IL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE DEL 16 MARZO
Dopo i comunicati stampa ed i comunicati dell’Agenzia delle Entrate, nella giornata del 16 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’atteso Decreto “Cura Italia”.
Al C.d.M. è seguita la conferenza stampa del Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che ha chiarito ed affermato che le norme approvate riguardano le misure urgenti per il mese di marzo.
Il Decreto approvato rappresenta soltanto la prima risposta sul piano economico e finanziario alle difficoltà che stanno vivendo le aziende e ne seguirà un altro nel mese di aprile.
Di seguito illustriamo sinteticamente le misure approvate con particolare riferimento al differimento dei versamenti e degli adempimenti fiscali.
Sospensione dei versamenti scadenti il 16 marzo
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo sono rinviati:
- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro,
- al 31 maggio per tutti gli altri contribuenti (vedi sotto).
Soggetti con ricavi non superiori a € 2 milioni
Per tali soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione (esclusa quindi la tassa libri sociali) che scadono nel periodo tra l’8 marzo e il 31 marzo relativi all’Iva (annuale e mensile).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
- mediante rateazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Per quanto eventualmente già versato, non sono previsti rimborsi.
Sospensioni adempimenti tributari
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio:
- diversi dai versamenti;
- diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali.
E’ pertanto rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Ulteriori chiarimenti ed approfondimenti saranno forniti alla pubblicazione del decreto legge.