Imprese di pulizia (e giardinaggio): sottoscritto l’Accordo di armonizzazione per l’applicazione nel Veneto del nuovo CCNL del 18.09.2014.
Il 20 ottobre 2014 la Confartigianato Veneto e le altre Organizzazioni regionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL regionali di settore l’Accordo per l’armonizzazione del trattamento contrattuale finora applicato nel Veneto con il nuovo CCNL del 18.09.2014. Il nuovo Accordo Regionale rappresenta anche a tutti gli effetti il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del settore imprese di pulizia e giardinaggio. Per il Veneto, entrambi gli strumenti contrattuali, CCNL e CCRL, hanno decorrenza dal 1° ottobre 2014.
Dando seguito alla precedenza notizia n. 1610 pubblicata il 23 settembre 2014, proponiamo una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano e delle specificità previste per il Veneto dal nuovo Accordo Regionale del 20.10.2014.
Facciamo presente che il testo completo del CCNL è stato allegato online alla citata notizia n. 1610.
a. Tipologie contrattuali.
Contratto a tempo parziale
La disciplina del contratto part-time è stata interamente riscritta alla luce degli interventi normativi succedutisi nell’ultimo decennio. In particolare si segnala:
- Maggiorazione retributiva del 10% calcolata sulla retribuzione oraria globale di fatto nel caso di inserimento nel contratto di clausole flessibili o elastiche. Tale maggiorazione è elevata al 15% in presenza di emergenze tecniche e/o produttive che richiedano un preavviso di variazione della prestazione lavorativa di due giorni (ridotto rispetto ai 5 previsti);
- Maggiorazione retributiva del 22% calcolata sulla retribuzione tabellare nel caso di svolgimento di lavoro supplementare che non può comunque superare il 50% dell’orario part-time stabilito;
- Diritto di precedenza in caso di trasformazione da contratto full-time a part-time per gravi motivi familiari e/o personali del lavoratore; per lavoratori (o familiari) affetti da malattie oncologiche; per lavoratori che assistono persona convivente con invalidità pari al 100% o con figlio convivente con meno di 13 anni o con figlio portatore di handicap;
Contratto a tempo determinato
L’art 25 del CCNL è riscritto ex novo sulla base della disciplina del contratto a termine di cui al D. Lgs 368/2001 e s.m.i.
Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 3 mesi (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire).
I limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato sono definiti nelle seguenti misure:
- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 2 lavoratori a termine;
- per le imprese che occupano da 6 a 10 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 4 lavoratori a termine;
- per le imprese che occupano da 11 a 18 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 6 lavoratori a termine
- per le imprese che occupano più di 18 dipendenti (solo lavoratori a tempo indeterminato): 8 lavoratori a termine.
Tali limiti quantitativi si calcolano prendendo in riferimento i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per il computo dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto e per stagionalità. Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi i primi 12 mesi della fase di avvio di nuove attività di impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale (per nuova linea di produzione o di servizio e/o nuova unità produttiva non devono intendersi i cambi di appalto).
Gli intervalli temporali tra due contratti a termine sono fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Nel caso di assunzione per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto non necessita intervallo con precedente contratto a termine.
Apprendistato
In attuazione delle previsioni contenute nel Testo Unico dell’apprendistato (D. Lgs. 167/2011) è stata ridefinita la disciplina dell’apprendistato professionalizzante.
La nuova regolamentazione stabilisce la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo e fissa la durata dell’apprendistato al limite massimo di 4 anni (1° gruppo). Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 65% (3° gruppo), calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.
Tra le specifiche disposizioni si prevede:
- una durata del periodo di prova che non può essere superiore a quella prevista per i lavoratori qualificati inquadrati nei rispettivi livelli di destinazione dell’apprendista,
- una riduzione del periodo di apprendistato a seconda del titolo di studio posseduto dall’apprendista e rispettivamente di 6 mesi in caso di titolo di studio post-obbligo e di 3 mesi nel caso di attestato di qualifica professionale.
- il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.
- l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 15 gg. di durata, non sia inferiore ai 30 giorni di calendario.
Il CCNL prevede che per i rapporti di apprendistato professionalizzante instaurati a decorrere dal 1° ottobre 2014 si applica la nuova disciplina, mentre i contratti di apprendistato stipulati fino al 30 settembre 2014 continuano ad essere regolati dalla previgente normativa fino a naturale scadenza.
L’accordo di armonizzazione conferma che ai rapporti di apprendistato instaurati prima del 1 ottobre 2014 si applica la previgente normativa fino alla naturale scadenza, sia sotto il profilo normativo che sotto l’aspetto retributivo. Per i rapporti di apprendistato instaurati dal 1 ottobre 2014 si applica la nuova disciplina del CCNL con le percentuali di retribuzione calcolate sulla “retribuzione tabellare” (a cui si aggiunge l’ERR del valore di € 0,44 non percentualizzato).
b. Parte economica
Retribuzione
Il nuovo CCNL prevede a decorrere dal 1° ottobre 2014 il conglobamento in un’unica voce denominata “Retribuzione Tabellare” dei seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza, elemento distinto della retribuzione (EDR) pari a 10,33 euro.
È previsto un incremento complessivo della retribuzione tabellare di 160 euro sul livello 5. Tale aumento è suddiviso in sette tranche da erogare con decorrenza 1° ottobre 2014, 1° gennaio 2015 e 1° aprile 2015, 1° settembre 2015, 1° aprile 2016, 1° settembre 2016 e 1° marzo 2017.
