GLI ASPETTI IVA E CONTABILI DELLO SCONTO CAUSA CORONAVIRUS
Con molta probabilità, le aziende in difficoltà finanziaria provocata dalla pandemia “coronavirus”, potranno chiedere ai propri fornitori degli sconti particolari sulla merce già acquistata e rimasta invenduta.
Si rappresenta il trattamento ai fini IVA e delle imposte dirette per le riduzioni di prezzo sui beni e sui servizi richieste dai clienti e accettate dai fornitori, in relazione alle fatture già emesse negli scorsi mesi e in pagamento in queste o nelle prossime settimane.
Causa coronavirus
Il caso riguarda la richiesta di riduzione dell’importo da pagare, correlata alla crescente difficoltà finanziaria del cliente/committente di pagare la fornitura di beni o servizi, con specifico riferimento a settori obbligatoriamente chiusi a causa delle misure di contenimento del coronavirus (per esempio, moda e turismo) con la conseguente impossibilità di vendere a clienti terzi i beni e servizi già acquistati e fatturati.
La check list operativa:
Al fine di rendere “trasparente” l’operazione, consigliamo di porre in essere i sottoelencati passaggi/adempimenti per dimostrare inequivocabilmente la veridicità dell’operazione:
- richiesta (in forma scritta anche elettronica-mail) di riduzione dell’importo da pagare rivolta dal committente/cliente al fornitore;
- stipula di accordo integrativo tra cliente e fornitore (in forma scritta anche elettronica-mail) di riduzione dell’importo da versare con le relative modalità (riduzione percentuale sul fatturato, sconto a forfait);
- emissione dal fornitore della nota di credito (imponibile e IVA in quanto si presume non sia trascorso il termine di un anno dall’operazione originaria) con la corretta dicitura (per esempio, “sconto incondizionato forfettario a seguito degli effetti economico-finanziari del coronavirus sulle fatture già emesse nel periodo dal ….. al …..” oppure sulla/e fatture n. ….. del …..”);
- invio della nota di credito elettronica tramite SdI (per i contribuenti forfettari è sufficiente la nota di accredito cartacea);
- registrazione sui libri IVA della nota di credito;
- contabilizzazione del minor ricavo nel caso di sconto oppure di sopravvenienza passiva nel caso di transazione nell’esercizio.
Rinuncia unilaterale del fornitore
In questo caso non si ritiene possibile l’emissione di una nota di variazione, ma è necessario trattare l’operazione come liberalità e quindi l’IVA indicata in fattura rimarrebbe in capo al fornitore rinunciatario.
Riduzione dell'incasso ai fini reddituali
La riduzione dell’incasso per la fornitura di beni o servizi già fatturati, correlata alle difficoltà finanziarie del debitore, genera un componente negativo di reddito che deve essere adeguatamente gestito dal punto di vista contabile e delle imposte dirette, sia per il cliente che per il fornitore.
Per realizzare tale riduzione, i contraenti (fornitore e cliente) possono scegliere fra 3 strumenti:
- sconto (generalmente incondizionato);
- transazione in base all’art. 1965 C.C.;
- riduzione unilaterale del credito da parte del fornitore.
Dal punto di vista contabile avremo i seguenti trattamenti a seconda dello strumento utilizzato:
- sconto incondizionato: rappresenta una riduzione dei ricavi dell’esercizio (voce A1);
- transazione: rappresenta un onere che non costituisce una perdita su crediti, ma una sopravvenienza passiva;
- rinuncia (o remissione) del credito: rappresenta un atto di liberalità indeducibile ai fini fiscali, salvo dimostrare le ragioni di inconsistenza patrimoniale del debitore o di inopportunità delle azioni esecutive.