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Approvo

Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che nelle attività di riparazione controllo delle perdite non si avvale di persone in possesso del pertinente certificato

Solo le persone che sono iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate e hanno superato l’apposito esame possono effettuare le attività di riparazione delle perdite dei gas fluorurati

Obbligo e sanzione applicata

L’operatore che nelle attività di riparazione delle perdite di gas fluorurati delle applicazioni fisse sotto riportate, non si avvale di persone in possesso dello specifico certificato previsto dall’articolo 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 27/01/2013, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

 

Le applicazioni in questione riguardano gli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I del Regolamento CE n. 842/2006.

 

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso).

Riparazione delle perdite – procedure che devono essere assicurate

Premesso che l'operatore deve assicurare che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività, devono sempre essere effettuate le operazioni di seguito riportate e stabilite dall’articolo 8 del Regolamento (CE) n. 1516/2007 e dall’articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1497/2007:

- prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante;

- l'operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta;

- prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema.

- la causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi.

Obbligo di iscrizione e certificazione delle persone

Le persone che svolgono le attività di sotto riportate, devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

Le seguenti persone per svolgere le attività sotto riportate devono iscriversi al Registro nazionale delle persone delle imprese certificate:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono.

 

In allegato sono riportati i Regolamenti (CE)  n. 1497/2007 e n. 1516/2007

 

 

 

Normativa riferita alla sanzione

 

Regolamento (CE) n. 1497/2007  - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite nei sistemi fissi in funzione e temporaneamente fuori servizio composti di uno o più contenitori interconnessi, ivi comprese parti associate, installati in risposta ad un rischio di incendio specifico in uno spazio definito, di seguito «sistemi di protezione antincendio».

Il presente regolamento si applica ai sistemi di protezione antincendio contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

 

Regolamento (CE) n. 1497/2007  - Requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati

Articolo 5 - Riparazione delle perdite

1. L'operatore assicura che la riparazione o la sostituzione vengano eseguite da personale certificato ad effettuare tali specifiche attività.

2. L'operatore assicura che prima della ricarica venga effettuata una prova di tenuta.

 

Regolamento (CE) n. 1516/2007  - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Articolo 1 – Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento (Ce) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di gas fluorurati ad effetto serra.

 

Regolamento (CE) n. 1516/2007  - Requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra

Articolo 8 - Riparazione delle perdite

1. L'operatore assicura che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività.

Prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante.

2. L'operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta.

Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati ad effetto serra vengono, se necessario, recuperati da tutto il sistema.

3. La causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 8 – Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/Ce.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L'iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all'articolo 9.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 9 – Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (Ce) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

3. Le persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (Ce) n. 307/2008. L'attestazione va rilasciata entro 5 giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest'ultimo su domanda dell'interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'allegato B.2.1, che forma parte integrante del presente decreto.

Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui all'articolo 10, comma 2.

6. L'obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento (Ce) n. 303/2008;

b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 304/2008.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 10 – Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonché, ove applicabile, la categoria di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008, e la data di scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il certificato di cui all'articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente possiede un'esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile, la categoria di certificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 303/2008 per la quale l'esperienza professionale è posseduta.

4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una domanda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. Tale domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1 o di un certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all'articolo 13, comma 3, lettera b), le informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 11 – Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 4.3, lettera a), del regolamento (Ce) n. 303/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

2. Ai sensi dell'articolo 4.2 del regolamento (Ce) n. 304/2008, dell'articolo 3.2 del regolamento (Ce) n. 305/2008 e dell'articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 306/2008, l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell'ambito di un apprendistato finalizzato all'acquisizione delle capacità pratiche in vista dell'esame di cui all'articolo 9, comma 1, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell'articolo 2.2 del regolamento (Ce) n. 307/2008, l'obbligo di attestazione di cui all'articolo 9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l'attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di formazione che contempla l'attività pertinente, purché l'attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7.

L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente deroga temporanea.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo - Esenzioni

1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all'articolo 9, comma 1:

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nell'ambito di una delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o approvato in base all'allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l'attività pertinente;

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg, negli impianti autorizzati in conformità all'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia in possesso di un attestato di competenza rilasciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato nell'allegato al regolamento (Ce) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 7. L'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 13 – Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.

4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 14 - Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la persona è domiciliata o l'impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (Ce) n. 307/2008, trasmettono copia dell'attestato allegando ad esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l'impresa ha il proprio domicilio o esercita prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.

  • Data inserimento: 06.05.13
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 1035