  • numero di Imprese iscritte a Edilcassa Veneto;
  • monte salari denunciato ad Edilcassa Veneto;
  • ore dichiarate ai fini della contribuzione a Edilcassa Veneto (ivi comprese le ore di cassa integrazione nella misura del 60% del loro ammontare;
  • numero di Gratifiche Natalizie liquidate.

L’importo dell’E.V.R. è definito a livello regionale, ad esito della predetta verifica, nella misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2022 per E.V.R. 2022 e al 4,5% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2023 per E.V.R. 2023 (erogazione nel 2024).

Ad ogni indicatore che risulta positivo alla verifica viene attribuita una percentuale dell’importo complessivo di E.V.R. da erogare.

L’importo complessivo dell’E.V.R. viene corrisposto suddiviso in 12 rate di pari importo dal mese di aprile al mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, ai dipendenti (impiegati, operai e apprendisti professionalizzanti) in forza presso l’impresa che lo corrisponde alle condizioni previste dal CCRL.

Una delle novità introdotte dall’accordo del 20 marzo riguarda il periodo di erogazione dell’EVR che slitta di un mese rispetto all’annualità 2021; l’accordo infatti prevede che l’EVR, laddove spettante, come verrà descritto di seguito, sarà erogato a partire dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024, con riferimento all’annualità 2022 e dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2025, con riferimento all’annualità 2024. Di conseguenza, essendo scaduto il 28 febbraio 2023 il periodo di erogazione dell’EVR riferito all’annualità 2021, nel mese di marzo 2023 non è prevista la corresponsione dell’EVR.

Altra novità di rilievo prevista dal verbale di accordo del 20 marzo u.s., come precisato in premessa, riguarda l’introduzione dei parametri aziendali ai fini dell’erogazione dell’EVR in misura piena, ridotta al 50% o della non erogazione dello stesso.

Condizioni di erogazione E.V.R. di competenza anno 2022

Per l’E.V.R. di competenza 2022, i 5 parametri di confronto fra l’anno edile 2022 e l’anno edile 2021 sono risultati tutti positivi: l’E.V.R. è riconosciuto per il valore intero (100%) della misura corrispondente al 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° gennaio 2022, secondo gli importi definiti dal verbale di accordo 20.03.2023.

  • sono tenute all’erogazione dell’E.V.R. le imprese che applicano il CCNL e il CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini sottoscritti da Confartigianato.
  • l’E.V.R. spetta ai lavoratori con la qualifica di impiegato, operaio e apprendista professionalizzante che risultino in forza presso l’impresa che lo corrisponde:
  1. durante il periodo di misurazione dei parametri, cioè nel periodo compreso dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022, e
  2. alla data del 1° febbraio 2023.

I requisiti a) e b) devono essere soddisfatti entrambi.

  • per impiegati e operai l’importo E.V.R. da erogare è quello corrispondente al livello di inquadramento del lavoratore al 1° marzo 2023. L’erogazione avviene su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.
  • per gli apprendisti professionalizzanti l’importo di E.V.R. da erogare è definito applicando all’importo riferito al livello di inquadramento finale la percentuale di retribuzione relativa al Gruppo di appartenenza e al semestre di anzianità in essere al 1° marzo 2023. L’importo viene erogato su base mensile in 12 rate di pari importo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024.
  • l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo 01.10.2021 – 30.09.2022 (periodo di misurazione dei parametri). La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.
  • per i lavoratori part-time l’importo complessivo di E.V.R. è riproporzionato in base all’orario di lavoro in essere nel periodo 01.10.2021 – 30.09.2022 (periodo di misurazione dei parametri);
  • l’importo E.V.R. è omnicomprensivo di ogni istituto diretto, indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso il TFR);
  • l’importo E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam (es. superminimo assorbibile, etc.);
  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente al 1° febbraio 2023, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogata in un’unica soluzione con l’ultimo cedolino utile.
  • Nel caso in cui il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro durante il periodo di misurazione dei parametri (01.10.2021 – 30.09.22) e sia stato nuovamente assunto presso la stessa impresa nel medesimo periodo, l’E.V.R. viene erogato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo di misurazione. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.
  • Nel caso in cui il dipendente in forza nel periodo di misurazione dei parametri (01.10.2021 – 30.09.22) abbia cessato il rapporto di lavoro prima del 1° febbraio 2023 e venga riassunto presso la stessa impresa dopo il 1° febbraio 2023 l’E.V.R. viene erogato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro nel periodo di misurazione. La frazione di mese pari o superiore a 15 giorni di calendario equivale a mese intero.
  • Le imprese costituitesi nell’anno 2022 devono corrispondere gli importi E.V.R. per l’anno 2022 nella misura definita a livello regionale (no verifica aziendale).

