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IL TAR SUL FOGLIO DI SERVIZIO ELETTRONICO

Il Tar Lazio sospende in parte il decreto sul foglio di servizio elettronico

Rendiamo noto che, nell’ambito di un secondo ricorso contro il D.M. n. 226/2024 che ha stabilito la tenuta e la compilazione del foglio di servizio elettronico, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), con Ordinanza N. 13976_2024, ha sospeso in via cautelare l’efficacia del decreto congelando le seguenti disposizioni: 

all’art. 4, comma 3, prevede:

  • lett. a) nella parte in cui prevede che “la prenotazione possa essere registrata come bozza di servizio fino a venti minuti prima dell’inizio del relativo servizio”;
  • lett. b) laddove stabilisce che “la partenza coincida con l’arrivo del servizio precedente al quale è collegato, che deve essere svolto nella stessa data del servizio di riferimento, fatti salvi i servizi notturni svolti nelle prime quattro ore della giornata successiva” .

A giudizio del TAR, con le suddette disposizioni i due Ministeri (Interno e Trasporti) hanno introdotte delle limitazioni che non trovano fondamento nella disciplina nazionale di settore, la Legge quadro 21 del 1992, andando quindi ben oltre il dettato del Legislatore statale.

Sono sospese inoltre le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, ultimo periodo del suddetto decreto, relative all’obbligo di attivare le credenziali di accesso alla piattaforma esclusivamente su un unico dispositivo. Una simile limitazione, a giudizio del TAR Lazio, non risulta proporzionata rispetto alle finalità della disciplina del foglio di servizio, non potendo sembrare giustificata anche nel caso in cui fosse finalizzata ad evitare aggravi tecnici relativi al monitoraggio dell’attività degli operatori di NCC.

In attesa della discussione del merito, viene ritenuta a prima vista illegittima inoltre la previsione di cui all’art. 2, lett. m) laddove esclude che gli operatori del servizio di NCC possano stipulare contratti di trasporto con committenti che esercitano, anche solo in via indiretta, attività di intermediazione tra la domanda e offerta di servizi di noleggio con conducente. Ad avviso del Tribunale, non solo tale disposizione non è giustificata dal passaggio dal foglio cartaceo a quello elettronico ma non costituisce neppure attuazione di una norma nazionale.

Sono sospese altresì tutte le disposizioni contenute negli allegati al decreto e nella circolare applicativa, che costituisca esecuzione o sviluppo delle suddette disposizioni.

Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 4 giugno 2025. 

Alleghiamo per opportuna conoscenza l’ordinanza cautelare pubblicata sul sito del TAR Lazio nella giornata di ieri 16/01/2025.

Dal canto suo, il Ministero dei Trasporti ha immediatamente dichiarato con una nota che "il decreto interessato dall'ordinanza è allo stato dei fatti congelato" e che "continuerà l'interlocuzione e il confronto con le categorie" per ribadire "l'impegno a combattere l'abusivismo di settore e garantire livelli di servizio di qualità ai cittadini".

Ricordiamo infatti che inizialmente il FDSE doveva entrare in funzione già il 2 gennaio ma, per ritardi nell'implementazione della relativa piattaforma il MIT aveva comunicato che il crono programma non sarebbe stato rispettato e la partenza è slittata. Inoltre, successivamente il MIT ha rilasciato un'ulteriore circolare in cui elencava il programma progressivo di rilascio delle funzionalità del RENT e del FDSE e, al momento, siamo ancora nella prima delle quattro Fasi previste, tant'è che non è stato ancora pubblicato l'elenco delle imprese NCC e TAXI regolarmente iscritte al RENT. 

Nel frattempo, il Tar Lazio del 12 dicembre scorso aveva già sospeso l'art. 4, comma 3, corrispondente al Modello B del FDSE che consente di registrare più viaggi con partenza in un luogo diverso dalla rimessa, ritenendolo in via cautelare dannoso per la categoria. 

Si può concludere che, allo stato attuale, il decreto sul FDSE è vigente, seppur congelato nelle parti sospese con le pronunce del TAR del 12 dicembre e del 16 gennaio scorso. 

Il Modello A (viaggio singolo con partenza dalla rimessa) e Modello C (contratto di durata) del FDSE non risultano invece interessati da nessuna delle due pronunce del tribunale amministrativo, e in attesa di implementazione informatica.

Pertanto, al momento si consiglia di continuare ad utilizzare il Foglio di servizio cartaceo previsto dalla Legge regionale, nelle consuete modalità. 

Seguiranno aggiornamenti. 

 

 

  • Data inserimento: 17.01.25