Il riporto delle perdite
La Legge di Bilancio 2019, al comma 23, modifica completamente la disciplina prevista per i soggetti IRPEF, disponendo che:
- per le imprese in contabilità semplificata e per quelle in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata ed in contabilità ordinaria;
si applicano le regole in vigore per le società di capitali.
In pratica, il regime delle perdite di impresa dei soggetti Irpef viene allineato a quello previsto per le società di capitali. Viene eliminata ogni differenza nel trattamento delle perdite, le quali, saranno ora compensabili solamente con altri redditi di impresa/partecipazione maturati nello stesso anno, con riporto delle stesse in avanti a tempo illimitato ma con il limite dell’80% del reddito per ogni periodo di imposta (il limite non si applica per i primi tre anni di esercizio dell’attività).
La norma entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (in linea generale dal 2018).
Tuttavia, per le imprese in contabilità semplificata, è prevista una specifica disciplina transitoria per le perdite maturate nel 2017 – 2018 – 2019.
Perdite maturate nel 2017
Le perdite maturate nel 2017 e non compensate con il reddito complessivo:
- sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi di impresa;
- sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa.
Perdite maturate nel 2018 e 2019
Le perdite maturate nel 2018 e nel 2019 sono soggette alla nuova “regola generale” con applicazione però, al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica, delle seguenti deroghe:
- le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito di impresa e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa;
- le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito di impresa.
A regime, ovvero dal 2021, la parte di perdita 2017 – 2018 – 2019 non ancora completamente utilizzata, sarà compensabile secondo la regola generale (nel limite dell’80% del reddito prodotto).