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IL DECRETO LEGGE ENERGIA

Le misure previste a favore del settore dell’autotrasporto

Il settore dell’autotrasporto è uno dei settori in cui il caro energia sta incidendo fortemente sull’andamento dei costi da sostenere per l’erogazione dei servizi.

L’articolo 6 al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio nel settore del trasporto di merci su strada riconosce per l’anno 2022 due tipologie di credito di imposta. 

Acquisto AdBlue

Il primo viene concesso alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, ed è pari al 15 per cento del costo di acquisto al netto dell’Iva del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di € 250.000 per compensazioni di crediti d’imposta da quadro RU e di € 2.000.000 per compensazione di crediti nel modello F24 come modificato dalla Legge di Bilancio 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 Acquisto gas naturale liquefatto

Il secondo, al fine di promuovere la sostenibilità d’esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, riconosce per l’anno 2022 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d’imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’Iva, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di € 250.000 per compensazioni di crediti d’imposta da quadro RU e di € 2.000.000 per compensazione di crediti nel modello F24 come modificato dalla Legge di Bilancio 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;
  •  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Entrambe le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 NOTA BENE

Le modalità operative verranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Ulteriori misure per il settore dell’autotrasporto

Sempre nell’ottica di fornire ristoro al “Caro energia” per il settore dell’autotrasporto, viene incrementata di:

  • 20 milioni di euro la dotazione per le riduzioni dei pedaggi autostradali per il 2022, che si aggiungono ai 140 milioni già stanziati per la misura;
  • di 5 milioni di euro per l’anno in corso delle risorse destinate alle deduzioni forfettarie delle spese non documentate (oltre i 70 milioni già stanziati).
  • Data inserimento: 14.03.22
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 5275