Gas Fluorurati: attuazione Regolamento CE
Nella Gazzetta Ufficiale numero 93 del 20/04/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati e operatori delle apparecchiature.
I GAS FLUORURATI
I gas fluorurati sono gas che non esistono in natura ma sono stati sviluppati a fini industriali; contribuiscono all’1,5% delle emissioni dei paesi industrializzati (dato UE) e sono particolarmente dannosi perché possono rimanere nell’atmosfera per migliaia di anni contribuendo all’incremento dell’effetto serra.
Il Regolamento riguarda dunque le attività con impiego di alcuni gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, ed in particolare:
- gli idrofluorocarburi (HFC) utilizzati a fini di raffreddamento e refrigerazione, inclusa l’aria condizionata;
- i perfluorocarburi (PFC), emessi durante la manifattura dell’alluminio ed utilizzati nell’industria elettronica;
- l’esafluoro di zolfo (SF6), utilizzato anch’essi nell’industria elettronica
OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO
Il D.P.R. n. 43/2012 prevede l’istituzione di un Registro telematico la cui gestione sarà affidata alle Camere di Commercio.
L’istituzione di questo registro alla data del 25/09/2012 non è ancora avvenuta: provvederemo a darne informazione quando diverrà effettivo.
Al registro si dovranno iscrivere i soggetti interessati entro 60 giorni dalla sua istituzione, provvedendo al versamento dei relativi diritti di segreteria.
L’iter da seguire per la certificazione sarà il seguente:
Creazione registro e relative modalità per l’iscrizione |
à |
Entro i 60 giorni successivi iscrizione al registro versamento diritti segreteria |
à |
Frequentazione del corso (con relativo esame teorico e pratico solo per alcune tipologie di attività) |
à |
Rilascio dei relativi certificati e attestati da parte dei relativi organismi accreditati |
L’iscrizione dovrà essere effettuata presso la locale Camera di Commercio, unicamente in via telematica.
SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati sono stati divisi in due categorie, persone e imprese.
Persone
Sono i seguenti soggetti:
a) persone che svolgono una o piu’ delle seguenti attivita’ su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
b) persone che svolgono una o piu' delle seguenti attivita' su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
3) installazione;
4) manutenzione o riparazione;
c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE
Imprese
Sono quei soggetti che effettuano:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.
A decorrere dalla data di istituzione del Registro tutte le attività sopra riportate non potranno essere svolte da imprese e lavoratori che non risultino iscritti nel Registro medesimo.
Uniche eccezioni sono comprese nelle deroghe transitorie e nelle esenzioni, meglio specificate in seguito.
OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE
Le certificazioni e le attestazioni per il corretto svolgimento delle attività sopra richiamate, verranno rilasciate da appositi organismi di controllo ed in particolare:
a) organismo di certificazione
le persone citate alle lettere a), b), c), e d) devono essere in possesso dell’adeguato certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico. Il certificato ha una durata di 10 anni e verrà rinnovato a seguito presentazione di una domanda dell’interessato.
b) organismo di attestazione
le persone richiamate alla lettera e) - persone che svolgono attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motori - devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione, a seguito del completamento di un corso di formazione.
L’attestazione verrà rilasciata entro 5 giorni dal completamento del corso.
Ad esclusione delle attività di recupero, viene comunque previsto un regime transitorio, basato sul rilascio di certificati “provvisori”.
In particolare:
Persone: rilascio certificato provvisorio entro 30 giorni dalla domanda, previa dimostrazione del possesso di esperienza specifica, minimo biennale, acquisita prima del 5 maggio 2012;
Imprese: rilascio certificato provvisorio entro 30 giorni dalla domanda, previa dimostrazione dell’utilizzo di manodopera in possesso di certificati provvisori (o definitivi).
DEROGHE TRANSITORIE
Sono previste dal DPR alcune deroghe transitorie.
Non vi sarà nessun obbligo di certificazione per:
- DUE ANNI per le persone che svolgono attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l’attività pertinente, purché l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività
- UN ANNO per le persone che svolgono attività su impianti antincendio nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle capacità pratiche necessarie a superare l’esame, purchè l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di personale certificato.
Entrambe le deroghe vanno richieste alla Camera di Commercio con una dichiarazione sostitutiva che attesti che il richiedente ha i requisiti per chiedere la deroga.
ESENZIONI
Sono previste esenzioni dall’obbligo di certificazione delle persone, per le seguenti mansioni:
1) Brasatori o Saldatori di parti di sistema o di apparecchiatura che rientra fra le attività seguenti, purché vi sia un soggetto certificato che supervisiona ed in possesso di un certificato che contempla l’attività pertinente:
- controllo perdite di gas fluorurati da apparecchi di almeno 3 kg (o almeno 6 kg se sigillati ermeticamente)
- installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi con gas fluorurati
- recupero gas fluorurati
2) addetti al recupero di gas fluorurati ad effetto serra (in quantità < 3kg), purché assunti dall’impresa che detiene l’autorizzazione dell’impianto contenente il gas serra e muniti di attestato di competenza, rilasciato a seguito di corso di formazione (rif. cat. III di cui al Reg. CE n. 303/2008).
In ambedue i casi precedentemente illustrati è obbligatorio, per il soggetto richiedente, predisporre una dichiarazione alla CCIAA locale attestante possesso del requisito di esenzione.
OBBLIGHI DEGLI OPERATORI
Gli operatori delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e antincendio dovranno tenere il:
- registro dell’apparecchiatura (Regolamento CE 1516/2007)
- registro del sistema (Regolamento CE 1497/2007)
ed entro il 31 maggio di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto) dovranno comunicare al Ministero dell’Ambiente la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati dell’anno precedente come riportato sul Registro di Impianto.
Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra, comunicano le informazioni secondo quanto indicato art. 6 paragrafo 1 del Reg. CE 842/2006.
ULTERIORI PRECISAZIONI
1) L’iscrizione nel Registro prevede il pagamento dei diritti di segreteria, secondo le indicazioni riportate nella tabella allegata;
2) l’istituzione del registro e tutta la relativa modulistica, verranno pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente previo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori eventuali informazioni chiamare il settore Ambiente dell’Area Tecnica di Confartigianato Vicenza.