Emissioni in atmosfera senza autorizzazione: è reato anche senza superamento dei limiti
La Corte di Cassazione (Sentenza 7 novembre 2017 – n° 50632) ha respinto il ricorso del titolare di un cementificio contro il sequestro preventivo dell’impianto non in possesso della necessaria autorizzazione alle emissioni. Secondo il difensore dell’Azienda sanzionata, non si poteva concretizzare il reato previsto dall’Art. 279 c.1 del D.Lgs 152/2006 (T.U. Ambiente) in quanto l’impianto di produzione in oggetto non poteva materialmente produrre emissioni.
I Giudici Supremi, ribaltando la tesi difensiva, hanno motivato la loro decisione argomentando che l’illecito in questione colpisce chiunque gestisca un impianto produttivo senza l’autorizzazione alle emissioni indipendentemente dal fatto che il superamento di determinati parametri si sia verificato oppure no. Per procedere alla condanna, continua la Cassazione, non occorre nemmeno che “l’attività inquinante abbia avuto inizio” ma è sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza ovvero non sia stata presentata l’apposita modulistica autorizzativa predisposta dalle Province.