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Inail: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro – avviso pubblico

La pubblicazione nel sito dell’INAIL, del nuovo avviso pubblico, avvia il processo di verifica della possibilità di presentazione di progetti sulla sicurezza sul lavoro. Il meccanismo conclusivo sarà quello del click day

L’avviso pubblico dell’INAIL ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Le imprese possono presentare una sola domanda in una sola regione o Provincia autonoma.

Risorse finanziarie per la Regione Veneto

Euro 22.410.718,00.

Modalità attuative e normativa

I contributi sono concessi con procedura valutativa a sportello (ci sarà quindi una valutazione tecnica del progetto).

I contributi devono rispettare le condizioni e le limitazioni della normativa comunitaria con riferimento agli aiuti di Stato (de minimis):

  • L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada). Non rientrano in questa fattispecie le imprese riportate nei punti che seguono e fra queste quelle attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002.
  • Imprese agricole attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del trattato istitutivo della UE: l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 7.500,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
  • Imprese attive ne settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio: l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa non deve superare i 30.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari 

Requisiti dei destinatari e condizioni di ammissibilità

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate nel territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio. Al momento della domanda, l’impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i requisiti del bando di cui ne vengono riportati alcuni di seguito:

  • avere attiva nel territorio della Regione del Veneto l’unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto. Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata la domanda deve essere presentata presso la sede INAIL dove è attiva la PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) accentrante a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il contributo;
  • essere iscritta nel registro delle Imprese o, nel caso di impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposta ad alcuna procedura concorsuale;
  • essere in regola con gli obblighi contributivi di cui al D.U.R.C.;
  • non trovarsi nelle condizioni di “impresa in difficoltà” così come definita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della UE C244/02 del 01/10/2004;
  • non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;

I requisiti di cui sopra e le condizioni di ammissibilità devono essere mantenuti anche successivamente alla presentazione della domanda, fino alla realizzazione del progetto e della sua rendicontazione.

I soggetti destinatari dovranno altresì aver effettuato la verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento sul “de minimis”. Il beneficiario dovrà presentare, in sede di rendicontazione, il modulo scaricabile dalla procedura informatica debitamente compilato e sottoscritto.

Progetti ammessi a contributo

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

1)      progetti di investimento

a)      Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro

b)      Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature

c)      Modifiche del layout produttivo

d)      Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio (quali ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.)

2)      progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

a)      Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL- Parti sociali

b)      Adozione ed eventuale certificazione di un Sistema di gestione e sicurezza sul lavoro (SGSL)

c)      Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex decreto legislativo 231/01 (per i soli reati di cui all’articolo 300 del decreto legislativo 81/2008 e sue modifiche e integrazioni

d)      Adozione di un sistema certificato SA 8000

e)      Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente

3)      Progetti per la sostituzione o l’adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21/09/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 81/2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile in materia.

Negli allegati 1, 2 e 3 dell’avviso pubblico INAIL, relativo la regione Veneto, sono indicati, per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di rendicontazione, l’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima, nonché i parametri relativi ai punteggi.

Le imprese possono presentare un solo progetto riguardante una sola attività produttiva e una sola tipologia tra quelle sopra indicate.

Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico Datore di Lavoro, anche se operanti in più sedi o più regioni. La domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento o dove è situata la sede legale dell’Impresa. Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti rigorosamente funzionali alla riduzione - eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio indicata dall’impresa nel modulo di domanda on line. Nel caso in cui il progetto intervenga su più cause di infortunio o fattori di rischio, la valutazione dell’intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l’impresa indicherà nel modulo di domanda on line. Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall’importo richiesto. In ogni caso la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il progetto viene presentato deve essere riscontrabile, a pena di esclusione,nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) o, nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, in altro documento di valore equipollente ai sensi della normativa vigente.

Ammontare del contributo

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse a contributo. Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000. Il contributo minimo erogabile è pari a € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di spesa.

