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Il fermo amministrativo

Cose utili da conoscere

Il fermo amministrativo in ambito tributario, disciplinato dall’articolo 86 del DPR 602/73, è posto in essere dal concessionario della riscossione a seguito del mancato pagamento di tributi dovuti dal contribuente nei confronti delle pubbliche amministrazioni quali ad esempio:

  • Regioni
  • Provincie
  • Comuni
  • Inps
  • Agenzia delle Entrate

In linea generale oggetto del fermo amministrativo sono i beni mobili registrati (ad esempio veicoli, natanti).

Decorsi 60 giorni dalla notifica di una cartella di pagamento, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore (o dei coobbligati) iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate e alla regione di residenza del debitore o dei coobbligati.

In altri termini il concessionario procede con l’iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) del fermo di autoveicoli e/o motoveicoli intestati al debitore, impedendogli di:

  • circolare con il veicolo sottoposto a fermo;
  • demolirlo;
  • radiare dal PRA il veicolo.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata quindi dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Il debitore per veder cancellato il fermo dovrà pagare “il debito” ricorrendo se ne è il caso anche alla rateizzazione degli importi.

Saldato il debito, il contribuente presenterà all’ufficio del PRA oltre al certificato di proprietà, il provvedimento di revoca del fermo in originale rilasciato dal concessionario della riscossione dal quale risulteranno:

  • i dati del mezzo;
  • i dati del debitore;
  • l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;

al fine di procedere con la cancellazione del fermo e rendere nuovamente “libero” il veicolo di circolare. Tale richiesta non è soggetta al pagamento di nessuna spesa.

Quando il fermo è cancellato, sarà rilasciato un nuovo certificato di proprietà.

  • Data inserimento: 19.04.19
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 4149