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In caso di distacco del lavoratore la sorveglianza sanitaria, come tutti gli altri obblighi della sicurezza sul lavoro, spetta al distaccatario

Al datore di lavoro distaccante grava l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato

Con un quesito posto alla Commissione per l’interpello è stato chiesto di sapere “nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria”.

La Commissione per l’interpello ha quindi fornito le seguenti indicazioni:

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario). Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.

Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

In allegato il parere espresso dalla Commissione per l’interpello del Ministero del lavoro al quesito posto.

  • Data inserimento: 20.06.16