Erogazione E.V.R. 2022 su base aziendale

Determinata la misura dell’E.V.R. a livello regionale sulla base dei parametri definiti dal CCRL, l’impresa può operare un’ulteriore verifica a livello aziendale per confermare l’erogazione in misura piena dell’E.V.R. oppure la sua erogazione parziale o non erogazione dello stesso.

La verifica aziendale va effettuata considerando i seguenti parametri:

  1. numero ore ordinarie (operai e impiegati) denunciate in Edilcassa Veneto, confrontando i parametri con le stesse modalità di verifica a livello territoriale (verifica anno edile 2022 rispetto anno edile 2021);
  2. volume affari IVA così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell’impresa, presentate alla scadenza prevista per legge, confrontando i dati della dichiarazione IVA 2022 rispetto a quella 2021.

Per l’impresa con solo impiegati - versante ad altra Cassa Edile - l’indicatore a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Edilcassa Veneto è rappresentato dalle ore lavorate come registrate nel Libro Unico Lavoro (LUL).

I parametri sono verificati in relazione all’impresa nel suo complesso e non in relazione alle singole unità produttive territoriali.

Qualora dalla verifica effettuata:

  1. entrambi i parametri risultino pari o positivi rispetto all’ anno precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 100%;
  2. entrambi i parametri risultino negativi rispetto all’ anno precedente, l’azienda NON erogherà l’E.V.R.;
  3. un solo parametro risulti pari o positivo rispetto all’ anno precedente, l’azienda erogherà l’E.V.R. al 50%.

Nelle ipotesi di mancata corresponsione dell’EVR (lettera B) o di corresponsione nella misura del 50% (lettera C), l’accordo 20.03.2023 stabilisce una procedura operativa che prevede l’invio di un’autocertificazione a Edilcassa Veneto e all’Associazione Provinciale Artigiana a cui aderisce (in caso di non adesione l’impresa invia l’autodichiarazione ad una delle OO.AA. provinciali) al fine di consentire un’eventuale verifica dei parametri ad opera delle Parti Sociali regionali.

Le Parti Sociali potranno richiedere una verifica della documentazione inviata presso Edilcassa Veneto entro 6 giorni di calendario dal ricevimento della stessa da parte di Edilcassa Veneto, chiedendo eventuali chiarimenti e/o integrazioni che l’impresa dovrà produrre entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della richiesta inviata da Edilcassa Veneto.

Entro il termine di 6 giorni di calendario dal ricevimento della documentazione da parte dell’impresa, le Parti Sociali comunicheranno l’esito della verifica ai fini della non erogazione dell’EVR o dell’erogazione nella misura del 50%, come indicato nei precedenti punti B) e C).

Trascorso tali termini senza richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e/o comunicazioni, la documentazione si intende accolta.

L’autocertificazione è inviata a Edilcassa Veneto e all’Associazione provinciale utilizzando il modello definito dall’Accordo del 20 marzo (allegato 1) entro il 15 aprile.

Per quanto riguarda Confartigianato Imprese Vicenza la comunicazione va inviata all’indirizzo PEC:

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Laddove sussistano le condizioni per la non erogazione dell’EVR o l’erogazione in misura ridotta, l’azienda ne darà comunicazione ai dipendenti utilizzando l’apposito modello allegato all’Accordo del 20 marzo (allegato 2).

Applicazione regime fiscale agevolato

Come citato in premessa, l’introduzione di indicatori aziendali consente all’azienda di poter applicare il regime di tassazione agevolata all’EVR, qualora spettante, sia in misura piena che ridotta, avendo lo stesso le caratteristiche previste dalla vigente normativa. Al riguardo, spetterà all’impresa verificare il raggiungimento dell’incremento di redditività, produttività, qualità efficienza ed innovazione applicando le linee guida di cui al CCNL del 04.05.2022.

Il periodo congruo di riferimento per la misurazione incrementale dei dati riferiti agli indicatori aziendali di cui sopra è definito:

  1. per le ore ordinarie denunciate in Edilcassa nel confronto tra quelle dell’anno edile 2023, non ancora stabilizzate, rispetto a quelle dell’anno edile 2022;
  2. per i dati relativi al volume di affari IVA tra quelli dell’anno civile 2023 non ancora stabilizzati rispetto a quelli già stabiliti come registrati per l’anno civile 2022.

Ove la singola impresa registri l’incremento dei parametri di cui sopra, potrà procedere ad applicare il regime di tassazione agevolata vigente per l’anno 2024 e, ricorrendone i presupposti di legge, anche per l’anno fiscale 2023.

L’accordo, infine, per consentire un costante monitoraggio sull’erogazione dell’EVR, invita le aziende che intendono avvalersi del regime fiscale agevolato ad inviare a Edilcassa Veneto e all’Associazione Artigiana Provinciale di riferimento l’allegato 3 (l’invio va operato entro il 31 agosto).

  • Data inserimento: 07.04.23