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Entro il 30 aprile 2013 l’obbligo di presentare la denuncia dei rifiuti (MUD) alle Camere di Commercio mediante invio telematico

La modulistica da utilizzare per il MUD è diversa da quella del 2012

Entro il 30 aprile le imprese obbligate dovranno presentare il MUD utilizzando la modulistica  pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 213 del 29/12/2012. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/12/2012 è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013, che è articolato in comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento. Il decreto citato contiene quindi il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:

  1. 1.      Comunicazione rifiuti speciali
  2. 2.      Comunicazione veicoli fuori uso
  3. 3.      Comunicazioni imballaggi
  4. 4.      Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  5. 5.      Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione
  6. 6.      Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Le istruzioni per tutte le comunicazioni sono riportate in 121 pagine.

Rispetto al passato si riscontrano significative novità, se ne evidenziano alcune:

  • scheda anagrafica: è cambiato il campo del codice Istat per adeguarsi alla nuova codifica delle attività economiche. Compare il campo “annulla e sostituisce la precedente presentata in data” che permette la correzione delle dichiarazioni già presentate. Introdotta anche la richiesta del dato relativo ai mesi di attività.
  • Scheda rifiuti: non viene richiesto lo stato fisico del rifiuti perché implicito nel codice CER. Viene richiesta per ogni rifiuto prodotto la giacenza al 31/12. La giacenza in questione è riferita al rifiuto prodotto nell’anno e non ancora avviato al recupero o allo smaltimento. In relazione a quest’ultimo aspetto appare chiara la volontà di fare emergere chi non rispetta l’obbligo dello smaltimento o del recupero annuale dei rifiuti
  • Comunicazione semplificata:  può essere utilizzata da chi produce fino a 7 tipologie di rifiuti e per ogni rifiuti non si è avvalso di più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

 

I soggetti obbligati a presentare il MUD

La legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, comunicazione, denuncia, notificazione previsti dalle legge, dai decreti e dalle norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio competente per territorio che è quella della provincia in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.

I soggetti che svolgono attività di solo trasporto, gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla Camera di commercio della provincia cui a sede legale l’impresa che effettua il MUD.

Per ogni unità locale obbligata deve essere presentato un MUD.

Comunicazione rifiuti speciali

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dalla seguente normativa:

  • Articolo 189, commi 3 e 4, del Dlgs 152/2006
  • Articolo 4, comma 6, del Dlgs 182/2003
  • Articolo 220, comma 2, del Dlgs 152/2006

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari superiore a euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g).

Comunicazione veicoli fuori uso

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Veicoli Fuori Uso sono individuati dalla normativa seguente:

  • Articolo 7, comma 2bis, del Dlgs 209/2003
  • Articolo 11, comma 3, del Dlgs 209/2003

Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai veicoli fuori uso, tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • Categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il suo sistema di propulsione – non supera i 50 km/h
  • Categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente
  • Categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti  materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003 dovrà:

  • compilare la comunicazione rifiuti speciali per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003
  • compilare la comunicazione Veicoli Fuori Uso per i veicoli o altri rottami o altri rifiuti rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003.

Comunicazione imballaggi

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – comunicazione imballaggi sono individuati dall’articolo 220, comma 2, del Dlgs 152/2006.

Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il CONAI comunica annualmente alla sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all’articolo 1 della legge 25/01/1994, n. 70, i dati, riferiti all’anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al CONAI.

Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

La comunicazione relativa ai RAEE riguarda gli obblighi e i soggetti previsti dall’articolo 9, comma 4, del Dlgs 151/2005. Sono quindi tenuti alla compilazione della comunicazione relativa ai RAEE tutti i soggetti coinvolti ne ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005. I RAEE che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005 sono quelli derivanti dalle seguenti categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

  • grandi elettrodomestici
  • piccoli elettrodomestici
  • apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
  • apparecchiature di consumo
  • apparecchiature di illuminazione
  • strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
  • giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero
  • dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
  • strumenti di monitoraggio e di controllo
  • distributori automatici

Nel caso in cui il medesimo soggetto produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005 deve:

  • compilare la comunicazione Rifiuti Speciali per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005
  • compilare la comunicazione RAEE per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 151/2005

Comunicazione rifiuti urbani e assimilati

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione sono individuati all’articolo 189, comma 5, del Dlgs 152/2006. I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 70/1994, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:

a)      la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;

b)      la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati

c)      i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità di rifiuti gestiti da ciascuno

d)      i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti

e)      i dati relativi alla raccolta differenziata

f)       le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita. Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall’articolo 6, comma 1 lettere a) e c) del Dlgs 151/2005.

Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L’articolo 6 del D.M. 25/09/2007, n. 185, prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti ai commi 6 e 7 dell’articolo 13 del Dlgs 151/2005, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 70/1994, che a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge. Sono tenuti alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche tutti i soggetti identificati dall’articolo 3, comma 1 lettera m) del D.lgs 151/2005:

  1. chiunque fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio
  2. chiunque rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da atri fornitori; il rivenditore non è considerato “produttore” se lì apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1
  3. chiunque importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
  4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione è produttore solo ai fini degli articoli 4, 13 e 14 del Dlgs 151/2005. Non è considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente sulla base o a norma di un accordo finanziario, a meno che non agisca in qualità di produttore ai sensi dei punti 1), 2) e 3).

