FATTURAZIONE ELETTRONICA – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
Il Decreto fiscale (D.L. 124/2019 art.14) prevede che i file delle fatture elettroniche siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, rendendo quindi necessari non solo aggiornamenti dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, ma imponendo anche di definire con il Garante privacy le “misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati”.
Questi sono i motivi in forza dei quali il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot. n. 738239 del 30 ottobre, ha disposto lo slittamento del termine ultimo per l’adesione ai servizi di consultazione, dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019.
A tal proposito il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento prot. n. 524526/2018 del 21.12.2018, recependo i rilievi espressi dal Garante privacy con il provvedimento n. 511 del 20.12.2018, riservò l’integrale consultazione e acquisizione dei dati delle fatture elettroniche ai soli contribuenti che avessero prestato adesione ad apposito servizio di consultazione, da manifestare mediante specifica funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.
La data di messa a disposizione di tale funzionalità fu inizialmente prevista per il 3 maggio 2019, ma fu oggetto di ben due differimenti, per poi essere fissato, come periodo utile per manifestare l’adesione, il lasso di tempo tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2019.
Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto fiscale (avvenuta il 26 ottobre), sono state evidenziate criticità connesse al brevissimo lasso di tempo concesso ai contribuenti per valutare questa opzione, anche alla luce delle riforme introdotte.
È utile ricordare che l’articolo 14 D.L. 124/2019 modifica l'articolo 1 D.Lgs. 127/2015 prevedendo quanto segue: “I file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”.
Come pare evidente dalla lettura della norma, risultano del tutto irrilevanti le scelte compiute dal contribuente, (almeno sotto il profilo dell’attività di controllo) essendo sempre prevista la memorizzazione di tutti i dati contenuti nei file delle fatture elettroniche.
I dati saranno infatti, in ogni caso, conservati ed utilizzati dall’Agenzia delle entrate, nonché dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e, quindi, non soltanto per finalità strettamente fiscali, ma anche nell’ambito di interventi in settori quali, ad esempio, la spesa pubblica, il mercato dei capitali e la tutela della proprietà intellettuale.
In considerazione del provvedimento in esame, pertanto, l’Agenzia continuerà ad operare la temporanea memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e a renderli disponibili in consultazione, su richiesta, al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari delegati.
A seguito di adesione effettuata da almeno una delle parti, i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI saranno invece disponibili nell’area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.