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I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili - Versamento seconda rata a saldo per l’anno solare 2011 entro il 16 dicembre

Dal 1° al 16 dicembre dovranno essere effettuati i versamenti a saldo dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011.

In generale, sono tenuti al pagamento dell’ICI i soggetti titolari, su immobili (fabbricati, aree edificabili o terreni) siti in Italia:

  • del diritto di proprietà;
  • di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, enfiteusi, diritto di abitazione del coniuge superstite, ecc.);
  • del diritto di godimento derivante da un contratto di locazione finanziaria (leasing).

Con riferimento a tale ultimo caso, si rammenta che l’art. 8, comma 1, Legge n. 99/2009, modificando l’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 504/92, ha disposto che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.

Quindi, a decorrere dai contratti di leasing stipulati dal 15.8.2009, la soggettività passiva ai fini ICI passa al locatario dalla data di stipula del contratto, ancorché l’immobile sia da costruire o in corso di costruzione.

Il saldo viene determinato calcolando l’imposta dovuta per l’intero anno 2011, scomputato quanto già versato a titolo di acconto entro il 16 giugno 2011; tale acconto era stato calcolato quale 50% dell’imposta determinata sulla base delle situazione reale del 2011 (quindi considerando tanto le modificazioni della soggettività passiva, quanto le modificazioni riguardanti gli immobili), ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento al 2010. Il motivo di ciò deve essere ricercato nel fatto che, alla data di versamento dell’acconto, potrebbero non essere noti i parametri di calcolo di tutti i Comuni, pertanto è stata stabilita una determinazione, per così dire, provvisoria dell’acconto sulla base di aliquote e detrazioni dell’anno d’imposta passato, per effettuare la liquidazione definitiva in sede di saldo. Il contribuente poteva comunque scegliere di versare in unica soluzione entro la data prevista per il primo acconto, utilizzando aliquote e detrazioni deliberate per il periodo d’imposta in corso (2011).

La facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16.12 è riconosciuta alle persone fisiche residenti all’estero, con applicazione degli interessi del 3% (Circolare Ministero delle finanze 7.6.2000, n. 118/E).

Tali contribuenti possono effettuare il versamento cumulativo per tutti gli immobili posseduti in Italia (anche ubicati nel territorio di più Comuni) utilizzando a scelta:

  • bonifico bancario, domiciliato alla sede centrale della Banca di Roma;
  • vaglia internazionale ordinario o di versamento in conto corrente, intestati al Consorzio nazionale tra i Concessionari del Servizio di riscossione con sede in Roma.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

La base imponibile varia in funzione della tipologia di immobile. Prendendo a base la rendita catastale rivalutata del 5% questa deve essere moltiplicata per:

  • 100 se categoria A, B, C
  • 50 se categoria A/10
  • 34 se categoria C/1
  • 50 se categoria D con rendita

Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75. Per la base imponibile delle aree fabbricabili e sul concetto di area fabbricabile si rimanda a quanto si dirà più avanti.

Per i fabbricati sprovvisti di rendita catastale posseduti da imprese (immobili di categoria "D") e da queste distintamente contabilizzati, il valore imponibile è dato dalla somma dei costi di acquisto e di quelli incrementativi considerati separatamente per ciascun anno di formazione e moltiplicati per appositi coefficienti di adeguamento pubblicati annualmente con decreto Ministeriale.

I coefficienti da utilizzare per la determinazione dell'ICI dovuta per il 2011 sono i seguenti (DM 14.3.2011):

 

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

Anno

Coefficiente

2011

1.02

2001

1,37

1991

1,73

2010

1.04

2000

1,42

1990

1,81

2009

1.04

1999

1,44

1989

1,89

2008

1,08

1998

1,46

1988

1,97

2007

1,12

1997

1,50

1987

2,14

2006

1,15

1996

1,55

1986

2,30

2005

1,19

1995

1,59

1985

2,46

2004

1,26

1994

1,64

1984

2,63

2003

1,30

1993

1,68

1983

2,79

2002

1,34

1992

1,69

1982 e precedenti

2,96

 

Questa particolare modalità di calcolo si dovrà applicare fino alla fine dell'anno nel corso del quale viene notificata la rendita catastale oppure viene annotata la rendita presunta sulla base della procedura denominata Docfa.

In sostanza per questa tipologia di immobili la base imponibile, come precisato nella RM 9.4.98, n. 27/E, si determina considerando la rendita catastale solamente a partire dall’anno successivo a quello di attribuzione della stessa. Di conseguenza se la rendita catastale è stata attribuita nel corso del 2011, per gli immobili di categoria D il valore imponibile ai fini ICI rimane quello contabile; la rendita catastale sarà utilizzata per la determinazione dell'imposta dovuta per il 2012.

La determinazione dell’ICI con le modalità in esame interessa anche i fabbricati che costituiscono “rimanenze di magazzino”, vale a dire i c.d. “beni merceper le imprese di costruzione, nonché quelli di interesse storico e artistico ex art. 10, D.Lgs. n. 41/2004.

Le spese incrementative sostenute nel corso del 2011 non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'imposta dovuta per quest'anno.

Per gli immobili oggetto di rivalutazione (ad esempio, ai sensi delle Leggi n. 413/91 e n. 342/2000) l’importo della rivalutazione costituisce spesa incrementativa riferita all’anno di iscrizione in bilancio.

