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Approvo

Edilizia: rinnovo del contratto collettivo nazionale

Siglato il 24 gennaio 2014 l'Accordo di rinnovo del CCNL 23 luglio 2008.

Il 24 gennaio u.s. è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini.

Di seguito sono sintetizzate le principali novità introdotte:

 

Decorrenza e Durata

Il contratto ha durata di 3 anni e 3 mesi, dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2016.

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

Viene elevato il periodo di prova che ora risulta pari a :

-          35 giorni di lavoro per operi di 4° liv.

-          30 giorni di lavoro per operai specializzati

-          25 giorni di lavoro per operai qualificati

-          15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai

-          30 giorni di lavoro per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e autobetonpompe.

 

Art. 15 - Elemento variabile della Retribuzione – Art. 42 Accordi Locali

Viene confermata, anche per la vigenza del presente contratto, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2014, la possibilità di concordare, tra Associazioni datoriali territoriali e le OO.SS., l’Elemento Variabile della Retribuzione nella misura del 6% dei minimi in vigore al 1 giugno 2012.  Trattandosi di un premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, lo stesso ha le caratteristiche di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, ovvero risulta essere un’erogazione collegata alla retribuzione di produttività, quindi detassabile e decontribuibile.

Per quanto riguarda i criteri per la stipula dei contratti integrativi territoriali viene sostanzialmente mantenuto l’impianto già in essere così come previsto dal previgente CCNL, sia con riferimento alle materie demandate alla disciplina degli accordi territoriali, sia per quanto riguarda gli indicatori su cui calcolare l’Elemento Variabile della Retribuzione.

Novità è la previsione della clausola di salvaguardia, inserita per permettere alle imprese, che dimostrino di avere un andamento economico non in linea, ovvero negativo, rispetto ai parametri stabiliti dal livello territoriale, di chiedere una riduzione degli importi erogati di EVR. Le modalità applicative dovranno seguire delle linee guida che le parti nazionali stabiliranno entro il prossimo mese di giugno.

 

 Art. 30 – Art. 85 - Aspettativa

Viene confermato quanto previsto nel precedente CCNL in materia di concessione di un periodo di aspettativa. Nel nuovo testo viene specificato che la concessione, all’operaio non in prova, di periodi di aspettativa è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro di cui all’art. 29 della legge 8 agosto 1995, n.341 (retribuzione minima imponibile nel settore edile). In pratica tali periodi di aspettativa non fanno scattare il meccanismo della retribuzione virtuale sulla quale applicare la contribuzione previdenziale.

Viene inoltre sostituita la parola extracomunitari con la parola stranieri.

 

Art. 31 – Anzianità Professionale Edile

Fermo restando il diritto dei lavoratori alla prestazione APE, nonché il diritto delle aziende a non sostenere ulteriori costi, le parti hanno convenuto di istituire una Commissione Bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° ottobre 2014.

 

Art. 77 – Classificazione dei lavoratori

Per quanto attiene l’abilitazione per operatori di macchine complesse, è stato inserito il riferimento alle disposizioni contenute nell’ Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell’art. 73 del D.lgs.81/2008 (T.U. per la sicurezza).

 

Art. 93 – Contratto a termine

Nel testo del rinnovo è stato recepito quanto previsto dal D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76/2013 convertito in Legge 99/2013, circa la possibilità di stipulare un contratto a termine senza l’indicazione delle ragioni giustificatrici nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, di durata non superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale proroga.

Inoltre, con riferimento ai limiti quantitativi di utilizzazione dell’istituto, rispetto al testo precedente, l’accordo di rinnovo prevede che il ricorso ai contratti a termine, non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinati, il 30% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa (in precedenza la percentuale era del 25%). Sono esclusi da tale limitazione i contratti a termine stipulati per ragioni sostitutive e nonché per le altre ipotesi indicate dall’art. 10, comma 7, del D. Lgs. 368/2001.