Spese ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza. Le spese, documentate, devono essere direttamente sostenute dall’impresa richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento. Sono anche ammesse a contributo le eventuali spese tecniche, entro i limiti precisati negli allegati 1 e 3, all’avviso pubblico.

Le spese ammesse a contributo devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data dell’08/04/2014.  Per “progetto in corso di realizzazione" si intende un progetto per la realizzazione del quale siano stati assunti da parte dell'impresa richiedente, in data anteriore al 9 aprile 2014, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo 

Spese non ammesse a contributo

Non sono ammesse a contributo le spese relative all’acquisto od alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento o accessorio;
  • automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili (sono inveceammesse a contributo le spese per acquisto/sostituzione dei mezzi d’opera installati sui mezzi di trasporto - ad es. braccio gru, piattaforme mobili di carico, ecc. -, sono altresì ammessi quei mezzi d’opera che possono andare su strada - ad esempio trattori, pale meccaniche, ecc.. - sempreché il loro acquisto determini miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti);
  • impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi.

Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:

  • consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;
  • adempimenti inerenti la valutazione dei rischi;
  • interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
  • adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) ad imprese senza dipendenti che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;
  • le spese inerenti i compensi ai componenti degli organismi di vigilanza nominati ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • mero smaltimento dell’amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione e similari).  A titolo di esempio per un progetto che prevede il "rifacimento del tetto per eliminazione e smaltimento eternit" sono finanziabili le spese di eliminazione e smaltimento dell’eternit e quelle di sostituzione del materiale nocivo ma non quelle relative al rifacimento/consolidamento delle relative strutture di sostegno o all’introduzione di elementi tecnologici integrati quali pannelli solari, fotovoltaici, ecc.  Poiché nel caso dei tetti l’eternit funge da manto di copertura di edifici, capannoni, ecc., potrà essere ammesso a finanziamento il rifacimento del solo manto di copertura in quanto costituisce sostituzione del materiale nocivo causa del rischio, con esclusione degli eventuali elementi strutturali del tetto, le orditure, i solai, le travature o anche eventuali nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari o moduli fotovoltaici.  Data la tipologia variegata dei manti di copertura, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà essere ammesso al finanziamento il rifacimento del manto di copertura realizzato con tegole, ondulati, lastre o pannelli monolitici in lamiera, coibentati e non;
  • acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l’impresa non dispone ma che deve comunque possedere per avviare l’impresa o una nuova attività (ad esempio, non è finanziabile un ponteggio per la realizzazione di un opera edile o una macchina in una impresa appena costituita che avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività).

Nel caso di vendita e/o permuta di macchine e/o attrezzature sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto). Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

 

Modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:

1. accesso alla procedura on line e compilazione della domanda

2. invio della domanda on line

3. invio della documentazione a completamento della domanda

Accesso alla procedura on line

Prerequisito necessario per accedere alla procedura di compilazione della domanda è che l’impresa sia in possesso di un codice ditta registrato negli archivi INAIL. Le imprese non soggette ad obbligo assicurativo che ne siano sprovviste potranno iscriversi cliccando sull’etichetta “Registrati” collocata in alto a destra nella home page del portale www.inail.it e selezionando la voce “Registrazione utente generico”

 (https://gestioneaccessi.inail.it/IAA/public/autoregistrazione.action).

Compilazione della domanda

A partire dalla data del 21 gennaio 2014 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 8 aprile 2014, sul sito www.inail.it -  sezione Servizi online (a tale ambiente si può accedere anche dall’apposito banner presente nella home page del sito o cliccando in alto a destra sull’etichetta “Entra”) le imprese registrate avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso la compilazione di campi obbligatori, di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità
  • salvare la domanda inserita.

Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (vedere allegati 1, 2 e 3 dell’avviso pubblico INAIL), associati sia a caratteristiche proprie dell’impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti. A partire dal 10 aprile 2014 le imprese che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato la propria domanda, potranno accedere all’interno della procedura informatica per effettuare il download del proprio codice identificativo che le identificherà in maniera univoca. La stessa procedura, mediante un’apposita funzionalità, rilascerà un documento contenente tale codice che dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico. Qualora il documento in questione venga smarrito, sarà possibile accedere in procedura per il nuovo download fino a 24 ore prima dell’apertura dello sportello on line per la prima sessione di invio. Dopo le ore 18,00 dell’8 aprile 2014 le domande salvate non saranno più modificabili.

Invio della domanda on line

Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download di cui all’articolo 11 del bando, nei giorni precedenti l’invio telematico. Il codice identificativo, dopo l’invio telematico della relativa domanda, sarà annullato dallo sportello informatico e pertanto non sarà più utilizzabile. Lo sportello informatico collocherà le domande in ordine cronologico di arrivo sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL. Al termine di ogni singola registrazione l’utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio. Le data e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014. Le suddette date potranno essere differenziate, per ambiti territoriali, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande on line saranno pubblicate sul sito www.inail.it almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello informatico.

Pubblicazione elenco cronologico delle domande on line

L’elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dall’avviso pubblico INAIL, relativo alla regione del Veneto. Tale pubblicazione, che avverrà entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio, costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione degli esiti, da intendersi perfezionata alla scadenza del predetto termine di 7 giorni. L’orario di registrazione delle domande telematiche, inviate con le modalità sopra evidenziate, secondo cui è compilato il suddetto elenco, determina la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili per ciascun asse di finanziamento.

Criteri di precedenza a parità di posizione

Nel caso di ex aequo delle domande collocate nell’ultima posizione dell’elenco cronologico utile per l’ammissibilità al contributo l’ordine viene stabilito secondo seguenti criteri da applicarsi nella sequenza sotto indicata:

  • contributo richiesto minore
  •  importo del progetto maggiore
  • maggior numero di lavoratori interessati dal progetto
  • data iscrizione alla CCIAA meno recente

Pertanto beneficeranno del contributo le imprese che, ordinate in base agli ulteriori criteri descritti, rientreranno nei limiti delle risorse disponibili.

Invio della documentazione a completamento della domanda

Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, con le modalità previste stabilite nell’avviso pubblico INAIL, alla Sede INAIL territorialmente competente, entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto:

  • la copia della domanda telematica generata dal sistema debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa;
  • tutti gli altri documenti, previsti per la specifica tipologia di progetto, indicati nella colonna 2 degli allegati 1,2 o 3  dell’avviso pubblico INAIL.

Ai fini della verifica del termine perentorio dei 30 giorni di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltrano la domanda e i relativi allegati. Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 

Verifica tecnico amministrativa

Nel rispetto del termine di centoventi giorni decorrente dalla scadenza dei 30 giorni dal ricevimento della domanda e degli altri documenti, l’INAIL procederà al riscontro di quanto inviato dall’impresa allo scopo di verificare l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi.

Espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti previsti dal avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare alla richiesta di integrazione dei documenti entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, la domanda non verrà ammessa.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di venti giorni.

Le imprese la cui domanda sia stata dichiarata non ammessa, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni, tramite posta elettronica certificata, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono altresì sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non ammissione, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, non ammissione o parziale ammissione.

Anticipazione parziale del contributo

L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o superiore a € 30.000,00 può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, compilando l’apposita sezione del modulo di domanda online. Tale richiesta verrà accettata solo in caso di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. In questa evenienza all’impresa, con la comunicazione di ammissione al contributo, verrà richiesto di costituire a favore dell’INAIL fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta. Uno schema di riferimento per tale fideiussione è riportato nell’allegato 5 dell’avviso pubblico INAIL. La fideiussione dovrà essere costituita per un importo corrispondente all’ammontare dell’anticipazione richiesta (fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile e la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell’INAIL. L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi. La decadenza si verificherà decorsi 90 giorni dalla scadenza del temine previsto per la realizzazione e rendicontazione del progetto, senza che l’Istituto abbia chiesto il pagamento. L’impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente la fideiussione entro i 60 giorni naturali consecutivi successivi al ricevimento della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa. In caso di mancato o ritardato ricevimento della fideiussione non verrà dato seguito alla richiesta di anticipazione. La fideiussione sarà restituita dall’INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento del saldo del contributo.

