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Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2013.

1)Aliquote contributive e di computo

A seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’art,46 bis, comma 1 lett o g) della Legge 7 agosto 20 12, n.134, di conversione del DL n.83/2012, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2013 è elevata al 20 per cento, mentre rimane ferma al 27 per cento quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria.

Rimane confermata per gli iscritti che non siano pensionati o che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0, 72 per cento.

Pertanto le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:

SOGGETTI

 

ALIQUOTE

 

Non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

 

27,72%

(27,00 IVS + 0 ,72

aliquota aggiuntiva)

 

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

 

20,00%

 

 

 

2) Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento dell’onere totale.

Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal ti tolare del rap porto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico per i titolari di partita IVA).

Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematica, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2012( primo acconto 2013 e secondo acconto 2013).

 

3) Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72 per cento e del 20,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l’anno 2013 è pari a euro 99.034,00.

 

 

4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2013

 

 

Per il versamento dei contributi in favore dei soggetti di cui all’articolo 50, comma l, lett. cbis,

i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

 

5) Minimale per l’accredito contributivo

Per qua nto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito di cui all’articolo l, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l’anno 2013 detto minimale è pari ad euro 15.357,00.

 

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 20 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.071,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo pari ad euro 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pens ionistici).

Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non sia stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

  • Data inserimento: 28.02.13