Viene previsto che le imprese senza personale dipendente e quelle che occupano fino a 3 dipendenti, possono attivare, comunque, un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Art.95 – Somministrazione di lavoro

Al pari di quanto previsto per i contratti a termine, anche per i casi di somministrazione di lavoro a tempo determinato viene elevato il limite rispetto a contrati a tempo indeterminati dell’impresa, portandolo dal 25% al 30%. Viene inoltre previsto che le imprese senza personale dipendente e quelle che occupano fino a 3 dipendenti, possono attivare, comunque, un rapporto di somministrazione a tempo determinato.

 

Art. 97 – Part time

Le parti convengono che le 912 ore stabilite dall’accordo interpretativo del 9 marzo 2010 come numero di ore lavorabili per la stipula di un contratto part-time, sono da considerarsi in via convenzionale e non limitativa.

 

Art. 105 – Lavori Usuranti

Ferma restando la prosecuzione della contribuzione già in essere del 0,10%, entro il 30 settembre 2014 la commissione nazionale appositamente istituita, dovrà indicare alle Parti Sociali, il risultato dell’indagine conoscitiva sull’effettiva applicazione di tale previsione contrattuale anche al fine della eventuale sospensione di tale contributo.

A decorrere dal 1 ottobre 2014, tale contributo potrà rientrare nell’ambito dei costi di gestione previsti da ogni cassa edile, senza ciò causare aumenti di costo per le imprese.

 

Aumenti Retributivi

L’accordo prevede per il Livello un incremento salariale a regime pari a 110,00 euro, da erogarsi in tre tranches: la prima di 33 euro dal 1° gennaio 2014, la seconda di 33 euro dal 1° gennaio 2015 e la terza di 44 euro dal 1° dicembre 2015.

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati gli aumenti retributivi convenuti per tutti i livelli, da corrispondersi nelle tre date indicate.

 

Livelli

Paga base al

1 giugno 2012

Prima tranche di aumento

al

1 gennaio 2014

Paga base dal

1 gennaio 2014

 

 

 

 

€ 1.647,36

€ 52,04

€ 1.699,40

€ 1.441,58

€ 45,69

€ 1.487,27

€ 1.201,11

€ 38,08

€ 1.239,19

€ 1.112,61

€ 35,28

€ 1.147,89

€ 1.040,52

€ 33,00

€ 1.073,52

€ 919,75

€ 29,19

€ 948,94

€ 803,69

€ 25,38

€ 829,07

 

 

 

Livelli

Paga base al

1 gennaio 2014

Seconda tranche di aumento al

1 gennaio 2015

Paga base dal

1 gennaio 2015

 

 

 

 

€ 1.699,40

€ 52,04

€ 1.751,44

€ 1.487,27

€ 45,69

€ 1.532,96

€ 1.239,19

€ 38,08

€ 1.277,27

€ 1.147,89

€ 35,28

€ 1.183,17

€ 1.073,52

€ 33,00

€ 1.106,52

€ 948,94

€ 29,19

€ 978,13

€ 829,07

€ 25,38

€ 854,45

 

Livelli

Paga base al

1 gennaio 2015

Terza tranche di aumento al

1 dicembre 2015

Paga base dal

1 dicembre 2015

 

 

 

 

€ 1.751,44

€ 69,38

€ 1.820,82

€ 1.532,96

€ 60,92

€ 1.593,88

€ 1.277,26

€ 50,77

€ 1.328,03

€ 1.183,18

€ 47,05

€ 1.230,23

€ 1.106,52

€ 44,00

€ 1.150,52

€ 978,13

€ 38,92

€ 1.017,05

€ 854,46

€ 33,85

€ 888,31

 

Eventuali somme erogate a titolo di anticipazioni contrattuali cesseranno di essere corrisposte con la retribuzione relativa al mese di gennaio 2014.

  • Data inserimento: 05.02.14