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FSBA: estensione durata prestazione anno 2022 e utilizzo causale per eventi climatici.

Chiarimenti in ordine alla gestione della prestazione dell’Assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà delle imprese artigiane.

Il 1° agosto u.s. FSBA ha rilasciato un importante aggiornamento delle procedure di gestione della prestazione dell’assegno per l’anno 2022 con il quale ha fornito dei chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni del proprio Regolamento del 30 aprile 2019.

 

  1. Durata prestazione Assegno Ordinario: viene esteso, per il biennio mobile decorrente dal 1° gennaio 2022, il numero massimo di settimane di integrazione salariale richiedibili dalle imprese che passa da 13 a 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 120 su 6 giorni/settimana e a 140 su 7 giorni/ settimana. Tali periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 01/01/2022. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.

Restano confermate:

  • la procedura di consultazione sindacale secondo l’Accordo interconfederale veneto 4 marzo 2022(consultabile al seguente link: https://www.confartigianatovicenza.it/fsba-anno-2022/ da cui è possibile scaricare anche la modulistica per l’attivazione della procedura e il verbale di accordo sindacale);
  • la gestione su base mensile della prestazione. Ciò significa che la procedura di consultazione sindacale, ovvero l’invio dell’informativa alle OO.SS. deve avvenire preventivamente rispetto al mese di inizio del periodo di sospensione. L’accordo sindacale può essere sottoscritto per una durata mensile, cioè pari ai giorni di calendario del mese di riferimento (es. 01.09.2022 – 30.09.2022, 01.10.2022 – 31.10.2022 etc.). Anche il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa indicato nell’informativa sindacale alle OO.SS. dovrà coincidere con il periodo indicato nel verbale. Il Fondo conferma che non è possibile effettuare la procedura di consultazione per periodi superiori al singolo mese di riferimento, al termine del quale, permanendo le necessità che ne hanno giustificato la richiesta, dovrà essere nuovamente esperita l’intera procedura e sottoscritto un nuovo verbale di accordo, nel rispetto della durata massima della prestazione FSBA, 20 settimane nel biennio mobile.

 

  1. Causale di utilizzo Assegno ordinario per “eventi climatici”: FSBA, richiamando la circolare INPS n. 139/2016 e il messaggio Hermes INPS n. 1856/2017, chiarisce che la causale “EVENTI CLIMATICI” è invocabile dall’azienda anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ossia superiori ai 35° centigradi. Tuttavia, specifica ancora il Fondo, anche temperature inferiori al predetto valore possono essere considerate idonee ai fini del riconoscimento dell’integrazione salariale, atteso che la valutazione sull’integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle “percepite”, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto. Infine, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, FSBA riconosce la prestazione di integrazione salariale ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
  • Data inserimento: 30.08.22