Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PREVISTO DAL D.L. “NATALE”

Le indicazioni previste dal Decreto Legge

Di seguito le indicazioni previste dal D.L. 172 del 18 dicembre 2020 – Decreto Natale, in merito al contributo a fondo perduto per i servizi di ristorazione.

Contributo a Fondo Perduto – D.L. 172/2020

Il contributo è rivolto ai servizi di ristorazione che, per effetto delle chiusure obbligatorie previste per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, hanno subito un ulteriore blocco delle attività.

Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella (Allegato 1 al decreto in commento):

Cod.attività  Descrizione
56.10.11 Ristorazione con somministrazione
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione cibi da asporto
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie
56.10.41 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42 Ristorazione ambulante
56.10.50 Ristorazione su treni e navi
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
56.29.10 Mense
56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina

ATTENZIONE

La nuova agevolazione è riconosciuta esclusivamente a coloro che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" e che non hanno provveduto alla relativa restituzione.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.

Il contributo in esame:

  • è riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui al citato art. 25 (con limite massimo di 150.000 euro);
  • è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Ai fini contabili e fiscali, l’importo riconosciuto:

  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • è erogato nel rispetto del limite / condizioni previsti dalla Commissione UE nella Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
  • Data inserimento: 23.12.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4700