FSBA: Accordo Interconfederale Regionale 4 marzo 2022.
Il 4 marzo u.s. Confartigianato Veneto, le altre associazioni datoriali regionali e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato il nuovo Accordo Interconfederale sulla procedura di informazione e consultazione sindacale per la richiesta delle prestazioni di FSBA per il territorio del Veneto.
La procedura, in vigore dal 7 marzo 2022, è utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, così come da ultimo previsto dalla legge n. 234/2021, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo durante i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’avvio della procedura di consultazione sindacale avviene mediante l’invio preventivo del modello FSBA 2022 (allegato 1 A.I. 4.3.2022) da parte dell’azienda. L’informativa deve essere inviata in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali e ad una della Associazioni artigiane provinciali attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (pec, fax, raccomandata a mano etc.) a dimostrazione dell’avvenuto recapito a tutte e tre le OO.SS. e all’A.A. scelta. Nella comunicazione si dovrà specificare la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente stipulato, in precedenza, accordi di accesso agli ammortizzatori sociali per la stessa azienda.
A conclusione della procedura verrà stipulato un verbale di accordo sindacale sulla base dell’allegato 2 dell’Accordo Interconfederale.
Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA, l’intera procedura di consultazione sindacale, compresa la sottoscrizione del verbale di accordo, dovrà essere esperita preventivamente rispetto all’inizio del periodo di sospensione.
In base alla Delibera FSBA 28.2.2022, l’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata massima di 4 settimane. Anche il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicato nell’informativa sindacale alle OO.SS. e all’Associazione artigiani dovrà coincidere con il periodo indicato nel verbale. In questa prima fase e ino a diverse indicazioni dal Fondo, non è possibile effettuare la procedura di consultazione per periodi superiori alle 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere nuovamente esperita l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale di accordo, nel rispetto della durata massima della prestazione FSBA, attualmente fissata in 13 settimane, di effettivo utilizzo, nel biennio mobile.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento FSBA l’accesso alla prestazione del Fondo, è condizionato dal preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di gestione dell’orario previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale (ROL, flessibilità, banca ore etc.), ivi compresa la fruizione di ferie/permessi residui dell’anno precedente.
Per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intercorrenti dal 1° gennaio 2022 al 6 marzo 2022 le imprese dovranno esperire la procedura sopra descritta entro il 30 marzo 2022 con valenza retroattiva dal 1° gennaio 2022, rispettando il limite delle 4 settimane per informativa/accordo sindacale. In altre parole, non è possibile coprire con una sola informativa e con un solo verbale l’intero periodo dal 1° gennaio al 6 marzo (o oltre).
Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi climatici
Nel caso di fermata produttiva legata ad eventi climatici dovrà essere inviata alle OO.SS. e ad almeno una delle associazioni artigiane provinciali l’informativa di cui all’allegato 3 dell’Accordo interconfederale, la quale dovrà essere allegata alla domanda nel portale FSBA di prestazione unitamente alla dichiarazione dell’autorità competente attestante l’evento meteo. Tale informativa sarà allegata anche al modello D06.
Lavoratori a domicilio e lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e superiore a 30 giorni
La procedura di consultazione sindacale potrà essere attivata anche in relazione ai lavoratori a domicilio e ai dipendenti che non hanno maturato i requisiti soggettivi di anzianità previsti dal regolamento FSBA al momento della presentazione della domanda, fermo restando che la prestazione decorrerà solo dal raggiungimento del requisito dell’anzianità richiesta di 90 giorni.
Nelle more dell’adeguamento del Regolamento di FSBA alle novità di legge concernenti l’estensione della tutela dal 1.1.2022 ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori con anzianità aziendale superiore a 30 giorni, le Parti sociali valuteranno di confermare e di estendere anche ai dipendenti con anzianità fra 30 e 90 giorni, in via transitoria e temporanea fino all’effettivo recepimento delle novità di legge da parte del Fondo, la prestazione D06d di cui all’accordo regionale 25.6.2018 al fine di garantire un sostegno ai predetti lavoratori sospesi dal lavoro da parte della bilateralità artigiana veneta.
Adempimenti a carico dell’impresa
Una volta conclusa la procedura di consultazione sindacale, l’azienda provvederà direttamente o per il tramite dello Studio/servizio associativo ad inviare, entro e non oltre 30 giorni dalla data di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro indicata nel verbale di accordo sindacale, la domanda di prestazione a FSBA attraverso la piattaforma informatica.
L’azienda è tenuta ad inviare la rendicontazione delle assenze entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello interessato dalla sospensione. In assenza di tale documentazione il pagamento della prestazione non potrà avvenire.
Al termine del periodo di sospensione l’azienda dovrà procedere alla ripresa produttiva in mancanza della quale dovrà restituire le prestazioni erogate da FSBA al lavoratore. In pratica, in caso di cessazione dell’attività produttiva immediatamente successiva alla fruizione delle prestazioni FSBA, l’azienda sarà obbligata a restituire le prestazioni erogate dal Fondo ai lavoratori.
Al termine di ogni periodo di sospensione l’azienda deve produrre tramite la piattaforma online la Dichiarazione di ripresa attività produttiva, scaricabile dal sito del Fondo.
In presenza di periodi di sospensione continuativi la dichiarazione dovrà essere inviata al termine dell’ultimo periodo di sospensione.
Adempimenti a carico del lavoratore
Una volta sottoscritto il verbale di accordo sindacale il lavoratore è tenuto a presentare ad EBAV il modello D06-FSBA debitamente compilato.
Con tale modello il lavoratore comunica ad EBAV i dati anagrafici e l’IBAN su cui accreditare le somme relative alle prestazioni FSBA. Il modello deve essere compilato e presentato dal lavoratore agli sportelli EBAV delle organizzazioni sindacali della provincia di Vicenza. La domanda D06-FSBA può essere presentata esclusivamente a fronte dell’accordo sindacale (o allegato 3 in caso di fermata per eventi meteo) da cui risulti il nominativo del lavoratore. Il lavoratore quindi deve produrre una copia del verbale di accordo sindacale.
L’assolvimento di tale adempimento da parte del lavoratore è condizione indispensabile per l’erogazione dei trattamenti FSBA.
Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione sindacale
Confartigianato Vicenza, oltre all’attività di consulenza alle imprese in ordine al trattamento erogato da FSBA, provvederà a raccogliere le comunicazioni di avvio di procedura inviate dalle stesse. La sottoscrizione dei verbali di accordo avverrà, a richiesta, solo per le imprese associate.
Le Organizzazioni sindacali assisteranno i lavoratori nella fase di consultazione sindacale e nella consulenza e per la redazione della documentazione richiesta loro per accedere alle prestazioni FSBA (mod. D06)
Di seguito si allegano:
- Accordo Interconfederale 4 marzo 2022
- Informativa consultazione sindacale (Allegato 1 - Mod. FSBA 2022)
- Fac-simile verbale accordo sindacale (Allegato 2)
I modelli compilabili di tutti gli allegati dell’Accordo Interconfederale saranno caricati nei prossimi giorni sulla pagina dedicata alle notizie su FSBA nella homepage del sito di Confartigianato Imprese Vicenza.