Il secondo acconto di imposta per il 2018
Come ogni anno il prossimo 30 novembre scadrà il termine per il versamento del secondo acconto relativo alle imposte dovute per l’anno 2018.
Il legislatore ha previsto che l’ammontare dell’acconto debba essere versato in parte a giugno per il 40% del dovuto e la restante parte del 60% il prossimo 30 novembre.
Il calcolo dell’acconto, da suddividersi nelle due scadenze, può avvenire con due metodi:
- il metodo storico;
- il metodo previsionale.
Il metodo storico prevede che l’acconto si determini applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2017. In particolare viene previsto che gli acconti siano dovuti nella misura del:
- 100% dell’Irpef indicata al rigo “differenza” del quadro RN (Unico PF 2018);
- 100% dell’Ires indicata al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN (Unico SC 2018);
- 100% dell’Irap dovuta e calcolata a seconda delle regole applicate in origine.
- 100% delle Imposte sostitutive applicate ai contribuenti minimi e forfettari ed indicate al quadro LM (Unico PF 2018);
- 95% dell’Imposta sostitutiva “cedolare secca” applicata alle locazioni di immobili ad uso abitativo indicate al quadro LC (Unico PF 2018).
E’ possibile tuttavia ridurre l’ammontare del versamento applicando il metodo previsionale qualora il contribuente ritenga che le imposte dovute per l’anno 2018 siano inferiori a quelle determinate nel precedente esercizio.
Qualora, applicando il metodo previsionale, il conteggio si dovesse rivelare errato, l’Agenzia delle Entrate irrogherà le sanzioni nella misura del 30% degli importi non versati. La sanzione potrà essere ridotta ricorrendo spontaneamente all’istituto del ravvedimento operoso. Nei casi di ricevimento di avviso bonario la sanzione verrà ridotta ad un terzo e quindi nella misura del 10%.