Entra in vigore il prossimo 28 luglio il Decreto legislativo n. 127/2016 (pubblicato nella GU n.162 del 13-7-2016) che modifica la disciplina vigente in materia di Conferenza di Servizi .
Tali modifiche riguardano il DPR n.59/2013 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale), il D. Lgs. 152/2006 (T.U. dell’Ambiente) e il D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 – D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (Modifiche alla disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive).
Modifiche introdotte in materia di conferenza di servizi (Legge 7 agosto 1990 n. 241)
- La conferenza dei servizi istruttoria (Art.14 comma 1) può essere indetta dall’amministrazione che ha già attivato il processo anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame degli interessi pubblici coinvolti in un uno o più procedimenti amministrativi connessi e riguardanti medesime attività;
- La conferenza di servizi decisoria (Art.14 comma 2) è sempre indetta dall’amministrazione titolare del procedimento nei casi in cui la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici; qualora l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso a seguito di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una sola delle amministrazioni coinvolte.
La conferenza si svolge in forma semplificata (i tempi sono ridotti) ed in modalità asincrona, ovvero le parti coinvolte non sono convocate contemporaneamente, fatta eccezione per alcuni casi particolari.
- La conferenza preliminare (Art. 14, comma 3) può essere indetta per progetti di particolare complessità e per insediamenti produttivi di beni e servizi. L’Ente istruttore, su motivata richiesta dell’interessato (corredata da uno studio di fattibilità) ha lo scopo di indicare al richiedente stesso, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, nulla osta, autorizzazioni o concessioni.
- La conferenza per la valutazione di impatto ambientale (Art. 14, comma 4) è prevista qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, per l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto (cfr. art. 25, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
Di norma si avrà la modalità asincrona (con la presenza dei rappresentanti di alcune delle amministrazioni interessate) , mentre la modalità sincrona, che prevede la presenza simultanea dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate sarà riservata ai casi più complessi.
Largo spazio è dedicato inoltre nel Decreto alla conferenza semplificata, convocata dall’amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l’amministrazione comunica alle altre amministrazioni interessate:
a) l’oggetto della determinazione da assumere, l’istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l’accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell’istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) il termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, se non diversamente previsto, il termine è di 90 giorni;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
Le determinazioni delle singole amministrazioni coinvolte, opportunamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se siano relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse pubblico.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine previsto, ossia la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, ancorché implicito.
Scaduto il termine previsto, l’amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi adotta:
- la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;
- la determinazione di conclusione negativa della conferenza (che produce l’effetto del rigetto della domanda) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili.
Nei casi più complessi è previsto l’utilizzo della conferenza simultanea, per la quale è possibile la presenza, anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni interessate. Anche in questo caso i lavori della conferenza si concludono non oltre 45 giorni dalla prima riunione (ovvero 90 giorni qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni). Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Alle riunioni della conferenza possono essere invitati gli interessati, inclusi i soggetti proponenti il progetto eventualmente dedotto in conferenza.
All’esito dell’ultima riunione, e comunque entro il termine di conclusione, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
Prevista, infine, la possibilità di proporre opposizione da parte delle amministrazioni partecipanti dissenzienti, sulla quale si esprimerà il Consiglio dei Ministri.
Modifiche introdotte in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59)
All’ articolo 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, vengono soppressi i seguenti periodi barrati e relativi ai commi 4 e 5:
4. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda e lo trasmette immediatamente al Suap che, rilascia il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. La conferenza di servizi è sempre indetta dal Suap nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento compresi nell'autorizzazione unica ambientale.
5. Se l'autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a novanta giorni, il Suap, salvo quanto previsto al comma 7, indice, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale caso, l'autorità competente adotta l'autorizzazione unica ambientale entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda medesima. Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6.
Modifiche al D. Lgs. 3/4/2006 n° 152 (T.U. dell’Ambiente)
All’ articolo 269 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera), il comma 3 viene modificato come segue:
3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorita' competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 [...]
Modifiche alla disciplina dello Sportello Unico Attività Produttive (D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 – D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160)
All’ articolo 38 comma 3, lettera f) del D.L. 25/06/2008 n° 112 - Capo VII
Semplificazioni, il comma f) viene modificato come segue:
f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita' , costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
L’articolo 7 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivita' produttive) viene modificato come segue:
Art. 7 Procedimento unico
1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini piu' brevi previsti dalla disciplina regionale, puo' richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini piu' brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.
3. Quando e' necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP puo' indire INDICE una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi e' sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalita' telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, puo' svolgere attivita' istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attivita' produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonche' per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia puo' fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter A 14-QUINQUIES della legge 7 agosto 1990, n. 241, e', ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attivita' richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.
Si allega infine una nota della Prefettura di Vicenza diramata a tutti gli enti/organizzazioni della provincia di Vicenza.