IL DECRETO “SOSTEGNI”
Nella giornata di venerdì 19 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso “Decreto Sostegni”. Il contributo a fondo perduto rappresenta il principale intervento approvato come sostegno alle imprese.
Contributo a fondo perduto
Viene stabilito che, ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività:
- risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto legge “Sostegni”;
- risulti attivata dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Il contributo spetta a condizione che:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Per il calcolo dei predetti importi da confrontare si deve far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni (consegna dei beni) o delle prestazioni di servizi (data di pagamento delle prestazioni o data fattura se antecedente).
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così stabilita:
- 60% se i ricavi e compensi 2019 non sono superiori a 100.000 euro,
- 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
- 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 mln di €,
- 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
- 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.
È comunque riconosciuto a tutti i soggetti (compresi quelli che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2020) l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro.
Il contributo ricevuto dagli aventi diritto:
- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109 comma 5 (altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi).
Oltre alla modalità di accredito diretto sul conto corrente, il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta da utilizzarsi esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).