LETTERE DI COMPLIANCE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023
- nell’ambito del rapporto collaborativo e trasparente tra Fisco e contribuente stabilito dalla Finanziaria 2015;
- allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo ricorrendo al ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa;
prevede l’invio di una comunicazione a coloro che hanno applicato, per il periodo di imposta 2021, il regime forfettario ed hanno omesso l’indicazione nel quadro RS del modello Redditi 2022 (righi da RS375 a RS381) degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla normativa vigente (Legge n. 190/2014 art. 1 comma 73).
La successiva tabella riporta quanto previsto dalla normativa circa la valorizzazione dei righi da RS375 a RS381:
Esercenti attività di impresa
Rigo |
Descrizione |
RS375 Mezzi di trasporto / veicoli utilizzati nell’attività |
Numero complessivo di mezzi di trasporto / veicoli posseduti / detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività al 31.12 |
RS376 Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci |
Ammontare sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa, nonché per i servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi. |
RS377 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) |
Costi sostenuti per il godimento di beni di terzi tra i quali i canoni:
NB: Vanno indicati anche i costi sostenuti per royalties. |
RS378 Spese per l’acquisto carburante per l’autotrazione |
Ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2021 per gli acquisti di carburante per autotrazione. |
Esercenti attività di lavoro autonomo
Rigo |
Descrizione |
RS381 Consumi |
Spese sostenute nel 2021 per:
|
Contenuto della comunicazione e modalità di invio
La comunicazione in esame contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno di imposta;
- data e numero di protocollo telematico del modello Redditi 2022 PF relativo al periodo di imposta 2021.
Le comunicazioni sono inviate al domicilio digitale del contribuente (casella PEC) oppure, in assenza di domicilio digitale, tramite posta ordinaria.
In ogni caso, la comunicazione inviata è presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia Entrate nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Nella comunicazione si invita il contribuente a:
- non tenere conto della comunicazione nel caso in cui ritenga di non essere tenuto a riportare i dati;
- eventualmente tenerne conto anche per la corretta compilazione del quadro RS del modello Redditi 2023 PF relativo al periodo di imposta 2022.
Il provvedimento precisa che il contribuente, anche tramite un intermediario abilitato, può richiedere all’Agenzia informazioni ovvero comunicare eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia utilizzando le modalità comunicative indicate nella comunicazione.
Come sempre accade per le comunicazioni di “compliance”, i dati e le informazioni contenute nelle stesse sono messe a disposizioni della Guardia di Finanza.
Come regolarizzare le violazioni commesse
Il contribuente che ha omesso di compilare la sezione può regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso. A tal fine dovrà procedere con la presentazione del Modello redditi 2022 PF integrativo (con la sezione del quadro RS compilata) versando contestualmente la sanzione ridotta di € 31,25 (250 ridotta a 1/8) a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 8911.