IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL D.L. “NATALE”
Di seguito le indicazioni previste dal D.L. 172 del 18 dicembre 2020 – Decreto Natale, in merito al contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione.
Contributo a Fondo Perduto – D.L. 172/2020
Il contributo è rivolto ai servizi di ristorazione che, per effetto delle chiusure obbligatorie previste per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, hanno subito un ulteriore blocco delle attività.
Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella (Allegato 1 al decreto in commento):
Cod.attività | Descrizione |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.20 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.10.41 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
56.10.42 | Ristorazione ambulante |
56.10.50 | Ristorazione su treni e navi |
56.21.00 | Catering per eventi, banqueting |
56.29.10 | Mense |
56.29.20 | Catering continuativo su base contrattuale |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
ATTENZIONE
La nuova agevolazione è riconosciuta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e che non hanno provveduto alla relativa restituzione.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo in esame:
- è riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui al citato art. 25 (con limite massimo di 150.000 euro);
- è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Ai fini contabili e fiscali, l’importo riconosciuto:
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.