Inoltre nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente ai sensi dell’articolo 7, comma 3 del DM 185/2007.

Struttura dei MUD da presentare

La struttura del MUD è riportata nello schema che segue:

 

 

SEZIONE ANAGRAFICA

Scheda SA1

(per tutte le sezioni, tranne la comunicazione rifiuti semplificata)

Scheda Autorizzazioni

Solo per gestori veicoli fuori uso e Gestori rifiuti elettrici ed elettronici

COMUNICAZIONI RIFIUTI SPECIALI

Sezione Rifiuti Speciali

Scheda Rifiuti Speciali

Moduli RT-SP, DR-SP, TE-SP, MG-SP

Sezione intermediazione

Scheda INT-intermediazione

Moduli UO e UD

 

COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Scheda AUT-Autodemolitore

 

Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC

Scheda ROT-Rottamatore

Scheda FRA-Frantumatore

 

COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

Scheda SRIU, SMAT, STIP

 

Scheda CONS

Moduli UO-CONS e DR-CONS

 

COMUNICAZIONE RAEE

Scheda CR RAEE-Centri di raccolta

 

Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG-RAEE

Scheda TRA-RAEE Impianti di trattamento

 

COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche

Scheda IMM-AEE

 

Scheda RTOT-SCF

 

Modulo DR-AEE

Scheda R-PROD

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, assimilati e raccolti in convenzione

Scheda RU

Moduli CS, DR-U, RT-CONV

Scheda CG

Modulo MDCR

Il dichiarante deve compilare e presentare oltre alla Sezione Anagrafica, solo le Sezioni, ed all’interno di queste le Schede e i Moduli, inerenti la propria attività.

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all’obbligo di presentazione del MUD tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata.

Modalità di presentazione del MUD

Ogni dichiarante deve presentare un unico MUD, contenete tutte le comunicazione dovute per l’Unità Locale dichiarante, con le modalità di seguito elencate:

Chi

Cosa

Come

Produttori

Soggetti che producono nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali

Comunicazione Rifiuti speciali Semplificata

oppure

Comunicazione Rifiuti Speciali

Spedizione postale della modulistica cartacea

 

Trasmissione telematica

Altri produttori

Comunicazione Rifiuti Speciali

Trasmissione telematica

 

 

Gestori  (recuperatori, Trasportatori, Smaltitori)

Comunicazione Rifiuti Speciali

 

 

Trasmissione telematica

Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta)

Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (se dovuta

Intermediari o commercianti senza detenzione

Comunicazione Rifiuti Speciali

Trasmissione telematica

Conai o altri soggetti di cui all’articolo 220, comma 2

Comunicazione imballaggi

Trasmissione telematica

Comuni o loro Consorzi e Comunità Montane

Comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione

Via telematica

Spedizione postale della modulistica generata dal sistema di compilazione

Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche e Sistemi Collettivi di finanziamento

Comunicazione AEE

 

Via telematica

 

Comunicazione rifiuti speciali semplificata

I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono presentare il MUD, su supporto cartaceo, tramite l’apposito modello. Le comunicazioni semplificate possono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all’interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da apposito schema stabilito dalla normativa. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

Nel caso di inoltro alla Camera di commercio di Vicenza, il plico va inviato a:

Camera di Commercio di Vicenza – c/o Casella Postale n. 163 – 30171 Mestre centro (Ve). Sulla busta va scritto: codice fiscale, nome, ragione sociale e indirizzo del mittente e la dicitura “contiene Dichiarazione MUD ANNO 2013”.

Non è ammessa la consegna a mano presso la Camera di commercio di Vicenza o agli uffici distaccati.

Modifiche o integrazioni

Eventuali modifiche o integrazioni al MUD possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di un nuovo MUD completo anche dei dati già dichiarati, da inviare con le medesime modalità utilizzate con la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e, nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Versamento dei diritti di segreteria

Euro 10,00 per ogni MUD presentato in via telematica da pagare con Carta di credito o tramite Telemacopay

Euro 15,00 per ogni MUD cartaceo sul c.c.p. n. 13929369  intestato alla Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale 27, 36100 Vicenza e indicando la causale "diritti di segreteria MUD 2013" e il codice fiscale del dichiarante". Inserire nella busta la "Ricevuta di Versamento".

Lo strumento per effettuare il MUD

Unioncamere provvede a predisporre un software per la compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente. È disponibile nel sito www.unioncamere.it .

Per la Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione, la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudcomuni.it.

Per la Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la presentazione deve avvenire esclusivamente tramite il portale dedicato, raggiungibile dal sito www.registroaee.i o dal sito www.impresa.gov.it.

Per la Comunicazione imballaggi, la compilazione deve avvenire esclusivamente tramite il software MUD predisposto da Unioncamere e reso disponibile tramite il sito www.unioncamere.it. La comunicazione viene trasmessa esclusivamente via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it.

Sanzioni

I soggetti che non effettuano la comunicazione ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (30 aprile), si applica la sanzione amministrativa pecuniari da 26 euro a 160 euro.