IL DECRETO LEGGE ENERGIA
Una misura, questa in trattazione, che nulla ha a che fare con il decreto energia ed i maggiori oneri per le imprese che ne derivano.
In effetti, all’analisi dell’ultima Legge di Bilancio, si è subito notato che in quella sede non era stata prevista l’oramai ultradecennale proroga alla misura in trattazione. Evidentemente, visti i termini previsti nel decreto, il Decreto energia rappresenta il veicolo legislativo utile al raggiungimento dello scopo di prorogare gli effetti della norma.
L’articolo 29 del “Decreto energia” proroga la facoltà di rideterminare i valori:
- delle partecipazioni in società non quotate e
- dei terreni (sia agricoli sia edificabili)
sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
La rivalutazione è possibile per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
Come le proroghe concesse per gli anni scorsi, le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15 giugno 2022.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 15 giugno 2022.
Con la predetta disposizione, però, è stata rideterminata l’aliquota dell'imposta sostitutiva in esame che viene ora fissata al 14% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate che i terreni edificabili e con destinazione agricola.
Le date da ricordare sono quindi:
15 giugno 2022:
- termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia;
- termine ultimo per il pagamento in unica soluzione / prima rata dell’imposta sostitutiva.
15 giugno 2023:
- termine ultimo per il pagamento della seconda rata maggiorata degli interessi del 3% calcolati dal 15.6.2022.
17 giugno 2024 (il 15.6 cade di sabato):
- termine ultimo per il pagamento della terza rata maggiorata degli interessi del 3% calcolati dal 15.6.2022.
Per effettuare il pagamento a mezzo F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
- 8055 Rivalutazione partecipazioni
- 8056 Rivalutazione terreni
Quale anno di riferimento deve essere indicato: 2022.
Indicazione della rivalutazione nel modello Redditi
I dati della rivalutazione dei terreni/partecipazioni devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, rispettivamente nei quadri RM e RT. I dati della rivalutazione in trattazione dovranno essere indicati nel modello Redditi 2023 (anno 2022).
L’omessa indicazione dei dati della rivalutazione, come già chiarito da documenti di prassi, non pregiudica gli effetti della stessa, che si perfeziona con il versamento dell’intero importo o della prima rata dell’imposta sostitutiva.