FSBA: per erogare le prestazioni occorre il decreto ministeriale attuativo dell’art. 27 D. Lgs. 148/2015.
Facendo seguito alla notizia n. 2665 del 10 maggio 2016 si forniscono dei chiarimenti in ordine alla tempistica per l’erogazione delle prestazioni da parte del Fondo FSBA.
L’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015, il quale ha adeguato le fonti istitutive di FSBA alle norme contenute nell’art. 27 del D. Lgs. 148/2015, ha previsto l’operatività del fondo a partire dal 1° luglio 2016.
A livello regionale è stato siglato il 27 aprile u.s. l’Accordo interconfederale che ha disciplinato una procedura di consultazione sindacale diretta alla redazione dei verbali di accordo per la richiesta delle prestazioni FSBA. Tale procedura è stata introdotta per fornire un sostegno alle aziende in perdurante stato di crisi e che hanno esaurito la CIG in deroga per l’anno 2016, con la conseguenza che i lavoratori sarebbero privi di ammortizzatori sociali.
Si precisa che la previsione di tale procedura di consultazione non equivale a rendere operativo il fondo in ordine all’erogazione delle prestazioni. Non è possibile quindi presentare domande di prestazioni ad EBAV (che agisce per conto di FSBA in Veneto) in quanto mancano le direttive operative che devono essere fornite da FSBA per tutto il territorio nazionale.
In seguito dell’Accordo Interconfederale sopra citato sono stati siglati degli accordi di sospensione preliminari alla richiesta di prestazioni al Fondo per quelle aziende che hanno esaurito le 13 settimane di CIG in deroga.
A fronte di tali accordi, è stato posto al Ministero del Lavoro un quesito concernente la possibilità per FSBA di erogare le prestazioni in assenza del Decreto interministeriale di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015. Il Ministero, con la nota n. 40 del 18 maggio 2016, ha chiarito che il Fondo non può erogare prestazioni prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale, in quanto contiene disposizioni che regolamentano aspetti legati all’operatività del fondo medesimo, in assenza delle quali non è possibile avviare l’erogazione delle prestazioni ai lavoratori beneficiari.
Pertanto, per accedere alle prestazioni del Fondo e di conseguenza per operare il versamento della contribuzione correlata è necessario attendere il perfezionamento di tale iter amministrativo e dell’emanazione delle direttive da parte del Fondo medesimo. Ad oggi, non è certo se il Fondo potrà essere operativo a partire dal 1° luglio 2016.
Infine, si ricorda nuovamente che la procedura di consultazione sindacale regionale per i verbali di richiesta delle prestazioni FSBA non incide sulla decorrenza della cassa integrazione in deroga per le aziende che non l’hanno ancora esaurita. Come specificato dall’INPS nella circolare n. 56/2016, le aziende che rientrano del campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga o alle prestazioni previste dai predetti fondi. Le aziende artigiane con procedura di CIG in deroga aperta possono continuare a fruire dell’ammortizzatore in deroga e richiedere successivamente l’intervento FSBA.