L’accordo di armonizzazione veneto stabilisce che per i dipendenti delle imprese di pulizia artigiane venete e per quelli delle imprese del settore che operano nel Veneto con sede legale fuori dalla Regione verranno applicati dal 1 ottobre 2014:
- Retribuzione tabellare ex art. 35 CCNL
- Indennità speciale ex art. 37 CCNL
- Elemento Retributivo Regionale (ERR) pari a € 0,44 mensili
Inoltre, l’Accordo di armonizzazione prevede in favore dei dipendenti in forza al 30 settembre 2014, in aggiunta al trattamento sopra indicato, la corresponsione del c.d. Elemento Retributivo Veneto (ERV), assorbibile a valere degli aumenti contrattuali e conseguentemente erogato secondo le misure e alla scadenze fissate dalla tabella di cui al punto 1 dell’accordo stesso. L’ERV non deve essere corrisposto ai dipendenti assunti dal 1 ottobre 2014. Dalla stessa data cessa di esistere il trattamento economico base di garanzia previsto dallo “Strumento negoziale transitorio” del 20.01.2012.
E.D.A.R.
Al personale in forza alla data del 18.09.2014 il CCNL prevede che a copertura del periodo di vuoto contrattuale sia erogato un apposito Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR). Con Accordo Regionale del 19.09.2014 sottoscritto da Confartigianato Veneto con le OO.SS. regionali è stato stabilito che, a differenza della cifra di 5 euro fissata dal CCNL, l’importo dell’EDAR, per il Veneto, è pari a 4 euro da erogarsi mensilmente per 30 mesi.
Tale importo, che ha natura temporanea, è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part–time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base delle percentuali in atto nei relativi semestri. Per i dipendenti in forza al 18.09 e cessati successivamente, le quote spettanti e non ancora percepite saranno erogate in un’unica soluzione al momento della cessazione.
Scatti di anzianità
Nel caso di adozione di diverse normative contrattuali rispetto alla disciplina relativa agli scatti di anzianità contenute nell’art. 39 del CCNL, l’accordo di armonizzazione salvaguarda quanto già maturato prima del 18 settembre 2014 ritenendolo utile al fine del raggiungimento della cifra corrispondente al numero massimo di scatti previsto dal CCNL senza interruzione del biennio in maturazione. Il lavoratore avrà poi diritto a tanti scatti o frazioni di essi utili al raggiungimento della cifra citata.
c. Disposizioni regionali confermate.
- EET: viene confermata l’erogazione dell’EET da settembre 2014 ad agosto 2015 ai lavoratori in forza nel settore (almeno un giorno nel periodo di riferimento luglio 2013 - giugno 2014), per le ore effettivamente lavorate e per tutti i dipendenti (quadri, impiegati ed operai) che siano risultati in forza nel settore almeno 6 mesi nel rispettivo periodo di riferimento. L'EET è già comprensivo dell'incidenza su ferie G.N. e ogni altra influenza diretta o indiretta. Esso è escluso ai fini del computo del TFR.
- EBAV: l’Accordo Regionale del 20 ottobre conferma le quote di versamento per il secondo livello EBAV pari a € 5,55 a carico impresa e pari a € 2,25 a carico dipendente e prevede, a decorrere dal 1° novembre 2014, una modifica della ripartizione delle stesse quote fra i singoli Fondi di categoria. Viene attivata la lista di mobilità regionale per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori pulizie e manutenzione del paesasggio, in regola con i versamenti all’EBAV, licenziati per giustificato motivo oggettivo o per cambio di appalto, prevedendo dei contributi per i lavoratori che si iscrivono alla lista e per le aziende che assumono lavoratori iscritti alla stessa.
- SANI.IN.VENETO: Con l’Accordo di armonizzazione le parti hanno confermato l’applicazione, anche per le Imprese di pulizia, del sistema veneto di assistenza sanitaria integrativa , con il conseguente superamento delle relative disposizioni del CCNL del 18.09.2014.
Si ricorda che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2013 in 8.75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.
- Sistemi di videosorveglianza: L’accordo di armonizzazione regola una procedura semplificata per ottemperare agli obblighi di cui all’art. 4, Legge 300/70, in materia di sistemi di videosorveglianza.
- Banca ore: È confermato inoltre il sistema della “banca ore” diretto all’accantonamento annuo di determinate quote orarie fissate dal CCRL (32 ore per festività soppresse, 16 ore ROL e trasformazione delle feste concomitanti con domenica o 6° giorno) al fine di compensare normalmente i periodi si minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggiore copertura previdenziale e retributiva.
d. ESTENSIONE DELLA SFERA DI APPLICAZIONE del CCNL: MANUTENZIONE GIARDINI.
L’accordo di armonizzazione prevede che dal 1 ottobre 2014 ai dipendenti delle imprese venete inquadrate come artigiane (non edili) esercenti l’attività di “Cura e manutenzione del paesaggio” (codice ATECO 81.30.00 – a tal proposito si veda il Manuale INPS di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali) si applica il complesso di norme negoziali che regolano i rapporti di lavoro nelle imprese di pulizia nel veneto. Nello specifico troveranno applicazione:
- CCNL imprese di pulizia, con l’unica esclusione dell’art. 36 relativo all’EDAR;
- CCRL imprese di pulizia e l’accordo di armonizzazione con l’esclusione dell’istituto dell’ERV;
- Accordi interconfederali regionali.
In allegato il file dell’Accordo del 20 ottobre 2014.