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Il D.L. n. 16 del 2012, in vigore dal 2/3/2012, introduce nuove regole in materia di compensazioni del credito IVA

Fino al 31 marzo 2012 possono essere effettuate le compensazioni dei crediti IVA secondo le vecchie regole. Dal 1° aprile 2012 occorrerà osservare il nuovo limite.

L'articolo 8, commi da 18 a 20, del D.L. n. 16 del 2012 introduce modifiche al sistema delle compensazioni dei crediti IVA riducendo da 10.000 a 5.000 euro il limite entro il quale è possibile compensare i crediti annuali o trimestrali IVA senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia.

Il comma 20, del citato articolo, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia possono essere disciplinati i termini e le modalità attuative.

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 13 marzo 2012, rende noto che si applicano alle compensazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2012 le nuove regole sull'utilizzo dei crediti Iva, introdotte dall'articolo 8, commi 18 e 19, del Dl n. 16/2012, che ha ridotto il limite, da 10.000 a 5.000 euro, per la compensazione "libera" dei crediti di imposta IVA annuale o relativi a periodi inferiori all'anno.

A prevederlo è un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in fase di emanazione, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 20, del Decreto semplificazioni.

Fino al 31 marzo 2012, pertanto, l'Agenzia delle entrate conferma che i contribuenti potranno continuare a compensare il credito Iva, fino al limite di 10 mila euro annui, secondo le modalità precedentemente in vigore.

Dal 1° aprile 2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5 mila euro potrà essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o dell'istanza, da cui il credito emerge e utilizzando unicamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Questa regola, come riporta il Comunicato stampa, vale sia per la compensazione del credito annuale sia per quello relativo a periodi inferiori all'anno.

Il comunicato stampa si conclude con un esempio che si riporta per chiarire meglio le indicazioni fornite: se nell'anno d'imposta 2011 il contribuente ha maturato un credito annuale di 6 mila euro, presentando la relativa dichiarazione annuale entro il 31 marzo 2012, lo stesso potrà utilizzare per intero il credito Iva a partire dal successivo 16 aprile 2012.

  • Data inserimento: 22.03.12
  • Inserito in:: IVA
  • Notizia n.: 343