Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Gas fluorurati: sanzioni per l’operatore che non effettua la dichiarazione annuale entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2013

Le sanzioni sono applicate anche nel caso di trasmissione di informazioni incomplete, inesatte o non conformi alle disposizioni di legge

Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell’Ambiente per il tramite dell’Ispra una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità delle emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

 

I gas fluorurati oggetto della dichiarazione sono quelli di cui all’Allegato I del Regolamento Comunitario 17/05/2006, n. 842

 

Obblighi e sanzioni applicate

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera entro il 31 maggio di ogni anno, agli obblighi di trasmissione delle informazioni, mediante l’apposita dichiarazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasmette le informazioni relative alla dichiarazione annuale, in modo incompleto, inesatto o comunque non conforme alle disposizioni di legge, stabilite con l’articolo 16, comma 2 del DPR 17/01/2012, n. 43, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

 

Definizione di operatore

Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario 842/2006; è stato stabilito che il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso.

 

Normativa riferita alla sanzione

 

Dpr 27/01/2012, n. 43 – Articolo 16 – Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 842/2006 in riferimento all'anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), anche sulla base delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195

 

Regolamento 842/2006 (CE) - Articolo 6 (Relazione), paragrafo 4

….

4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.

  • Data inserimento: 23.05.13
  • Inserito in:: Sanzioni
  • Notizia n.: 1058