INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026.
È in corso l’invio, tramite PEC, della lettera avente per oggetto “Comunicazione tasso applicabile anno 2026. Applicazione provvisoria delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti”.
Questo documento denominato “20SM”, viene inviato dall’INAIL alle imprese entro il 31/12/2025 e ha effetto dal 1° gennaio 2026; esso contiene gli elementi per il calcolo del tasso applicabile della voce di tariffa ed è determinato dall’oscillazione del relativo tasso medio, in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali della Posizione Assicurativa Territoriale (PAT).
Quest’anno i tassi comunicati sono “provvisori”, in quanto successivamente all’aggiornamento delle aliquote di oscillazione operate dall’INAIL a luglio 2025; è intervenuto il Decreto Legge 159/2025 a fine ottobre, che ha autorizzato l’INAIL a procedere alla revisione delle aliquote di oscillazione in bonus. Questa modifica per diventare definitiva necessita di essere perfezionata dal decreto interministeriale attuativo, che è in attesa di approvazione.
L’Istituto ha così deciso di applicare le nuove aliquote migliorative, escludendo le aziende che negli ultimi due anni presentino sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; per tutte le altre ditte l’INAIL si riserva di richiedere il recupero di eventuali maggiori premi dovuti.
Si invitano le aziende a controllare la propria posta elettronica, in quanto risulta importante verificare che i dati riportati nel 20SM siano corretti, al fine di procedere senza errori al calcolo dell’autoliquidazione 2025/2026; in particolare, nel quadro B “Eventi lesivi definiti nel triennio di osservazione”, la situazione esposta deve corrispondere a quanto si è verificato nel triennio, tenendo in considerazione che gli infortuni in itinere devono essere esclusi dal prospetto.
Qualora si riscontri un tasso applicato non corretto, è possibile presentare ricorso tramite canale informatico, attraverso il sito www.inail.it, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione nella casella PEC aziendale.
Per quanto riguarda la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2026, dovrà essere utilizzato esclusivamente il canale telematico disponibile nel sito www.inail.it; l’invio dovrà essere effettuato perentoriamente entro il termine di scadenza dell’Autoliquidazione, fissato al 16/02/2026, salvo proroghe ad oggi non conosciute.
Per l’opportuna consulenza in merito al contenuto della presente notizia è a disposizione il seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

