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Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato – FSBA. Procedura provvisoria di consultazione per richiedere le prestazioni.

Siglato l’accordo interconfederale regionale per l’avvio delle consultazioni sindacali per la gestione dei periodi di sospensione/riduzione di orario per mancanza di lavoro attraverso l’intervento del Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato-FSBA

Il 27 aprile u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale che regola la procedura transitoria di consultazione per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.

L’Accordo Interconfederale vuole garantire alle imprese artigiane situate nel territorio del Veneto, che hanno esaurito la CIG in deroga per l’anno 2016, nonché gli strumenti di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, uno strumento per fare fronte al perdurare delle situazioni di crisi.

La procedura descritta dall’Accordo decorre dal 2 maggio 2016 ed ha efficacia transitoria sino alla definizione a livello nazionale di specifiche procedure per l’utilizzo di FSBA.

L’attivazione della procedura a livello regionale per la richiesta delle prestazioni di FSBA non incide sulla decorrenza della cassa integrazione in deroga per le aziende che non l’hanno ancora esaurita Come specificato dall’INPS nella circolare n. 56/2016, le aziende che rientrano del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai predetti fondi. Le aziende artigiane con procedura di CIG in deroga aperta possono continuare a fruire dell’ammortizzatore in deroga e richiedere successivamente l’intervento FSBA. Si precisa che non è possibile presentare contemporaneamente domande per il trattamento CIG in deroga e domande prestazioni garantite da FSBA.

Il fondo FSBA è destinato a tutti i lavoratori dipendenti del settore artigiano e delle imprese che applicano i contratti collettivi di lavoro artigiani, anche con meno di 6 dipendenti.

Il fondo eroga due tipologie di prestazioni:

  • Assegno ordinario per una durata di 13 settimane (pari a 65 giornate di effettivo utilizzo) nel biennio mobile : è corrisposto in presenza di accordo sindacale da cui risulti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, nei seguenti casi:
  • Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
  • Situazioni temporanee di mercato;

Nel caso di brevi sospensioni dal lavoro (non superiori a 5 giorni lavorativi consecutivi) dovute ad eventi climatici, il verbale di accordo sindacale è sostituito da una comunicazione (allegato 4 dell’A.I. 27.04.2016) dell’impresa da inviare ad EBAV entro il settimo giorno successivo a quello in cui è cessato l’evento climatico che ha dato luogo alla sospensione dei lavoratori

L’ammontare dell’assegno ordinario sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni che saranno fornite da FSBA.

  • Assegno di solidarietà per una durata di 26 settimane (pari a 130 giornate di effettivo utilizzo ad orario ridotto) nel biennio mobile: è riconosciuto, in presenza di accordo sindacale, nel caso di riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

L’ammontare dell’assegno di solidarietà sarà pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate nei limiti stabiliti dall’art.31 del D.Lgs 138/15 entro il limite di importo massimo mensile di € 971,71 (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti, calcolato secondo le indicazioni fornite da FSBA.

Le prestazioni sopra descritte sono alternative fra loro e non possono cumularsi nel biennio mobile. Allo stato attuale quindi è possibile richiedere una sola tipologia di assegno nel biennio mobile.

 

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE E RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI

L’azienda che ravvisi la necessità di operare una sospensione/riduzione di orario, prima di accedere alle prestazioni FSBA, dovrà aver preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale, ivi compresa la fruizione delle ferie residue. Per ferie residue si intendono quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni. Sono da escludersi le ferie programmate che coincidono, a mero titolo esemplificativo, con le chiusure aziendali.

Le ferie maturate nell’anno di riferimento sono da considerarsi già programmate per le chiusure aziendali, ivi comprese le fermate collettive.

L’avvio della procedura di consultazione avviene mediante l’invio preventivo di una comunicazione (Allegato AZ) da parte dell’azienda. La comunicazione deve essere inviata in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali ed a Confartigianato Vicenza attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc). Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato accordi di accesso alla CIG in deroga per la stessa azienda.

Una volta avviata la procedura verrà redatto un accordo sindacale sulla base dei modelli predisposti dall’Accordo Interconfederale:

  • Allegato 1 nel caso di accordo per la sospensione dell’attività lavorativa finalizzato a richiedere l’assegno ordinario;
  • Allegato 2 nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro (volta ad evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo) finalizzato a richiedere l’assegno di solidarietà.

In tale contesto Confartigianato Vicenza oltre all’attività di consulenza alle imprese in materia provvederà solamente a raccogliere le Comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse, mentre le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella fase di consulenza, per la redazione della documentazione richiesta loro da FSBA.

Nei periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro indicati nell’apposito verbale i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione oppure del contratto a termine, se in data anteriore.

Durante il periodo di sospensione/riduzione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro nel numero e per il tempo necessario, anche a singola giornata, per portare a termine eventuali commesse non programmabili o non previste.

Per i periodi di sospensione non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, a meno che non vi siano periodi lavorativi (rientro temporaneo) per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL.

 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti necessari per consentire la liquidazione ai dipendenti del sussidio FSBA da parte di EBAV, quando saranno emanate le disposizioni da parte di FSBA.

In attesa delle indicazioni e della predisposizione della modulistica da parte di FSBA, l’impresa è tenuta ad inviare apposita comunicazione ad EBAV attestante l’avvenuto perfezionamento della procedura per l’utilizzo di FSBA sulla base del modulo di cui all’allegato 3 dell’Accordo Interconfederale. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia del verbale di accordo sindacale. Nel caso di eventi meteorologici l’impresa è tenuta ad allegare alla propria comunicazione i dati meteo comunali (bollettini metereologici) rilasciati da enti abilitati alla rilevazione (es. ARPAV, Aeronautica Militare).

Non è previsto alcun anticipo delle prestazioni FSBA da parte dell’impresa.

Si ricorda infine che il D. Lgs. 148/2015 prevede l’onere in capo alle aziende di versare all’INPS la contribuzione correlata relativa alle prestazioni erogate da FSBA. Le aziende potranno rivalersi sul Fondo per l’ottenimento di quanto versato.

Al riguardo sono in corso approfondimenti con i competenti uffici ministeriali e dell’INPS per chiarire la portata dell’obbligo sopra descritto. Dalle prime indicazioni filtrate, allo stato attuale, le aziende non potrebbero operare il versamento dal momento che mancano degli atti normativi (Decreto Ministeriale, Convenzione INPS –FSBA, Circolari operative INPS) di attuazione della previsione legislativa.

Non appena il quadro sarà definito verranno fornite tutte le informazioni necessarie sull’argomento.

 

In allegato il testo dell’Accordo Interconfederale del 27 aprile 2016 e la Comunicazione di avvio procedura FSBA (Allegato AZ).

I file contenti gli allegati dell’accordo sono pubblicati con separata notizia su www.informaimpresa.it

Sezione Contrattuale-Lavoro/Contrattazione regionale.

  • Data inserimento: 10.05.16