IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2022.
Per i soggetti obbligati, il 30 novembre 2022 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel terzo trimestre dell’anno 2022.
Qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non abbia superato i 250,00 euro, il versamento potrà essere eseguito entro il 30 novembre (alla stessa scadenza di quanto dovuto per il terzo trimestre) a prescindere dall’importo del versamento. Quanto dovuto per il IV° trimestre, sempre a prescindere dall’importo a debito, dovrà essere corrisposto entro il prossimo 28.02.2023.
E' utile ricordare che, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia viene elevata da 250,00 euro a 5.000 euro, così come previsto dal Decreto Legge “Semplificazioni”.
I codici tributo da utilizzare, qualora non si opti per la modalità di pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente del contribuente obbligato, sono i seguenti:
Codice Tributo |
Descrizione codice |
Anno |
2521 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre |
(*) |
2522 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre |
(*) |
2523 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre |
(*) |
2524 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre |
(*) |
2525 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni |
(*) |
2526 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi |
(*) |
(*) indicare l’anno a cui il versamento si riferisce
N O T A B E N E
Rammentiamo che, in presenza di versamento cumulativo (alla medesima scadenza) di quanto dovuto per il I° - II° e III° trimestre, gli importi riferiti ai diversi trimestri (I° - II° - III°) devono essere indicati nel modello F24 separatamente utilizzando il codice tributo con riferimento al periodo di competenza.