Incentivo assunzione lavoratori beneficiari dell’Assegno di ricollocazione.
L’INPS con la circolare n. 77 del 27 giugno 2020, con la quale fornisce le istruzioni per accedere all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi, per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.
L’incentivo, che non costituisce aiuto di Stato, è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumono, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato, lavoratori che percepiscono assegno di ricollocazione.
La sua durata è pari massimo a 12 mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a 18 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato. Nelle ipotesi in cui, nel corso del suo svolgimento, il rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale è già stata riconosciuta l’agevolazione, venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo per tale rapporto trasformato da determinato a indeterminato spetta complessivamente fino ad un massimo di 18 mesi.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che in tali ipotesi la misura della soglia massima di esonero, pari a 4.030 euro, vada ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
Il beneficio non spetta in caso di:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale.
L’esonero contributivo è cumulabile:
- con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta;
- con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;
- l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
- l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.