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IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Definite dal Mise e Agenzia Entrate le modalità ed i termini di presentazione delle richieste

Il Decreto “Sostegni – Bis” (D.L. n. 73/2021 art. 1-ter) ha introdotto un’agevolazione sotto forma di riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nel settore del wedding – intrattenimento – Ho.Re.Ca (hotel – ristoranti – catering) in possesso di determinati requisiti (vedi C.T. n. 11 e 22/2022). Tali soggetti dovevano presentare apposita domanda entro il 23 giugno 2022.

Il Decreto “PNRR” (D.L. 152/2021 art. 1, comma 17-bis) ha previsto l’istituzione di un contributo a fondo perduto aggiuntivo con una dotazione finanziaria di € 10 mln destinato alle imprese già destinatarie del contributo sopracitato (ma non per tutte come vedremo in seguito). Le modalità attuative sono state rese note dal Mi.Se. con decreto 29 aprile 2022 pubblicato in G.U. il 5 luglio 2022. Con provvedimento AdE del 2.11.2022 sono state definite le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza.

La fruizione del contributo aggiuntivo è subordinata alla presentazione all’AdE di una apposita domanda da presentare esclusivamente in via telematica nel periodo dal 7.11 al 21.11.2022 e spetta nei limiti degli Aiuti di Stato “de minimis” così come previsti dal Regolamento UE n. 1407/2013.

Soggetti beneficiari e requisiti

Il già citato decreto del Mi.se, all’articolo 4, stabilisce che il contributo “aggiuntivo” in trattazione è riconosciuto alle imprese:

  • risultate ammissibili al contributo previsto dal Decreto “Sostegni – Bis” (da intendersi coloro che hanno già presentato la precedente istanza entro il 23 giugno 2022);
  • che svolgono quale attività prevalente una delle attività contraddistinte dai seguenti codici Ateco:
  • 56.10 “Ristoranti e attività di ristorazione mobile”;
  • 56.21 “Fornitura di pasti preparati (catering per eventi)”;
  • 56.30 “Bar e altri esercizi simili senza cucina”.

Come accennato in precedenza, sono ammessi al contributo aggiuntivo solo le imprese con attività prevalente previste nella tabella C del Decreto Mise 30 dicembre 2021 con l’esclusione dei codici 55.10 (hotellerie).

Determinazione del contributo

Dopo aver provveduto a ripartire le risorse sulla base dell’invio della prima istanza, l’AdE provvede ad eseguire un nuovo riparto alle imprese in possesso dei (nuovi) requisiti e a valere sulla dotazione aggiuntiva nel seguente modo:

  • 70% ripartito tra tutte le imprese che hanno presentato l’istanza di riconoscimento del C.f.p. maggiorato;
  • 20% ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 100.000;
  • 10% ripartito tra le imprese con ricavi 2019 superiori a € 300.000.

Termini e modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo

La domanda per l’ottenimento del contributo aggiuntivo deve essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo:

dal 7.11 al 21.11.2022

Per presentare l’istanza deve essere utilizzato l’apposito servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, direttamente da parte del soggetto richiedente (abilitato ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure tramite un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto Fiscale / Fatture elettroniche.

Il contributo erogato sarà pari al minore tra:

  • l’importo spettante sulla base della suindicata regola di riparto;
  • l’importo residuo di aiuti ancora fruibili che sarà determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti “de minimis” indicato nell’istanza.

Entro la data del 21.11.2022, in caso di errori ed omissioni, è possibile presentare una nuova domanda in sostituzione di quella presentata in precedenza in quanto l’ultima trasmessa sostituisce le precedenti.

Il contributo aggiuntivo sarà erogato dall’AdE mediante accredito diretto su c/c bancario o postale sul quale è stato erogato il contributo di cui al Decreto “Sostegni – Bis”.

Caratteristiche del contributo

Il contributo in esame:

  • non è tassato ai fini Irpef – Ires – Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi – componenti negativi previsti dal TUIR.

Per espressa indicazione nel DM 29.4.2022 i soggetti beneficiari del contributo aggiuntivo sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicità / trasparenza mediante:

  • indicazione in Nota integrativa; ovvero
  • pubblicazione sul proprio sito internet / portale Associazione di Categoria di appartenenza.
  • Data inserimento: 14.11.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5586