IL DECRETO LEGGE “AGOSTO” – Misure a sostegno e rilancio dell’economia e fiscali
Dopo più di una settimana dalla riunione del consiglio dei Ministri nella quale era stato approvato un testo “salvo intese”, è stato pubblicato il 14 agosto il DL n. 104 del 14/8/2020 in vigore dal 15 agosto u.s.
Il D.L. agosto si compone di 115 articoli suddivise in 8 sezioni. La presente pubblicazione intende fornire un primo quadro orientativo delle principali misure previste:
- al capo VI - sostegno e rilancio dell’economia
- al capo VII – misure fiscali.
FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (art. 58)
È istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 600 mln. di euro per il 2020, finalizzato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice Ateco:
- 56.10.11 (ristorazione con somministrazione)
- 56.29.10 (mense) e
- 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)
per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, valorizzando la materia prima del territorio.
Il contributo spetta a condizione che fatturato e corrispettivi medi dei mesi del periodo marzo-giugno 2020 sia inferiore a tre quarti del fatturato e corrispettivi medi del periodo marzo-giugno 2019.
Il calo del fatturato non è richiesto per le imprese che hanno iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 2019.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare una istanza secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto e d’intesa con i ministeri e le Autorità territoriali competenti.
Il contributo è erogato:
- con un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda a fronte di autocertificazione della sussistenza dei requisiti di accesso e dell’insussistenza delle condizioni ostative (Codice delle leggi antimafia), nonché della presentazione dei documenti fiscali attestanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati,
- con il saldo alla certificazione mediante presentazione della quietanza di pagamento che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
L’erogazione del beneficio viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis .
Il contributo non concorre alla formazione base imponibile IIDD e IRAP, né rileva ai fini del rapporto per la deducibilità interessi passivi e spese ed è cumulabile, in assenza di norma specifica, con il contributo a fondo perduto previsto all’art. 25 del D.L. “Rilancio.
** NOTA BENE **
Sarà un DM del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, a stabilire i criteri, i limiti e le modalità di erogazione del contributo.
PROROGA MORATORIA PER LE PMI EX ART. 56 D.L. 18/2020 “CURA ITALIA” (ART. 65)
In sintesi, viene spostata al 31 gennaio 2021 la moratoria per i debiti prevista all'origine fino al 30 settembre 2020.
La misura è stata introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. 17/3/20 n.18) a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 all’art. 56, che ha previsto la moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.
Lo scopo è evitare che un calo della domanda molto forte, anche se probabilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.
La misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del decreto legge n.18/2020. La moratoria è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
La misura in questione è stata autorizzata dalla Commissione europea nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" e si è rivelata utile alle imprese.
A fronte del protrarsi degli effetti economici della crisi sanitaria il decreto di agosto proroga automaticamente, salvo rinuncia espressa, la moratoria fino al 31 gennaio 2021, consentendo alle imprese di presentare istanza entro il 31 dicembre 2020.
PROROGA CREDITO DI IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI) (ART. 77)
La disposizione in questione:
- alla lettera a) inserisce le strutture termali tra i soggetti cui è riconosciuto il credito di imposta del 60% sui canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente.
- alla lettera b) viene modificato quanto previsto dall’art. 28 comma 5 D.L. “Rilancio” prevedendo la proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, delle agevolazioni previste (credito di imposta).
** NOTA BENE **
Le misure appena esposte sono subordinate all’autorizzazione della Commissione Europea relativamente alla disciplina sugli aiuti di Stato.
CREDITO DI IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 81)
La disposizione introduce, per l’anno 2020, un nuovo credito di imposta destinato alle imprese, lavoratori autonomi ed agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (incluse le sponsorizzazioni) nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
con ricavi, di cui all’art. 85 comma 1 lett. a) e b) Tuir, relativi al periodo di imposta 2019 e prodotti in Italia almeno pari a € 200.000 e fino ad un massimo di 15 mln di euro.
Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche oggetto della presente disposizione dovranno inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.
Sono escluse dalla presente disposizione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398/91.
Il credito di imposta è pari al 50%, soggetto alle regole europee “de minimis”, degli investimenti effettuati, di importo complessivo non inferiore a € 10.000, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Il limite massimo stanziato per la disposizione ammonta a 90 mln di euro. Nel caso di risorse insufficienti si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta “astrattamente” spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse disponibili.
** NOTA BENE **
Con un specifico D.P.C.M, in concerto con i Ministeri competenti (Sport e Finanze), verranno stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione dell’agevolazione.
ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)
La disposizione prevede la possibilità di utilizzare una ulteriore proroga con rateizzazione in termini molto più lunghi per effettuare i versamenti degli importi in scadenza negli scorsi mesi di marzo, aprile e maggio e relativi a IVA – ritenute – contributi Inps e Inail.
Le scadenze sono state prorogate:
- dal DL “Cura Italia” con scadenza stabilita al 31 maggio 2020;
- e successivamente dal DL “Rilancio” con scadenza posticipata al 16 settembre 2020.
Quindi solo i soggetti originariamente in possesso dei requisiti per la sospensione dei versamenti possono riprogrammare le scadenze relative ai versamenti “sospesi” nel seguente modo:
- il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 oppure
- mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.
- Il restante 50% potrà essere versato, sempre senza applicazione di sanzioni ed interessi, con una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
PROROGA SECONDO ACCONTO (SOGGETTI ISA) (ART. 98)
La disposizione interviene sul termine di versamento del secondo acconto 2020 delle imposte e contributi che sarebbero state in scadenza al 30 novembre 2020.
Il rinvio della scadenza del 30.11 potrà essere effettuato:
- dai contribuenti interessati (anche solo potenzialmente) dagli ISA;
- che abbiano subito un calo del fatturato/corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Per i contribuenti in possesso degli anzidetti requisiti il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto è prorogato al 30 APRILE 2021.
RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020
La disposizione prevede la possibilità di rivalutare, a soli fini contabili e civilistici, i beni materiali e immateriali (salvo quelli alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa), nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2019.
A differenza di quanto previsto da analoghe misure nel recente passato, la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene, senza che necessariamente riguardi tutti i beni ricadenti nella medesima categoria omogenea.
È prevista la facoltà di riconoscere il maggior valore anche ai fini fiscali, previa il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte dirette ed IRAP nella misura del 3%.
Il versamento di tale imposta avviene in un massimo di tre rate di pari importo con scadenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte riferite al periodo nel quale è stata effettuata la rivalutazione. Le eventuali rate successive avranno sempre la scadenza collegata al termine del versamento a saldo delle imposte riferite ai periodi di imposta successivi.
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 ed annotata nel relativo inventario e nota integrativa.
Qualora si intenda attribuire valenza anche fiscale alla rivalutazione (versamento imposta sostitutiva del 3%), a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita:
- le quote di ammortamento dei beni rivalutati;
- le spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento e trasformazione nel limite del 5%
saranno commisurate al nuovo valore dei beni.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione della plusvalenza / minusvalenza si dovrà fare riferimento al costo del bene prima della rivalutazione.
Infine, il saldo attivo della rivalutazione potrà essere affrancato in tutto o in parte con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva nella misura del 10% da versare con le stesse tempistiche previste per l’imposta sostitutiva del 3%.