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Esteso agli operatori commerciali l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione o noleggio

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 novembre 2011, ha ampliato l'obbligo di comunicazione inizialmente previsto solo per società di leasing e rinviato al 31 gennaio 2012 il termine per l'invio dei dati.

Con Provvedimento del 21 novembre 2011 è stato ampliato il novero dei soggetti obbligati alla comunicazione, ai sensi dell’art. 7, comma 12, del D.P.R. n. 605/73, dei dati relativi ai contratti di locazione e/o noleggio.

In particolare, rispetto a quanto inizialmente previsto nel Provvedimento del 5 agosto 2011, in cui veniva introdotto l’obbligo di comunicazione dei dati dei “soli” contratti di leasing finanziario e operativo, è ora precisato, con una modifica al punto 1.1 dell’inziale Provvedimento, che rientrano in tale ambito, oltre alle società di leasing finanziario e/o operativo, anche “gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili”.

In merito va ricordato che già con il comunicato stampa del 26 settembre scorso l’Agenzia sembrava aver ampliato l’obbligo di comunicazione anche agli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, precisando che detto obbligo si riferisce ai contratti relativi ad autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobili, etc.

Rispetto ai contenuti del citato comunicato stampa, dal provvedimento del 21 novembre si desume che nessun obbligo di comunicazione concerne le locazioni immobiliari tranne che per le società di leasing relativamente alle locazioni finanziarie dei citati beni.

Vale la pena ricordare, come indicato nelle premesse all’originario Provvedimento del 5 agosto 2011, che l’adempimento si inserisce nel più generale contesto del monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000/3.600 euro (cosiddetto “spesometro”).

In tal senso, infatti, vengono escluse dallo “spesometro” le operazioni monitorate dall’adempimento in parola. Si evidenzia, però, che mentre con il cosiddetto “spesometro”, sono soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA, se soggette all’obbligo di emissione della fattura, ovvero 3.600 euro, se non soggette all’obbligo di emissione della fattura (per l’anno 2010, tuttavia, l’obbligo è limitato alle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA), nella comunicazione in discorso, devono essere indicate le informazioni riguardanti operazioni relative ai leasing, locazione e noleggi, anche se di importo inferiore a 3.000 euro (ovvero 25.000 per l’anno 2010).

A fronte dell’esonero dall’obbligo di presentazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010 (“assorbito” dalla comunicazione in questione), il provvedimento stabilisce che nella comunicazione all’Anagrafe tributaria devono includersi (in quanto assorbite) anche operazioni diverse dai contratti di leasing, locazione e noleggio, purché ovviamente sopra “soglia”. Mentre per i citati ultimi contratti, come già detto, scatta l’obbligo di comunicazione indipendentemente dall’importo.

Il Provvedimento reca la modifica, altresì, del termine di presentazione della comunicazione relativa ai dati dei contratti di leasing, locazione e noleggio in essere nel 2009 e 2010, per i quali il termine originario del 31 dicembre 2011, previsto dal provvedimento del 5 agosto 2011, è stato ora posticipato al 31 gennaio 2012.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso disponibile il software per la compilazione della comunicazione di cui all’art. 21 del D.L. 78/2010.

  • Data inserimento: 22.12.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 297