Relativamente alla rivalutazione ex DL n. 185/2008 si ritiene che la stessa abbia ai fini ICI comunque un effetto “immediato”. Infatti:

  • il comma 20 dell’art. 15, DL n. 185/2008 specifica che il riconoscimento, a decorrere dal 2013, del maggior valore attribuito all’immobile, previo versamento dell’imposta sostitutiva, ha rilevanza “ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive”;
  • ai sensi all’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 504/92 la base imponibile ICI per gli immobili in esame è determinata “secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 17 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 ...”. La citata disposizione prevede che “per le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo D possedute nell’esercizio d’impresa il valore è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili …”.
L’ESENZIONE ICI DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Si rammenta che, a decorrere dall’imposta dovuta per il 2008, il DL n. 93/2008 ha previsto l’esenzione ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e gli immobili ad essa assimilati, con esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) o A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) che risultano quindi ancora assoggettati all’imposta anche se adibiti ad abitazione principale.

I soggetti che per l’abitazione principale (in quanto accatastata come casa signorile, villa, castello o palazzo di pregio) sono tenuti al versamento dell’imposta possono comunque beneficiare della detrazione di cui all’art. 8, D.Lgs. n. 504/92 nella misura di € 103,29, eventualmente innalzata fino ad un massimo di € 258,23 dal Regolamento ICI comunale, il quale può, in alternativa, affiancare alla detrazione “base” di € 103,29 la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta.

Non è invece più applicabile l’ulteriore detrazione statale per l’abitazione principale introdotta dalla Finanziaria 2008, in quanto la stessa è stata abrogata dal citato DL n. 93/2008.

Come di consueto il versamento dell'ICI va effettuato utilizzando:

  • l'apposito bollettino di c/c/p;

-          a favore del Comune che:

§        provvede direttamente alla riscossione dell’ICI, ex art. 59, comma 1, lett. n), D.Lgs. n. 446/97;

§        si avvale dei servizi accessori al conto corrente postale;

-          a favore dell’Agente della Riscossione competente in relazione all’ubicazione del Comune, con versamento diretto o tramite conto corrente postale;

-          a favore del soggetto cui il Comune ha affidato la riscossione del tributo;

ovvero

  • il mod. F24, tenendo presente che i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare obbligatoriamente il canale telematico.

In particolare va compilata la "Sezione ICI ed altri tributi locali" ed i codici tributo da indicare sono i seguenti:

  • 3901 ICI per l’abitazione principale
  • 3903 ICI per le aree fabbricabili
  • 3902 ICI per i terreni agricoli
  • 3904 ICI per gli altri fabbricati

FABBRICATI RURALI

La normativa ICI non “inquadra” espressamente gli immobili rurali e quindi:

  • per l’individuazione degli stessi è necessario far riferimento a quanto disposto dall’art. 9, DL n. 557/93 (modificato da ultimo dall’art. 42-bis, DL n. 159/2007);
  • il trattamento ai fini ICI di tali immobili è stato oggetto di ripetute questioni riguardanti il fatto che il riconoscimento della ruralità debba o meno essere subordinato, oltre che ai requisiti di ruralità ai sensi del citato art. 9, anche all’accatastamento nella categoria A/6 o D/10.

Da ultimo, con l’art. 7, commi da 2-bis) a 2-quater), DL n. 70/2011, il Legislatore ha disposto che i soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili sono tenuti a presentare all’Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale con la quale richiedere l’attribuzione della citata categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. In base a quanto previsto dal DM 14.9.2011 e ribadito dall’Agenzia del Territorio nella Circolare 22.9.2011, n. 6, detta domanda doveva essere presentata entro il 30.9.2011 utilizzando l’apposito modello, corredata da un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti di ruralità.

Ciò porta quindi a considerare superato e “ribaltato” il precedente orientamento, con la conseguenza che per il riconoscimento della ruralità dell’immobile, che consente l’esclusione dall’assoggettamento all’ICI, oltre alla sussistenza dei requisiti di ruralità di cui al citato art. 9, DL n. 557/93, è determinante anche la categoria catastale attribuita allo stesso.

IMPORTI MINIMI DA VERSARE

Ogni singolo Comune può determinare, per ciascun tributo di propria competenza, l’importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non va effettuato ovvero il rimborso non viene erogato. In mancanza della specifica disposizione da parte del Comune soccorre la disciplina generale prevista per le Amministrazioni pubbliche dall’art. 25, Legge n. 289/2002, in base alla quale l’importo minimo (in sostanza fino a concorrenza del quale il versamento non va effettuato) non può essere inferiore a 12 euro; di conseguenza il versamento va effettuato per importi superiori a € 12.

Al fine di individuare l’importo minimo da versare è quindi necessario verificare quanto deliberato da ogni singolo Comune.

SANZIONI

I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 1,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, il contribuente può regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista per il pagamento. In tale ipotesi, va applicata la sanzione pari al 3,75% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 1,5% annuo, anche in questo caso calcolati soltanto sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

E’ prevista nuova modalità di ravvedersi entro 14 giorni pagando per ogni giorno di ritardo lo 0,2% dell’imposta non pagata.

  • Data inserimento: 07.12.11
  • Inserito in:: FISCO
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