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IL CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Le principali particolarità dell’agevolazione

In tema di incentivi agli investimenti in beni strumentali, l’anno 2020 si contraddistingue per la coesistenza di super e iper ammortamento e del nuovo credito d’imposta. Nonostante la disciplina attuale erediti alcuni aspetti applicativi dalla pregressa (a titolo non esaustivo gli investimenti agevolabili e il meccanismo di recapture) il mutamento della natura dell’agevolazione da un meccanismo di variazione fiscale in diminuzione dalle imposte sui redditi a un credito d‘imposta comporta differenze sostanziali. 

Ambito applicativo temporale 

Il credito d’imposta trova applicazione agli investimenti in beni strumentali: 

  • effettuati dal 01.01.2020 al 31.12.2020; oppure 
  • prenotati al 31.12.2020 (con ordine accettato dal fornitore e pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene) ed effettuati entro il 30.06.2021. 

Trova invece applicazione la previgente disciplina del super e iper ammortamento al caso dei seguenti investimenti: 

  • prenotati al 31.12.2019 ed effettuati entro il 31.12.2020 (c.d. regime transitorio introdotto dal comma 196, articolo 1, L. 160/2019), termine quest’ultimo prorogato per i beni strumentali “ordinari” dall’articolo 50 D.L. 34/2020 (c.d Decreto Rilancio), allineandolo con quello dei beni 4.0;
  • gli investimenti effettuati in anni precedenti ed entrati in funzione (per l’applicazione del super ammortamento) o interconnessi (per l’applicazione dell’iper ammortamento) nel 2020

Ambito applicativo soggettivo 

Possono beneficiare del credito d’imposta investimenti in beni strumentali: 

  • gli esercenti arti e professioni, con esclusivo riferimento agli investimenti in beni strumentali “ordinari”;
  • tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le seguenti imprese: 

  • in stato di crisi e sottoposte a procedure non finalizzate alla continuazione dell’attività economica;
  • sottoposte a sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (articolo 9, comma 2, D. Lgs. 231/2001). 

Rispetto alla previgente disciplina possono dunque accedere al nuovo credito d’imposta i soggetti che determinano il reddito forfetariamente o su base catastale (imprese agricole), ma è introdotta una condizione soggettiva di fruibilità del credito

  • rispetto delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • rispetto del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito applicativo oggettivo 

Il credito d’imposta si applica agli investimenti in beni in possesso dei seguenti requisiti, in totale continuità con la previgente disciplina

  • strumentali all’attività d’impresa o di arte o professione;
  • nuovi;
  • destinati a strutture produttive ubicate in Italia;
  • acquistati a titolo di proprietà, in locazione finanziaria, costruiti internamente o acquisiti con contratto di appalto

Fra i beni strumentali agevolabili rientrano le seguenti categorie, a cui corrispondono aliquote del credito d’imposta e limiti degli investimenti agevolabili opportunamente modulati: 

  • beni materiali “ordinari”: 6% fino a 2 milioni di euro con utilizzo in 5 quote annuali costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di entrata in funzione;
  • beni materiali 4.0 inclusi nell’allegato A annesso alla 232/2016: 40% fino a 2,5 milioni di euro, 20% da 2,5 milioni di euro fino a 10 milioni di euro, con utilizzo in 5 quote costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di interconnessione;
  • beni immateriali 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) inclusi nell’allegato B annesso alla Legge 232/2016: 15% fino a 700.000 euro, con utilizzo in 3 quote costanti a partire dall’1.1 dell’anno successivo a quello di interconnessione.

Per i beni immateriali 4.0 si segnala, rispetto alla previgente disciplina dell’iper ammortamento, l’eliminazione del vincolo di subordinazione con l’acquisizione di un bene materiale 4.0

Risultano, in particolare e a titolo non esaustivo, esclusi i seguenti beni:

  • fabbricati e costruzioni;
  • veicoli e altri mezzi di trasporto dell’articolo 164 Tuir (anche strumentali);
  • beni immateriali non 4.0 (ad esempio i software relativi alla gestione di impresa in senso lato). 

Meccanismo di recapture e deroga per investimenti sostituivi 

Eredità della disciplina dell’iper ammortamento, il meccanismo di recapture si applica al credito d’imposta beni strumentali nei seguenti casi: 

  • cessione a titolo oneroso del bene agevolato oppure

 

  • delocalizzazione all’estero del bene agevolato, anche presso strutture produttive appartenenti alla stessa impresa. 

Le principali differenze rispetto alla disciplina previgente consistono nell’estensione dell’ambito applicativo del meccanismo di recupero a tutte e tre le tipologie di investimenti ammissibili, controbilanciato dalla limitazione temporale ad un periodo di osservazione che termina il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello rispettivamente di entrata in funzione dei beni “ordinari” o di interconnessione dei beni 4.0. 

Il recapture non si applica nei seguenti casi: 

  • effettuazione di investimenti sostitutivi in beni materiali 4.0 di caratteristiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta di cessione o delocalizzazione;
  • trasferimento temporaneo all’estero;
  • cessione d’azienda o di ramo d’azienda comprendente il bene agevolato.

Oneri documentali

La disciplina del credito d’imposta beni strumentali differisce dalla previgente per quanto concerne i seguenti oneri documentali a carico del beneficiario

  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati “devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194», pena la revoca del beneficio, ai sensi del comma 195 dell’articolo 1, L. 160/2019;
  • i requisiti tecnici e di interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0 devono essere attestati tramite dichiarazione sostituiva di atto notorio del legale rappresentante oppure perizia tecnica semplice (non più perizia tecnica giurata come nell’iper ammortamento) o attestato di conformità, obbligatori in caso di beni di costo di acquisizione unitario superiore a 300.000 euro (contro i 500.000 euro dell’iper ammortamento)
  • gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 devono essere comunicati al Mise a consuntivo, successivamente alla chiusura del periodo d’imposta di effettuazione; l’omessa trasmissione della comunicazione non pregiudica la spettanza del credito o il diritto alla fruizione (modalità non ancora rese note).
  • Data inserimento: 03.08.20
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4529