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IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE.

Entro il 30 settembre la scadenza relativa al 2° trimestre.

Si avvicina la scadenza per il versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2024.

Per i soggetti obbligati, il 30 settembre 2024 scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno 2024.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, ricordiamo che, il Decreto Semplificazioni 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

In particolare a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023:

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre,
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre. 

Imposta di bollo e-fatture: Termini di versamento 

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del DM del 17 giugno 2014 ed evidenziate successivamente.

Se la scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo è un giorno festivo, viene slittata al primo giorno lavorativo successivo.

Ricordiamo inoltre, che se l’importo dovuto complessivamente per il 1° e 2° trimestre non supera i 5.000,00 euro (soglia elevata in luogo dei 250,00 euro), il versamento potrà essere eseguito anch'esso entro il 30 novembre.

 Periodo di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo 

1° trimestre 2024 31 maggio 2024 (*) (**)

2° trimestre 2024 30 settembre 2024 (**)

3° trimestre 2024 30 novembre 2024 (cadendo di sabato, la scadenza slitta al 2 dicembre 2024)

 (*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

 

Quindi, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la soglia è stata elevata

da 250,00 euro a 5.000,00 euro, così come previsto dalla conversione dal Decreto Semplificazioni (DL del

21.06.2022 n. 73).

Imposta di bollo e-fatture: Modalità di pagamento

Sono previste le seguenti modalità per il pagamento dell’imposta di bollo, in particolare: 

  1. mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.

 

  1. mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre

2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre

2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre

2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre 

in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da

utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono: 

2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni

2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi. 

E' opportuno fare una precisazione, i codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i

trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta (2521 e/o 2522).

Nel modello F24, tali codici dovranno essere indicati nella sezione “erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando l’anno in cui il versamento si riferisce.

  • Data inserimento: 02.09.24
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 6381