Termini di realizzazione del progetto

In caso di accoglimento dell’istanza, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico amministrativa (fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, dell’avviso pubblico, con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal 9 aprile 2014). Ai fini del riscontro del termine perentorio di 12 mesi di cui sopra fa fede la data della predetta comunicazione inviata da INAIL. Nel termine suddetto sono ricompresi i tempi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni o certificazioni richieste, ovvero, per i progetti di tipologia 1 (progetti di investimento), la documentazione equipollente riportata nell’allegato 1 dell’avviso pubblico INAIL. Il termine per la realizzazione del progetto (e per la rendicontazione) è prorogabile su richiesta motivata dell’impresa per un periodo non superiore a sei mesi.

Nel caso di concessione della proroga, l’impresa, che ha beneficiato dell’anticipazione del contributo, dovrà presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, una integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del contributo stesso.

L’inosservanza del predetto termine di 12 mesi, ovvero di quello di proroga concesso, determina la revoca del provvedimento di ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione dell’eventuale fideiussione.

Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo

Ai fini dell’erogazione del contributo l’impresa deve far pervenire alla Sede INAIL territorialmente competente, a pena di esclusione, la documentazione specificata nella colonna 4 degli allegati 1, 2 o 3 dell’avviso pubblico INAIL, entro il termine perentorio di 12 mesi dalla realizzazione del progetto (vedere art. 19 dell’avviso pubblico INAIL) e con le modalità previste nell’avviso stesso. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione. Per data dell’invio si intende la data di presa in carico del gestore di posta elettronica certificata del mittente. 

La verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto (fatture, ricevute ecc.) sarà completata entro 90 giorni dal ricevimento della stessa, decorsi i quali, una volta espletata la suddetta verifica, la Sede INAIL territorialmente competente comunicherà il provvedimento relativo all’esito di tale verifica all’impresa richiedente. La Sede INAIL territorialmente competente, qualora ravvisi la mancanza di uno o più dei documenti richiesti o la non corrispondenza di uno o più dei documenti trasmessi ai requisiti richiesti dal presente Avviso pubblico, invita l’impresa ad integrare la documentazione e/o a fornire chiarimenti. Qualora l’impresa non provveda ad ottemperare a quanto richiesto entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto invito, il provvedimento di ammissione verrà revocato.

I termini di conclusione del procedimento sono sospesi dalla data di spedizione della richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti sino a quella di ricevimento dei documenti integrativi e/o chiarimenti e, comunque, per non più di venti giorni.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo. In caso di esito negativo le imprese il cui contributo sia stato dichiarato non erogabile, anche solo parzialmente, potranno presentare osservazioni tramite posta elettronica certificata entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, chiedendo il riesame.

I termini sono sospesi dalla data di spedizione del provvedimento di non concessione del contributo, anche solo parziale, fino all’eventuale ricevimento delle osservazioni e, comunque, per non più di dieci giorni. In quest’ultimo caso, la fase di verifica dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.

La Sede INAIL comunica il provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente erogazione, non erogazione o parziale erogazione del contributo

Realizzazione del progetto

Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso al contributo. Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo a condizione che:

  • per i “progetti di investimento” sia assicurata la coerenza dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio rispetto alla quale si è fatto riferimento all’atto della richiesta del finanziamento;
  • per i “modelli organizzativi” sia assicurata la completa rispondenza alla tipologia di modello che si è chiesto di realizzare;
  • per la “sostituzione/adeguamento di attrezzature di lavoro messe in servizio anteriormente al 21 settembre 1996” sia assicurata la  coerenza dell’intervento realizzato al progetto ammesso al finanziamento.

