FSBA: Convenzione ABI per l’anticipazione delle prestazioni di sostegno al reddito erogate dal Fondo.
Il 30 marzo 2020 è stata sottoscritta fra ABI, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali CGIL, Cisl e UIL la Convenzione in tema di anticipazione sociale ai lavoratori dei trattamenti di integrazione al reddito previsti dal Decreto “Cura Italia” (artt. da 19 a 22 del D.L. n. 18/2020).
Il documento regola la procedura che consente alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale per l'emergenza Covid 19 ai lavoratori nei casi in cui è previsto il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS o dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Per quanto riguarda il Fondo di solidarietà dell’artigianato FSBA, il 7 aprile scorso il Fondo ha siglato con ABI il documento integrativo (Addendum) alla Convenzione che estende l’anticipazione sociale anche nei confronti dell’Assegno ordinario FSBA Covid-19 per le sospensioni del rapporto di lavoro a zero ore.
In base all’Addendum, i dipendenti delle imprese artigiane sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza coronavirus possono ricevere dalle banche l’anticipazione del trattamento di sostegno al reddito.
In pratica, i dipendenti per i quali il datore di lavoro ha presentato una richiesta di sostegno al reddito a FSBA, possono ottenere, tramite apertura di un credito presso banca a cui il Fondo verserà l’assegno ordinario, un’anticipazione pari a 1.400 euro – calcolata per una sospensione a zero ore di 9 settimane – fino all’erogazione dell’assegno.
Ricordiamo che il Fondo prevede la sola modalità del pagamento diretto della prestazione ai lavoratori. Non è quindi contemplata l’anticipazione conto ditta.