La mancata realizzazione del progetto comporta la restituzione di quanto eventualmente anticipato all’impresa anche con escussione della polizza fideiussoria. L’importo del contributo indicato nella lettera di ammissione resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore a quella preventivata; qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all’importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso del presente articolo, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 65%.

Obblighi dei soggetti beneficiari

Oltre a quanto specificato nei precedenti capitoli, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

a) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e deliberazioni di liquidazione volontaria dell’impresa richiedente;

b) curare la conservazione della documentazione amministrativa, tecnica, contabile relativa al contributo, separata dagli altri atti amministrativi di impresa, per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo;

c) non alienare, né cedere, né distrarre i beni acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione del saldo;

d) mantenere il modello organizzativo di cui alla tipologia 2 (vedere l’allegato 2 dell’avviso pubblico INAIL) per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo. In caso di certificazione la stessa va mantenuta per un triennio a decorrere dalla data della certificazione;

e) in caso di cessione d’azienda, trasferire al soggetto subentrante le obbligazioni derivate dalla concessione del contributo, inviandone notizia all’INAIL;

f) rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al presente finanziamento dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa indicato in sede di domanda on line ed oggetto di tempestiva comunicazione alla Sede INAIL competente in caso di variazione nonché effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Verifiche successive all’erogazione del contributo

L’INAIL si riserva di effettuare, mediante la consultazione diretta degli archivi delle amministrazioni certificanti ed anche con controlli in loco, tutte le verifiche opportune sulle autocertificazioni e sulle documentazioni prodotte dall’impresa e sulla conformità dell’intervento eseguito rispetto a quanto progettato. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire al personale INAIL incaricato, l’accesso ed i controlli relativi all’esecuzione del progetto oggetto del contributo, nonché alla relativa documentazione amministrativa, tecnica, contabile.

Revoche

La Sede INAIL territorialmente competente procederà alla revoca del contributo in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dall’avviso pubblico INAIL, o il venir meno, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del contributo. La revoca del contributo determinerà l’avvio della procedura di recupero dell’importo erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del mandato di pagamento del contributo.

Comunicazioni tra INAIL e imprese

Tutte le comunicazioni per le Imprese saranno inviate da INAIL all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’impresa avrà indicato in fase di domanda on line. E’ consentito alle imprese di scegliere, in alternativa al proprio indirizzo PEC, la domiciliazione di tale corrispondenza presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di associazione datoriale o di altro intermediario. L’impresa pertanto è tenuta a comunicare tempestivamente all’INAIL ogni variazione del proprio indirizzo PEC per tutta la durata del progetto e comunque fino all’erogazione del contributo.

L’impresa si assume la responsabilità della validità, in conformità alla normativa vigente, dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato in sede di inserimento della domanda nonché a seguito di variazioni; pertanto l’INAIL non risponderà in nessun caso per mancati recapiti in caso di invio di informazioni/comunicazioni ad indirizzi comunicati dalle imprese e che risultino non corretti o non validi o non corrispondenti a gestori di Posta Elettronica Certificata.

La documentazione di cui agli articoli 16, 17 e 20 del avviso pubblico potrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Sede INAIL di competenza secondo le prescrizioni riportate all’articolo 25 dell’avviso pubblico INAIL.

Punti di contatto

Per informazioni ed assistenza sull’avviso pubblico è possibile fare riferimento al Contact Center tramite il numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, mentre per le chiamate da cellulare è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante). All’INAIL i chiarimenti e informazioni sull’avviso possono essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 31 marzo 2014.

Riepilogo delle principali scadenze

21/01/2014

Apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

08/04/2014

Chiusura della procura informatica per la compilazione delle domande

10/04/2014

Acquisizione codice identificativo per l’inoltro on line

30/04/2014

Comunicazione relativa alle date dell’inoltro on line

Infine per gli interessati si rimanda all’attenta lettura dell’avviso pubblico dell’INAIL presente nel sito di tale ente (www.inail.it).  

Eventuali informazioni possono essere richieste al settore sicurezza della Confartigianato di Vicenza